Incarto n. 16.2014.7
Lugano 22 aprile 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo (“ricorso”) del 23 gennaio 2014 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 23 dicembre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 0061-2013-t (mandato) promossa con istanza dell'11 ottobre 2013 dall'
avv. CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 14 febbraio 2012 RE 1 si è rivolta all'avv. CO 1 affinché la rappresentasse “in ogni vertenza connessa direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro con la S__________”. Il 22 febbraio successivo A__________ ha garantito all'avvocato CO 1 l'assunzione “delle spese legali e di giustizia derivanti dal licenziamento ingiustificato di cui è stata oggetto la nostra assicurata RE 1”. Il 6 marzo 2013 il legale ha trasmesso alla compagnia d'assicurazione una nota professionale di complessivi fr. 6738.45 (onorario fr. 5127.50, spese fr. 1101.80 e IVA fr. 499.15), sulla quale essa ha versato fr. 5438.80 (fr. 4417.50 a titolo di onorario, fr. 618.45 di spese e 402.85 di IVA) il resto essendo stato ritenuto eccessivo. In seguito al rifiuto di RE 1 di versare il saldo delle proprie prestazioni, l'avv. CO 1 le ha fatto notificare, il 17 giugno 2013, il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 1299.65 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2013, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Con istanza di conciliazione dell'11 ottobre 2013 l'avv. CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 1422.10 più interessi al 5% dal 30 aprile 2013, così come il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 12 dicembre 2013 indetta per la conciliazione, l'istante ha ribadito la sua domanda chiedendo altresì l'emanazione di una decisione, mentre la convenuta si è rifiutata di riconoscere la pretesa avversaria.
C. Statuendo il 23 dicembre 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando la convenuta a pagare all'istante fr. 1299.65 più interessi al 5% dal 30 aprile 2013 e rigettando l'opposizione interposta al citato PE per tale importo e per fr. 73.– di “costi esecutivi PE”. Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 100.–.
D. Contro il giudizio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo (“ricorso”) del 23 gennaio 2014, chiedendone l'annullamento. Nelle sue osservazioni del 14 febbraio 2014 l'avv. CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 20 febbraio 2014 RE 1 ha ribadito le sue contestazioni. L'avv. CO 1 non ha duplicato.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 24 dicembre 2013, durante le ferie giudiziarie (dal 18 dicembre 2013 al 2 gennaio 2014 incluso: art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), sicché il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 23 gennaio 2014 (cfr. busta di intimazione) è senz'altro tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. La documentazione prodotta con il reclamo ma non davanti al primo giudice (lettera del 15 febbraio 2012 di A__________ all'avv. CO 1, la nota professionale del 24 dicembre 2012 dell'avv. CO 1 a RE 1 e la deci- sione del 25 giugno 2012 dell'Ufficio prestazioni IAS concernente la sospensione del versamento delle indennità di disoccupazione di RE 1) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclu- sioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).
4. Il Giudice di pace ha accolto la pretesa dell'istante poiché “in sede di discussione le motivazioni addotte dalla parte convenuta a giustificazione del mancato pagamento sono apparse del tutto sterili e inconsistenti, se si tiene conto che le stesse sono state limitate alla circostanza per cui nulla più sarebbe dovuto all'attore essendo quest'ultimo già stato interamente tacitato dalla A__________” e rilevando “che la nota d'onorario presentata dall'istante è per contro rimasta incontestata in relazione alla pertinenza delle posizioni per cui vi è motivo per credere che le prestazioni contenute nella nota siano state eseguite dall'istante nelle modalità, nei tempi e nell'estensione da lui indicate”.
