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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.08.2014 16.2014.27

4 agosto 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·741 parole·~4 min·2

Riassunto

Risarcimento danni - ritiro del reclamo - desistenza - stralcio

Testo integrale

Incarto n. 16.2014.27

Lugano 4 agosto 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 17 giugno 2014 presentato da

RE 1 (VA)  

contro la decisione emessa il 28 maggio 2014 dal Giudice di pace supplente del circolo del Ceresio nella causa n. 15/2013 (risarcimento danni) promossa con petizione 20 dicembre 2013 nei confronti della  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                     che al termine di una cena tenutasi il 15 dicembre 2012 all'Hotel __________ a __________, gestito dalla società CO 1 (ora: in liquidazione), RE 1 ha lamentato la scomparsa di una pelliccia di visone, che non è più stata ritrovata;

                                  che ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 20 dicembre 2013 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Ceresio per ottenere il pagamento di fr. 4400.– oltre interessi e spese a titolo di risarcimento del danno costituito dai costi del citato capo d'abbigliamento (fr. 3500.–) e delle spese legali (fr. 900.–);

                                  che all'udienza del 21 maggio 2014 la convenuta ha proposto di respingere l'azione;

                                  che statuendo il 28 maggio 2014 il Giudice di pace supplente ha respinto la petizione, ponendo gli oneri processuali a carico dell'attrice;            

                                  che contro il predetto giudizio RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 giugno 2014 in cui postula l'annullamento della decisione impugnata e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione;

                                  che con ordinanza del 2 luglio 2014 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 18 luglio 2014, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti __________;

                                  che il 15 luglio 2007 RE 1 ha comunicato alla Camera di rettificare il reclamo nel senso di revocarlo;

e considerando

in diritto:                    che la dichiarazione della reclamate può solo essere interpretata come ritiro del reclamo;

                                  che il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere spinto la reclamante a recedere dalla lite;

                                  che la desistenza della reclamante comporta lo stralcio della procedura (art. 241 cpv. 3 CPC), di modo che la Camera può statuire nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. a n. 1 LOG), senza notificare l'atto alla controparte e senza necessità di esaminare le argomentazioni esposte dall'istante, non potendo entrare nel merito della vertenza;

                                  che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un'impugnativa di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                  che non si pone problema di indennità alla controparte, la quale nemmeno è stata chiamata ad esprimersi sul reclamo;

                                  che non spetta a questa Camera fornire indicazione su altri “modi più economici per poter essere risarciti”;

Per questi motivi,

decide:                 1.  Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                             2.  Non si prelevano spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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