Incarto n. 16.2013.46
Lugano 14 gennaio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 23 ottobre 2013 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 15 ottobre 2013 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2013.711 (espulsione del conduttore) promossa con istanza del 19 agosto 2013 da
CO 1 anche nei confronti di TERZ 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 24 aprile 2001 CO 1 ha sottoscritto con RE 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di sua proprietà a __________. Il contratto, sul quale è menzionata anche TERZ 1, prevedeva una pigione di fr. 950.– mensili oltre a fr. 50.– mensili quale acconto per le spese accessorie. Il 10 maggio 2013 il locatore ha inviato a RE 1 e ad TERZ 1, nel frattempo diventata moglie del conduttore, una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, invitandoli a pagare entro il 17 maggio 2013 le pigioni e le spese arretrate di complessivi fr. 15 859.75. Non avendo ricevuto alcun pagamento, il 28 giugno 2013 egli ha notificato separatamente al conduttore e a sua moglie, mediante l'apposito formulario ufficiale, la disdetta del contratto per il successivo 31 luglio. I coniugi __________, che non hanno contestato la disdetta, hanno continuato a occupare l'ente locato, senza saldare l'importo scoperto.
B. Con istanza 19 agosto 2013 CO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse ai coniugi __________ la riconsegna immediata dell'ente locato. Nelle sue osservazioni 6 settembre 2013 TERZ 1 ha rilevato di non aver mai firmato il contratto di locazione e di non essere intenzionata ad assumersi il debito del marito. RE 1, nelle sue osservazioni del 9 settembre 2013, ha dichiarato di essere in trattative con il locatore per l'acquisto dell'ente locato e che avrebbe pagato l'importo scoperto unitamente al prezzo della compravendita. All'udienza del 26 settembre 2013, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la sua richiesta di sfratto, mentre RE 1 ha proposto di respingere l'istanza, “poiché intenzionato a pagare gli arretrati ed a onorare l'accordo proposto dal Pretore e da lui accettato”.
C. Statuendo il 15 ottobre 2013 il Pretore ha ordinato lo sfratto immediato dei convenuti dall'appartamento di proprietà dell'istante. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 200.– sono state poste in solido a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 150.– per ripetibili.
D. Con reclamo 23 ottobre 2013 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio, postulandone, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento. Con decreto del 24 ottobre 2010 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha trattato la causa come tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), le cui decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria in una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il valore litigioso è stato accertato in fr. 3000.– donde la competenza di questa Camera. Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta
al reclamante il 16 ottobre 2013, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto sabato 26 ottobre 2013, salvo protrarsi al lunedì successivo 28 ottobre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 23 ottobre 2013 il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso
un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).
3. Secondo il Pretore il fatto che il termine di pagamento della pigione arretrata impartito ai convenuti con diffida unica del 10 maggio 2013 fosse inferiore ai 30 giorni previsti dall'art. 257d CO era privo di conseguenze pratiche giacché la disdetta era stata pronunciata dall'istante solo il 28 giugno 2013, ovvero dopo 30 giorni dalla diffida. Egli ha poi ritenuto che il prevalersi da parte della convenuta del mancato invio separato della diffida di pagamento costituiva un abuso di diritto, poiché in uno scritto del 6 settembre 2013 la stessa aveva dichiarato di non volere versare alcunché al locatore “così che pure la ricezione separata della diffida nulla avrebbe mutato”. Considerato che il convenuto non aveva contestato la mora né si era opposto all'istanza, il Pretore ha accolto quest’ultima, ordinando l'espulsione immediata dei convenuti dall'appartamento dell'istante.
4. Il reclamante, riassunte le vicissitudini relative alle lungaggini burocratiche che ostano al perfezionamento della compravendita dell'ente locato, ribadisce che il contratto di locazione è stato sottoscritto da lui solo e non dalla moglie. Egli rimprovera così il Pretore di avere ignorato la lettera 6 settembre 2013, con cui sua moglie gli comunicava appunto di non avere sottoscritto il contratto, e di averla inserita “come parte debitrice nella citazione del 9 settembre 2013 convocandola per il 26 settembre 2013”, nonché di averle assegnato “un termine di 10 giorni per impugnare il verbale di udienza avuto il 26 settembre 2013”. A torto.
Nella fattispecie è vero che il contratto di locazione è stato sottoscritto dal solo reclamante. Tuttavia, nella misura in cui l'appartamento in questione serve da domicilio ai coniugi con la figlia e costituisce il luogo ove si svolge la vita comune dei coniugi, ci si trova confrontati con un'abitazione familiare (art. 169 CC). E
un'abitazione è familiare anche se un solo coniuge è titolare del contratto di locazione (lachat in: Commentaire Romand, CO I, 2° ed., n. 2 ad art. 273a CO). In tali circostanze, la disdetta data dal locatore e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d CO) devono essere notificate separatamente al conduttore e al coniuge (art. 266n CO), così come la richiesta di sfratto deve essere promossa contro il locatario e il coniuge, anche se quest'ultimo non è titolare del contratto di locazione (Lachat, op. cit., n. 6 ad art. 273a CO). A ragione quindi CO 1 ha convenuto entrambi i coniugi e altrettanto correttamente il Pretore li ha considerati parti al procedimento. Su tali questioni non occorre perciò dilungarsi.
5. Il reclamante asserisce che “se la polizia mi ha consegnato lo sfratto il 15 ottobre 2013”, il Pretore “ha emanato la sentenza il 14 ottobre ignorando gli accordi presi tra me e il signor CO 1 dove dovevo consegnare i soldi per il 15 ottobre 2013, dandomi lo sfratto immediato” e si duole del fatto che il primo giudice, contrariamente a quanto stabilito all'udienza, ha emanato la decisione senza che il locatore gli abbia chiesto di farlo. Il reclamante asserisce inoltre di essere tuttora in trattative per l'acquisto dell'appartamento.
Ora, è vero che all'udienza di discussione del 26 settembre 2013 il Pretore aveva proposto alle parti un accordo di pagamento rateale, il quale prevedeva in particolare il pagamento di una prima rata di fr. 5000.– entro il 15 ottobre 2013 e che in caso di mancato tempestivo pagamento di una rata, egli avrebbe pronunciato lo sfratto su richiesta dell'istante. Sennonché, tale accordo non si è mai perfezionato giacché TERZ 1, anch'essa parte al procedimento, ha dichiarato di non accettare la proposta del Pretore (lettera del 10 ottobre 2013). E come figura chiaramente sul verbale d'udienza, in caso di mancata conclusione dell'accordo e non in caso di mancato pagamento di una rata, l'istante aveva espressamente chiesto che i convenuti fossero espulsi dal suo appartamento (pag. 2). Ciò posto, nulla può essere rimproverato al Pretore, il quale in mancanza di contestazioni sulla mora della pigione e sulla validità della disdetta, ha pronunciato l'espulsione dall'ente locato. Di conseguenza il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.
6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). All'opponente, che ha agito da solo, non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza, peraltro non richiesta, le osservazioni al reclamo, di una pagina, non avendo per di più causato costi apprezzabili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–; –;
Comunicazione a:
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;
–.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.