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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 20.10.2014 16.2014.38

20 ottobre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·713 parole·~4 min·3

Riassunto

Stralcio del reclamo dai ruoli per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 16.2014.38

Lugano 20 ottobre 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 26 luglio 2014 presentato da

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 e dal MLaw)  

contro la decisione di stralcio emessa il 22 luglio 2014 dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno nella causa n. 087/14 (locazione) promossa con istanza 23 giugno 2014 nei confronti di  

CO 1 (Colombia) (patrocinata dall' PA 2);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                      che con istanza di conciliazione del 23 giugno 2014 all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno, RE 1 (conduttrice) ha convenuto in giudizio CO 1 (locatrice) chiedendo di annullare la disdetta inoltrata da quest'ultima il 4 giugno 2014 con effetto al 1° ottobre 2014 o quanto meno di concedere una proroga del contratto di locazione e postulando l'eliminazione di difetti con conseguente riduzione della pigione;

                                  che l'Ufficio di conciliazione, non essendo l'istante comparsa all'udienza del 22 luglio 2014, con decisione del medesimo giorno ha considerato l'istanza come ritirata con conseguente stralcio della procedura dai ruoli in quanto priva d'oggetto, ordinando la liberazione in favore della locatrice della pigione depositata del mese di luglio 2014;

                                  che contro tale decisione RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 luglio 2014, completato il 13 agosto 2014, in cui chiede in sostanza di annullare il giudizio impugnato e di rinviare l'incarto all'Ufficio di conciliazione affinché convochi le parti a una nuova udienza di conciliazione;

                                  che nelle sue osservazioni 14 agosto 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo;

                                  che con scritto 16 ottobre 2014 RE 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo, le parti avendo raggiunto un accordo, e chiedendo di prescindere dal prelievo di spese giudiziarie e di compensare le indennità per ripetibili;                                      

e considerando

in diritto:                   che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto la reclamante a recedere dalla lite;

                                  che la desistenza della reclamante comporta lo stralcio della procedura (art. 241 cpv. 3 CPC), di modo che la Camera può statuire nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. a n. 1 LOG);

                                  che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un'impugnativa di assumere - in linea di principio - il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che considerata la precaria situazione finanziaria della reclamante e la buona volontà dimostrata dalle parti nell'accedere a un accordo amichevole, si può nondimeno rinunciare - eccezionalmente - a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                  che non si giustifica assegnare ripetibili, neppure richieste, all'opponente, lo scritto del 14 agosto 2014 non avendo inoltre causato spese di rilievo;

                                  che per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dalla reclamante dinanzi a questa Camera, essa risulta priva d'interesse (RtiD II-2006 pag. 614 in basso);

Per questi motivi,

decide:                 1.  Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                             2.  Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

– avv. e MLaw; – avv..

                                  Comunicazione all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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