5. La reclamante contesta l'accertamento del Giudice di pace secondo cui in sede di discussione si è limitata a sostenere che nulla più sarebbe dovuto all'istante essendo quest'ultimo già stato interamente tacitato dalla propria assicurazione di protezione giuridica, riproponendo tutte le altre motivazione da lei espresse in sede di udienza per cui si oppone al pagamento del saldo della parcella, in particolare eccependo la mancata celerità nell'esecuzione del mandato che le avrebbe causato la sospensione per 36 giorni delle indennità di disoccupazione.
a) Ora, che per garantire la confidenzialità della procedura di conciliazione e favorire un'intesa tra le parti, le dichiarazioni delle parti non possano essere verbalizzate, né utilizzate nella susseguente procedura decisionale è indubbio (art. 205 cpv. 1 CPC). Ove per contro l'istante chieda l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, il giudice deve dapprima chiudere a verbale la procedura di concilia-zione e successivamente aprire formalmente una procedura decisionale (Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad. art. 212 ). L'autorità di conciliazione agisce così come una vera e propria giurisdizione di prima istanza (Rickli in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 12 ad art. 212; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 4 ad art. 212).
Nella procedura decisionale, alla quale si applicano le dispo- sizioni relative alla procedura semplificata, va così tenuto un verbale (Infanger, op. cit., n. 6 ad. art. 212; Honegger, op. cit., n. 5 ad art. 205 e n. 5 ad art 212; Egli in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], op. cit., 1, n. 6 ad art. 205; v. anche ZR 110/2011 n. 68 consid. 2), che deve contenere di princi- pio gli elementi essenziali del processo che non figurino già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC). Il fatto che per l'art. 212 cpv. 2 CPC la procedura sia orale significa unicamente che non è previsto lo scambio di allegati scritti (Alvarez/Peter in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, Berna 2012, n. 11 ad art. 212).
Il verbale nella procedura decisionale diventa altresì indi- spensabile in caso impugnazione della decisione. L'autorità di reclamo deve sapere quali sono state, in prima sede, le domande, le allegazioni e i mezzi di prova delle parti, dovendo determinare se il reclamo contenga inammissibili conclusioni, allegazioni e mezzi di prova nuovi (analogamente: Tribunale cantonale di Lucerna, prima sezione, decisione inc. 1C 11 37 del 23 marzo 2012, consid. 6.2 in: LGVE: 2012 I n. 40 pag. 93; Tribunale superiore del Canton Turgovia sentenza inc. ZR.2012.64 del 28 novembre 2012, consid. 2 in: Mietrechtspraxis/2014 pag. 79 e seg.; Tribunale cantonale di San Gallo sentenza inc. BE. 2012.48 del 26 settembre 2012, consid. 2a in: www.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/ rechtsprechung/kantonsgericht/entscheide_2012/ be_ 2012_48).
Di principio il contenuto di un verbale d'udienza si presume esatto (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 235 pag. 1047), fatta salva la possibilità per la parte di chiederne la rettifica (art. 235 cpv. 3 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2012.26 del 16 luglio 2012). L'omessa verbalizzazione di elementi essenziali per l'esito della causa costituisce per altro una violazione del dirit- to di essere sentito garantito dall'art. 29 Cost. e dall'art. 53 CPC (Bertini, La verbalizzazione “croce e delizia” in: RSPC 2014 pag. 71).
b) In concreto, nessuna delle ulteriori allegazioni di cui la reclamante si avvale in questa sede figura nel verbale d'udienza del 12 dicembre 2013. Il protocollo, in effetti, menziona unicamente che “la parte convenuta non intende pagare l'onorario emesso dall'istante sulla base della lettera della spettabile A__________ – 22.02.2012 – consegnata in sede d'udienza” e che per l'istante “tale lettera non tange minimamente il contratto di mandato valido ed effettivo tra le parti, peraltro sottoscritto il 14.02.2012. Lo scritto dell'A__________ riferisce solo di una garanzia di copertura dei costi, copertura che poi non si è rilevata completa”. V'è da chiedersi se non vi sia una lesione del diritto di essere sentito, che porterebbe all'annullamento della de- cisione impugnata. Sia come sia, nelle sue osservazioni al re- clamo, l'opponente, rileva come la reclamante si sia limitata “a ripetere quanto già detto e descritto davanti al Giudice di prima istanza” e “a esporre la propria versione dei fatti, che peraltro ha già verbalmente esposto al Giudice di pace” (osservazioni del 14 febbraio 2014, pag. 1 e 2). Egli ha così riconosciuto che la convenuta ha esposto in sede di udienza altre argomentazioni non verbalizzate di modo che l'accertamento dei fatti compiuto dal primo giudice è stato errato. In tali circostanze, non vi sono ragioni per non tenere conto delle argomentazioni della reclamante.
