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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.12.2015 16.2014.21

3 dicembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,187 parole·~11 min·2

Riassunto

Responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore - legittimazione passiva, in caso non data per intermediario assicurativo (broker)

Testo integrale

Incarto n. 16.2014.21

Lugano 3 dicembre 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 20 maggio 2014 presentato da

RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro la decisione emessa il 15 aprile 2014 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa 211-1/2011 (responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore) da lui promossa con petizione del 5 maggio 2011 dei confronti di  

CO 1 ora (patrocinata dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                A.  Il 15 giugno 2010 N__________, alla guida del proprio veicolo, ha urtato, danneggiandolo, il paraurti posteriori dell'automobile __________, di proprietà di RE 1, condotta da sua moglie G__________. Il 10 agosto 2010 la __________ Sagl ha quantificato i costi di riparazione del predetto danno in fr. 2442.29 lordi (fr. 2269.79 più fr. 172.50 di IVA al 7.6%) e ha fissato in tre giorni il tempo necessario per la riparazione. Il 17 agosto 2010 la CO 1 ha trasmesso a G__________ una “convenzione d'indennità” per la liquidazione del sinistro. La proposta prevedeva il pagamento di fr. 2269.80 e la “rinuncia a qualsiasi pretesa e senza riserva nei confronti della CO 1 e, in modo speciale, nei confronti della L__________”. Questa proposta non è stata accettata da RE 1, il quale ha chiesto un indennizzo di fr. 2712.30, ritenendo che oltre al costo della riparazione del veicolo di fr. 2269.80, l'indennità dovesse comprendere anche fr. 172.50 per l'IVA e fr. 270.– per il costo del noleggio di un'auto durante il periodo previsto per la riparazione. La CO 1 ha versato al danneggiato fr. 2269.80, rifiutandosi di pagare l'IVA e il costo di un noleggio di un veicolo sostitutivo.

                            B.  Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 29 aprile 2011 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di complessivi fr. 442.50 oltre interessi al 5% dal 22 ottobre 2010, corrispondenti a fr. 172.50 per l'IVA sul costo previsto di riparazione (7.6% x fr. 2269.80) e a fr. 270.– per il costo di noleggio di un'auto (fr. 90.– al giorno x 3 giorni) o in via subordinata i costi fissi del veicolo superiori a fr. 60.– al giorno, così come il pagamento di fr. 1819.90 oltre interessi al 5% dal 29 aprile 2011 (fr. 1769.90 di spese legali e fr. 50.– di spese di giustizia per la procedura di conciliazione). Invitata il 12 maggio 2011 a formulare osservazioni alla petizione, la convenuta è rimasta silente. Né essa si è palesata nel termine assegnatole il 27 giugno 2011 dal Giudice di pace. All'udienza di discussione del 30 agosto 2011, l'attore, unico comparente, ha ribadito la sua domanda. Statuendo il 15 aprile 2014 il Giudice di pace ha respinto la petizione e posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, a carico dell'attore.

                            C.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 maggio 2014, in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 7 luglio 2014 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 9 luglio 2014 il reclamante ha chiesto l'estromissione dei documenti annessi alle osservazioni. La CO 1 non ha duplicato.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 16 aprile 2014, durante la sospensione dei termini dal 13 aprile 2014 al 27 aprile 2014 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), sicché il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 20 maggio 2014 (cfr. busta di intimazione) è senz'altro tempestivo.

                             2.  Nella procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, salvo gli estratti del registro di commercio, che sono notori (DTF 138 II 564 consid. 6.2), il resto della documentazione allegata alle osservazioni (copia informazioni precontrattuali per l'assicurazione veicoli a motore dell'assicuratore L__________ e copia proposta assicurazione veicoli a motore), non presentata davanti al primo giudice non è ricevibile.

                             3.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

                             4.  Il Giudice di pace ha accertato che la convenuta, con cui N__________ era assicurato per la responsabilità civile, aveva versato all'attore fr. 2269.80 per la riparazione del veicolo come determinato dalla __________ Sagl, non fr. 172.50 per l'IVA e fr. 270.– per il fermo tecnico. Il primo giudice, ricordato il tenore dell'art. 58 LCStr e la nozione di danno, ha considerato che “in caso di danneggiamento ad un veicolo, il danno corrisponde alla somma effettivamente pagata alla persona che effettua la riparazione” e che “nel caso in cui i lavori sono effettivamente eseguiti, [l'indennità dovuta] comprende il pagamento dell'IVA”. “Per contro, nel caso in cui la riparazione non è effettuata, e quindi non è fatturata, l'importo dell'IVA non è dovuto”, giacché “diversamente, il danneggiato incasserebbe un importo maggiore del danno subìto”. “Medesimo ragionamento”– egli ha esposto – “per il fermo tecnico, non essendo possibile riconoscere un risarcimento per un inconveniente non subìto”. Ciò posto, egli ha respinto la petizione.

                             5.  Nelle osservazioni al reclamo la resistente contesta la sua legittimazione passiva, asserendo di essere unicamente un broker della compagnia d'assicurazione L__________ e che N__________ non aveva stipulato un contratto di assicurazione responsabilità civile con lei, ma con quest'ultima società.

