Incarto n. 16.2014.65
Lugano 14 dicembre 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 10 dicembre 2014 presentato da
RE 1 (… 2015), già ora eredità giacente
contro la decisione emessa il 10 novembre 2014 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa inc. n. C14-005 (compravendita) promossa con petizione del 4 settembre 2014 dalla
CO 1 (Como)
(patrocinata dall'avv. PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che in esito a un'azione introdotta il 4 settembre 2014 dalla ditta CO 1, con decisione del 10 novembre 2014 il Giudice di pace del circolo di Paradiso, ha obbligato RE 1 a versare all'attrice a fr. 3228.71 più interessi al 5% dal 17 aprile 2012, ha rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano interposta da RE 1 e ha posto a carico di quest'ultimo la tassa di giustizia di fr. 250.– oltre a un'indennità per ripetibili a favore dell'attrice di fr. 150.–;
che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 dicembre 2014 in cui ha postulato, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento della giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di respingere la petizione;
che con decreto dell'11 dicembre 2014 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo;
che nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo;
che RE 1 è deceduto il 12 agosto 2015;
che il 20 gennaio 2016 la patrocinatrice del reclamante ha comunicato a questa Camera la rinuncia degli eredi alla successione;
che il 6 dicembre 2017 l'Ufficio dei fallimenti di Lugano incaricato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di procedere alla liquidazione in via di fallimento dell'eredità giacente del reclamante, ha chiesto a questa Camera di stralciare il reclamo dai ruoli, nessun creditore essendo intenzionato a subentrare nella procedura;
e considerando
in diritto: che nella misura in cui la massa fallimentare e i creditori hanno rinunciato alla continuazione della procedura, il reclamo è diventato senza oggetto e va pertanto stralciato dai ruoli (art. 242 CPC);
che le spese processuali, ridotte giusta l'art. 21 LTG, sono poste a carico della massa fallimentare e sono prelevate dall'anticipo per le spese già versato dal reclamante, mentre la rimanenza va riversata all'Ufficio dei fallimenti di Lugano;
che non si attribuiscono ripetibili alla resistente, non essendovi più una persona fisica alla quale addebitarle;
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono prelevate dall'anticipo già prestato dal reclamante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione a:
– Ufficio dei fallimenti, Viganello; – avv. .
Comunicazione a:
– Giudicatura di pace del circolo di Paradiso;
– avv. .
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.