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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.09.2015 16.2014.58

16 settembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,103 parole·~11 min·3

Riassunto

Divieto di assegnare ripetibili nella procedura di conciliazione (art. 113 cpv. 1 prima frase CPC). Questo disposto non impedisce all'autorità di conciliazione, che emana una decisione di merito ai sensi dell'art. 212 CPC, di assegnare ripetibili per la procedura di conciliazione

Testo integrale

Incarto n. 16.2014.58

Lugano 16 settembre 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 26 agosto 2014 presentato da

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro la decisione emessa il 28 luglio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa n. CO 42/2014 (contratto di compravendita) da lei promossa con istanza del 28 maggio 2014 nei confronti di  

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2);  

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                A.  Nel mese di agosto del 2013 la società RE 1 ha fornito alla società CO 1 una vasca in materiale acrilico, per la quale ha emesso, il 2 agosto 2013, una fattura di € 2342.00. La compratrice, dopo un primo pagamento di € 1100.00, nulla ha più versato. Il 2 maggio 2014 la RE 1 ha fatto notificare alla CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno, per l'incasso di fr. 1511.39 oltre interessi e spese, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                            B.  Con istanza del 28 maggio 2014 la RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Locarno di convocare la CO 1 per un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di € 1242.00 oltre interessi del 5% dal 2 agosto 2013, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. L'istante ha chiesto inoltre che, qualora la conciliazione fosse fallita, oltre alle due predette domande di causa, l'autorizzazione ad agire contenesse la richiesta che “tutte le spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili)” siano poste a carico della controparte.

                            C.  All'udienza del 12 giugno 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa, la convenuta contestando integralmente le pretese avversarie. L'istante ha così chiesto al Giudice di decidere la controversia, mentre la convenuta, in via principale, vi si è opposta, chiedendo, in via subordinata, l'assegnazione di un termine per presentare osservazioni scritte e produrre documentazione. Con ordinanza del 16 giugno 2014, il Giudice di pace, ritenuti adempiuti i presupposti dell'art. 212 CPC, ha comunicato alle parti la sua intenzione di procedere all'emanazione della decisione e, nel contempo, ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare osservazioni all'istanza e produrre eventuale documentazione. Nelle sue osservazioni del 1° luglio 2014 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Nelle sue “contro-osservazioni” del 9 luglio 2014 l'istante ha confermato le sue domande.

                            D.  Statuendo il 28 luglio 2014 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando la convenuta a pagare all'istante € 1242.00 oltre interessi del 5% dal 2 agosto 2013 e rigettando in via definitiva l'opposizione al menzionato PE per fr. 1511.39 oltre interessi al 5% dal 2 agosto 2013 e spese esecutive. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico della convenuta. Non sono state assegnate ripetibili.

                            E.  Contro il dispositivo sulle spese della decisione appena citata, la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 agosto 2014, chiedendone la riforma, nel senso di obbligare la convenuta a versarle fr. 965.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 3 dicembre 2014 la CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 29 luglio 2014, sicché il reclamo, introdotto il 26 agosto 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è tempestivo.

                             2.  Nella sua decisione, il Giudice di pace non ha riconosciuto alcuna indennità per ripetibili all'istante rilevando che “nella procedura conciliativa non si assegnano ripetibili”. La reclamante non condivide questa conclusione e rimprovera al primo giudice di avere erroneamente applicato il diritto. A suo avviso, il divieto previsto dall'art. 113 CPC di assegnare ripetibili nella procedura di conciliazione, non è applicabile in caso di fallimento della conciliazione e di decisione su richiesta dell'attore (art. 212 CPC).

                             3.  L'art. 113 cpv. 1 prima frase CPC dispone che “nella procedura di conciliazione non sono assegnate ripetibili”. Ora, che nella procedura di conciliazione non siano assegnate ripetibili è indubbio, ciascuna parte sostenendo le proprie spese (Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) dell'8 giugno 2006, FF 2006 pag. 6672). Diversa è la situazione ove l'autorità di conciliazione è chiamata a decidere sulla base dell'art. 212 CPC. Al riguardo sussistono due orientamenti di dottrina.

                                  a)   Secondo l'uno qualora l'autorità di conciliazione sia chiamata a decidere, essa agisce come una vera e propria giurisdizione di prima istanza, sicché ai fini della ripartizione e liquida­zione delle spese giudiziarie valgono i principi generali degli art. 104 segg. CPC. È il convincimento di Sterchi (in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, Berna 2012, n. 3 ad art. 113), di Honegger (in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schwei­zerischen ZPO, 2ª edizione, n. 5 e 9 ad art. 212), di Jenny (in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kom­mentar zur Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 5 ad art. 113), di Koslar (in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 3 ad art. 113), di Urwyler (in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 4 ad art. 113), di Rickli (in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 212), di Gasser/Rickli (in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 2 ad art. 113), di Rüegg (in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 3a ad art. 113), di A.Staehelin/D.Staehelin/Gro­limund (in: Zivilprozessrecht, 2ª edizione, §20 n. 42), di Gloor/Umbricht Lukas (in: Oberhammer [curatore], Schwei­zerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 5 ad art. 212), di Möhler (in: ZPO-Kommentar, Gehri/Kramer [curatori], Zurigo 2010, n. 8 ad art. 212) e di Sandoz (in: La conciliation, Bohnet [curatore], Procédure civile suisse. Les grandes thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, pag. 81 n. 74). Questo orientamento è stato seguito dal Tribunale superiore del Canton Berna (decisione del 25 giugno 2013).