6. RE 1 rimprovera al Giudice di pace di non avere considerato che l'esecuzione e la fatturazione del mandato sono state da lei contestate. Essa, poi, condivide l'opinione della sua assicurazione di protezione giuridica secondo cui il legale ha fatturato un importo eccessivo per le sue prestazioni e ritiene che, “per quello che ha fatto e per i contrattempi” che gli ha causato, l'avv. CO 1 è già “stato pagato il giusto” da A__________. La reclamante soggiunge di non avere mai ricevuto un avvertimento dei costi dal legale, il quale, a suo dire, era convinto che l'assicurazione avrebbe pagato qualsiasi importo da lui fatturato.
a) L'attività svolta dall'avv. CO 1 è indubbiamente stata effettuata nell'ambito di un contratto di mandato (art. 394 cpv. 1 CO; DTF 135 III 259, consid. 2.1). Giusta l'art. 8 CC, l'avvocato che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell'onere di dimostrare l'esistenza del mandato – in concreto pacifica – così come la congruità della sua pretesa – nella fattispecie contestata – (RtiD II-2007 pag. 736 consid. 5; II CCA, sentenza inc. 12.2008.171 del 5 aprile 2011, consid. 4 ). Gli onorari dovuti all'avvocato sono in primo luogo quelli concordati per convenzione dalle parti. In assenza di un accordo o di una regola cantonale, l'ammontare degli onorari deve essere stabilito in base all'uso. Se non vi è alcun uso comune, il giudice fissa la remunerazione dovuta tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, fermo restando che essa deve essere oggettivamente proporzionata ai servizi resi (DTF 135 III 259, consid. 2.2).
Il mandatario deve in particolare provare che l'onorario da lui preteso corrisponde alle modalità di computo concordate, è giustificato in base all'uso, oppure ancora è oggettivamente proporzionato in base alle circostanze, nonché la congruità della sua pretesa rispetto agli usi vigenti nel settore (RtiD II-2007 pag. 736 consid. 7; II CCA, sentenza inc. 12.2014.27 del 21 luglio 2014, consid. 4). Ove sia concordato un onorario a tempo l'avvocato dovrà dimostrare il tempo da lui impiegato. Tale prova, nondimeno, non scaturisce dal solo invio al cliente della nota professionale né dalla mancata contestazione della stessa (RtiD II-2007 loc. cit.; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, pag. 1169 n. 2961 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A_212/2008 del 15 luglio 2008, consid. 3.1). L'avvocato deve altresì dimostrare il corretto adempimento del mandato, segnatamente che la prestazione fornita corrisponde a quanto effettivamente pattuito. Ne va diversamente allorquando il mandante, anche solo con il suo prolungato silenzio, mette in atto un comportamento che giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente accettato la prestazione siccome conforme. In tal caso l'onere della prova è sovvertito e spetta al mandante dimostrare che l'incarico non è stato adempiuto correttamente (CCR, sentenza inc. 16.2012.44 del 25 febbraio 2014, consid. 3 con rinvii).
