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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 05.12.2014 16.2014.61

5 dicembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·953 parole·~5 min·2

Riassunto

Azione di accertamento negativo - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

Testo integrale

Incarto n. 16.2014.61

Lugano 5 dicembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo dell'11 novembre 2014 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 3 novembre 2014 dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 5/Sem/14 (azione di accertamento negativo) promossa con petizione 6 settembre 2014 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                      che il 20 agosto 2014 RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno per l'incasso di fr. 1890.– oltre interessi al 7% dal 17 luglio 2014 a titolo di “differenza alimenti gennaio-luglio 2012 incassati fr. 1050.– al posto di fr. 780.–”, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

                                  che con petizione 6 settembre 2014 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Gambarogno chiedendo l'accertamento negativo del citato credito di fr. 1890.– e l'annullamento dell'esecuzione;

                                  che nelle sue osservazioni dell'8 ottobre 2014 il convenuto ha proposto di respingere la petizione;

                                  che con decisione 3 novembre 2014 il Giudice di pace, in accoglimento della petizione, ha accertato l'inesistenza del debito e “di conseguenza anche l'esecuzione n. __________ per un valore di fr. 1890.–, oltre gli accessori, deve essere stralciata”;

                                  che l'11 novembre 2014 il convenuto è insorto alla Camera di esecuzioni e fallimenti contro il giudizio appena citato;

                                  che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza;

                                  che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                    che in concreto CO 1 ha promosso un'azione di accertamento negativo del debito (art. 88 CPC) in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC), in esito alla quale le decisioni sono impugnabili con reclamo a questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

                                  che nella decisione impugnata il Giudice di pace ha bensì indicato come l'attrice avesse introdotto un'azione di accertamento negativo del debito in procedura semplificata, salvo poi riferirsi all'art. 85 LEF, che permette all'escusso di ottenere in procedura sommaria l'annullamento o la sospensione di un'esecuzione e all'art. 257 CPC previsto per la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti e indicare quale rimedio giuridico il reclamo entro 10 giorni alla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello;

                                  che tali imprecisioni non hanno tuttavia comportato nessun pregiudizio per il reclamante, il cui memoriale, introdotto l'11 novembre 2014 è senz'altro tempestivo ed è stato trasmesso a questa Camera per competenza;

                                  che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                 che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);

                                  che il Giudice di pace ha accolto la petizione, poiché il convenuto, a cui incombeva l'onere probatorio, non ha provato l'esistenza e l'esigibilità del suo credito;

                                  che nel suo scritto dell'11 novembre 2014 il reclamante si limita a presentare la sua “opposizione-reclamo, sulla decisione del Giudice di Pace del Gambarogno”; 

                                  che il reclamante non formula però una sola critica nei confronti della decisione del Giudice di pace, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;

                                  che di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin: in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;

                                  che, in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;

                                  che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                  che non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Non si prelevano spese giudiziarie.

                             3.  Notificazione a:

–;

–.

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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