                                  b)  Secondo l'altra corrente di pensiero, per contro, nella procedura di conciliazione l'esenzione delle ripetibili è assoluta (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 6 ad art. 113; v. anche Haldy, Procédure civile suisse, Basilea 2014, pag. 133 n. 433; Püntener, Die mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung in: mp 2010, pag. 252 n. 2.4.4), anche per il fatto che è insita nella procedura dell'art. 212 CPC, giacché si tratta “pur sempre di una decisione bagatella integrata nella procedura di conciliazione, dove vale appunto questa esenzione” (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile sviz­zero, Lugano 2011, pag. 450). Tale orientamento è stato seguito dall'autorità di ricorso in materia civile del Canton Neuchâtel (RJN 2013 pag. 257 consid. 4c).

                                  c)   Nella fattispecie, come detto, all'udienza del 12 giugno 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa, sicché l'istante ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia sulla base dell'art. 212 CPC. Ora, come questa Camera ha già avuto modo di stabilire, ove la conciliazione fallisca e l'istante chieda l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, il giudice della conciliazione agisce come una vera e propria giurisdizione di prima istanza, applicando in tal caso la procedura semplificata (CCR, sentenza inc. 16.2014.7 del 22 aprile 2015, consid. 5a; v. anche il messaggio del Consiglio federale, FF 2006 pag. 6707). Si tratta dunque di una procedura di cognizione di merito finalizzata ad accertare la pretesa al centro della controversia in esito alla quale il giudice emana una decisione, motivata, impugnabile con reclamo e in definitiva munita dell'autorità di forza giudicata. Ciò la distingue dalla procedura di conciliazione. In tali circostanze non è dato di vedere perché non possano essere riconosciute ripetibili per la procedura decisionale (cfr. anche Weingart/Penon, Ungeklärte Fragen im Schlichtungsverfahren in: ZBJV 151/2015 pag. 481 segg.). Se ne conclude che l'art. 113 CPC non impedisce all'autorità di conciliazione che emana una decisione di merito ai sensi dell'art. 212 CPC di assegnare ripetibili alla parte vittoriosa.

                                  d)  Del resto, in una recente sentenza, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che l'art. 113 cpv. 1 CPC non impedisce al giudice ordinario di assegnare, nella sentenza di merito, ripetibili per la procedura di conciliazione, giacché questa norma si oppone all'assegnazione di ripetibili “nella” procedura di conciliazione e non “per” la procedura di conciliazione. Una tale soluzione è conforme allo scopo perseguito dall'art. 113 cpv. 1 prima frase CPC di favorire la riuscita del tentativo di conciliazione, limitando le discussioni alla trattazione delle questioni di merito della controversia, senza aggiungervi un altro punto di discussione relativo al rimborso delle spese. Invece, la prospettiva di sfuggire al pagamento delle spese ripetibili anche in caso di fallimento della conciliazione, non è un fattore che aumenta le possibilità di riuscita della conciliazione; in effetti, è piuttosto il rischio di dovere pagare queste spese in caso di insuccesso della conciliazione, che costituirà per le parti un incentivo a trovare un'intesa. Inoltre, fatta eccezione per quanto riguarda la comparsa all'udienza di conciliazione, spesso sarebbe difficile, se non impossibile, distinguere in quale misura il lavoro dell'avvocato è servito unicamente per la procedura di conciliazione, rispettivamente, in quale misura esso è stato necessario anche per la procedura di merito. In effetti, la preparazione della causa, in fatto e in diritto, svolta per la procedura di conciliazione è acquisita e beneficia in seguito alla trattazione della causa di merito; in sua mancanza, questo stesso lavoro dovrebbe in generale essere fatto in vista dell'introduzione dell'azione di merito davanti al giudice ordinario. Peraltro, costringere il giudice del merito a scomporre le ripetibili al fine di eliminare quelle che sono unicamente inerenti alla procedura di conciliazione sarebbe difficilmente attuabile e avrebbe un impatto limitato (DTF 141 III 20 consid. 5.3). Ciò posto, sul principio, il reclamo si rivela fondato e la reclamante, vincente davanti al giudice di pace, ha diritto all'assegnazione di ripetibili.

                             4.  La reclamante rivendica un'indennità di fr. 965.–, calcolata sulla base di 3 ore a fr. 300.– più le spese di fr. 65.–. Ora, per una causa con valore litigioso fino a fr. 20 000.–, l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede delle ripetibili varianti dal 15 al 25% del valore medesimo. In concreto, il valore litigioso è di fr. 1511.39 e la causa in esame non può definirsi particolarmente complessa né particolarmente impegnativa. Si giustifica pertanto di applicare l'aliquota media del 20%, donde un ammontare di fr. 300.–. Tenuto conto delle spese e dell'IVA, le ripetibili in favore dell'istante possono in definitiva essere stabilite in fr. 400.–.

                             5.  Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante ottiene causa vinta sul principio, ma esce sconfitta sull'ammontare delle ripetibili. Tutto considerato si giustifica di suddividere a metà le spese giudiziarie e di compensare le ripetibili.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è così riformato:

                                   La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 60.–, da anticipare dall'istante sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà all'istante fr. 400.– a titolo di ripetibili.

                             2.  Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv..  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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