b) Per l'art. 12 lett. i della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA: RS 935.61), l'avvocato è tenuto a spiegare al cliente i principi della fatturazione e a informarlo regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti. Quest'obbligo vale anche qualora il cliente benefici di un'assicurazione di protezione giuridica che garantisca il pagamento dell'onorario del professionista, giacché il mandante dell'avvocato resta pur sempre l'assicurato (Chappuis, La profession d'avocat, Vol. I, Le cadre légal e les principes essentiels, Zurigo 2013, pag. 148). L'avvocato può concludere un accordo di remunerazione con la compagnia d'assicurazione del cliente (Chappuis, op. cit., Vol. II, La pratique du métier: De la gestion d'une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l'avocat, Zurigo 2013, pag. 117). Salvo accordo contrario, tuttavia, sebbene sia titolare di un credito nei confronti dell'assicurazione, l'avvocato non perde il diritto di esigere il pagamento direttamente dal cliente, l'assicurazione assumendosi un impegno solidale (Bohnet/Martenet, op. cit., pag. 1056, n. 2612). Ove l'assicuratore dovesse rifiutare la sua prestazione per motivi derivanti dal contratto d'assicurazione, l'avvocato deve potere, in principio, esigere dal suo cliente il pagamento del suo onorario. Ciò non è il caso laddove la nota professionale sia stata ridotta da un'autorità di moderazione. D'altro canto se il limite della copertura assicurativa è raggiunto o superato, il cliente è tenuto a provvedere al pagamento dell'onorario scoperto. Tuttavia, spetta al mandatario informare il suo cliente della possibilità che l'onorario dovuto superi l'importo coperto dall'assicurazione e richiedere degli anticipi sufficienti al cliente, diversamente si esporrà al rischio di vedere il suo onorario ridotto (Reymond, L'avocat et l'assurance de protection juridique – Quelques questions choisie in: Revue de l'avocat 6-7/2000, pag. 16, § 2.3.5.3.5).
c) In concreto, il 25 aprile 2013 RE 1 ha scritto al patrocinatore di non considerarsi debitrice nei suoi confronti del saldo della sua nota, perché “le questioni relative al suo onorario non la riguardano”, avendo il legale pattuito il suo compenso non con lei, ma con l'assicurazione di protezione giuridica (doc. A6). Dalle lettere del 22 febbraio 2012 (doc. B2) e del 3 aprile 2013 (doc. A4) di A__________ all'avv. CO 1 risulta, effettivamente, che la compagnia d'assicurazione gli aveva garantito l'assunzione dei costi del mandato affidatogli dalla propria assicurata riconoscendogli una tariffa oraria di fr. 250.–. Per quanto riguarda invece le modalità di retribuzione pattuite con la convenuta, l'istante ha bensì prodotto la procura da lei sottoscritta il 14 febbraio 2012 secondo cui “gli onorari sono stabiliti a tergo del presente mandato” (doc. A2, punto 8), ma agli atti non vi è alcuna traccia di tale accordo, né l'istante ha indicato quale fosse il contenuto dell'accordo di remunerazione, ritenendo sufficiente affermare che la convenuta “ha apposto di proprio pugno la sua firma sulla pagina”. In tali circostanze, ci si può invero domandare quali fossero gli accordi tra le parti sull'ammontare degli onorari, in particolare qualora l'assicurazione della convenuta non avesse interamente pagato quanto fatturato dall'istante. La questione può nondimeno rimanere irrisolta, giacché nella fattispecie – come si vedrà in seguito – la pretesa dell'istante è in ogni caso destinata all'insuccesso.
d) Ora, di fronte alla contestazione della cliente, l'istante si è limitato a presentare la nota professionale del 6 marzo 2013 con la relativa distinta delle prestazioni (doc. A3). Nondimeno egli, oltre a non specificare la natura del mandato, nemmeno ha prodotto l'incarto della pratica da lui svolta. Ciò non permette di verificare le sue prestazioni né di accertare se le ore esposte siano state effettivamente eseguite e nemmeno di valutare se l'impegno del patrocinatore fosse oggettivamente proporzionato. L'istante, per altro, non ha preso posizione sulle contestazioni rivoltegli dall'assicurazione di protezione giuridica – e fatte proprie dalla cliente – e neppure ha tentato di giustificare il suo operato. Se ne conclude che in mancanza di tali indicazioni, così come di elementi per apprezzare il valore della pratica, la complessità e l'importanza del mandato, la diligenza impiegata e la responsabilità che l'incarico ha comportato, nemmeno è possibile fissare una remunerazione adeguata. Ciò posto, il reclamo dev'essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell'istanza.
7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono poste a carico dell'opponente. Non si giustifica assegnare alla reclamante un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nessuna domanda in tal senso essendo stata formulata in questa sede né davanti al primo giudice. L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede che seguono la medesima ripartizione.
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia da anticipare dalla parte attrice di fr. 150.–, rimane a suo carico.
II. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico dell'avv. CO 1.
III. Notificazione a:
–; – avv..
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.