                                  a)   La legittimazione delle parti – attiva dell'attore, passiva del convenuto – è una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di diritto materiale che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento. Difettando tale qualità, l'azione in giudizio è da respingere, indipendentemente dalla realizzazione degli elementi oggettivi della pretesa fatta valere. Legittimato passivamente è il soggetto nei confronti del quale l'attore deve procedere per far valere la pretesa (DTF 136 III 367 consid. 2.1 con riferimenti). Premesso ciò, in concreto, dandosi responsabilità del detentore nel senso dell'art. 58 LCStr, la parte lesa può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione (art. 65 cpv. 1 LCStr).

                                  b)  In concreto, l'attore ha promosso causa contro la CO 1 “assicuratore RC” di N__________ (petizione pag. 2). In realtà, in concreto, dall'estratto del registro di commercio, che è notorio (DTF 138 II 564 consid. 6.2), si evince che la convenuta ha quale scopo quello di fornire prestazioni assicurative o riassicurative come mediatore autorizzato della L__________. E un intermediario assicurativo (broker) è una persona che offre o stipula contratti d'assicurazione nell'interesse di imprese di assicurazione (art. 40 della Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione: Legge federale sulla sorveglianza. LSA: RS 961.01). Egli, in particolare, si occupa della gestione delle polizze assicurative stipulate (dalla negoziazione, alla disdetta, all'eventuale sinistro). Il contratto di assicurazione, che obbliga l'assicuratore a fornire la copertura assicurativa concordata e lo stipulante a pagare il premio convenuto, è concluso appunto tra la compagnia d'assicurazione e il cliente. 

                                  c)   Premesso ciò, l'esame della legittimazione passiva, da compiere d'ufficio, andava già svolto in prima sede, giacché al Giudice di pace doveva sorgere il dubbio sulla qualità di difendere della convenuta già sulla base della documentazione presentata dall'attore. Certo, la carta intestata della società riporta “CO 1 Versicherungen” (doc. B). La convenzione di liquidazione, riportava nondimeno che con la relativa sottoscrizione RE 1 avrebbe rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della CO 1 e “in modo speciale nei confronti della L__________” (doc. B). In calce alle lettere della stessa figura come essa sia “L__________ Brokers __________” (doc. E). È indubbio che la convenuta non si è costituita in giudizio, ma ciò non dispensava il primo giudice dal verificare se l'azione fosse stata correttamente orientata. È vero che non incombeva al Giudice di pace di ricercare di sua iniziative gli elementi per una tale verifica, ma proprio i dubbi sul fatto che la CO 1 non fosse una compagnia d'assicurazioni, bensì un intermediario assicurativo, dovevano indurlo a far uso della sua facoltà d'interpello e sollecitare l'istante a completare le allegazioni fattuali e indicare i mezzi di prova sui quali fondava la sua rivendicazione (art. 247 cpv 1 CPC).

                                  d)  Non si disconosce che l'attore poteva non disporre di altri elementi oltre a quelli presentati. Egli poteva però pretendere che con pertinenti richieste di prova si assumesse quanto meno la polizza assicurativa o il contratto d'assicurazione stipulato da N__________. In assenza di accertamenti sulla legittimazione passiva, la decisione impugnata andrebbe annullata. Resta il fatto che ciò si tradurrebbe in un mero esercizio giurisdizionale, giacché quanto avrebbe dovuto assumere il primo giudice è stato prodotto, ancorché irritualmente in questa sede (sopra consid. 2). Premesso ciò, dalla proposta di assicurazione individuale veicoli a motore stipulata il 23 giugno 2008 da N__________ si evince come l'assicuratore fosse la L__________, rappresentata dalla CO 1 (doc. 5, 3° foglio). Quest'ultima, pertanto, non può ritenersi l'assicuratore ai sensi dell'art. 65 LCStr. Ne discende che alla convenuta, rappresentante dell'assicuratore, difetta la legittimazione passiva, ciò che comporta la reiezione del reclamo.

                             6.  A titolo abbondanziale giovi ad ogni modo ricordare a futura memoria che se la determinazione del danno non è subordinata all'esecuzione della riparazione della cosa danneggiata da parte del danneggiato (sentenza del Tribunale federale 4A_61/2015 del 25 giugno 2015, consid. 4.2; Brehm, Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 77d e 77e ad art. 41; Werro, La responsabilité civile, 2ª  edizione, pag. 291 n. 1026), il riconoscimento dell'IVA in caso di mancata riparazione è controversa in dottrina (favorevole: Brehm, op. cit., loc. cit.; contrario: Roberto, Haftpflichtrecht, Berna 2013, pag. 227). Visto l'esito del reclamo, la questione può nondimeno continuare a rimanere indecisa.

                             7.  Le spese processuali seguirebbero la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si deve nondimeno trascurare che la questione della legittimazione è stata sollevata dalla convenuta per la prima volta in questa sede. Ove essa si fosse presentata davanti al Giudice di pace e avesse già allora sollevato la questione, ciò avrebbe con ogni probabilità evitato la procedura di reclamo. In tali circostanze soccorrono motivi di equità per porre gli oneri del giudizio odierno a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art. 107 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.– sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                              3.  Notificazione a:

–;

–.

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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