Incarto n. 16.2013.19
Lugano 13 maggio 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 15 aprile 2013 presentato dalla
RE 1
contro la sentenza emessa il 12 marzo 2013 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa n. 15-1/2012 (contratto di lavoro) promossa con istanza 2 gennaio 2012 da
CO 1 (rappresentato dall'RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RE 1 ha assunto dal 1° settembre 2010 CO 1 in qualità di operaio/autista/magazziniere con uno stipendio mensile lordo di fr. 3500.– oltre alla tredicesima. Il 22 giugno 2011 la datrice di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro per il successivo 31 agosto. Il dipendente, rimasto inabile al lavoro dall'8 al 15 agosto, ha chiesto di potere lavorare fino al 30 settembre, ritenendo posticipata di un mese la fine del contratto in applicazione dell'art. 336c CO. RE 1 non ha acconsentito a tale richiesta, considerando terminata la relazione contrattuale il 31 agosto.
B. Ottenuta dal Giudice di pace del circolo di Vezia l'autorizzazione ad agire, con istanza 2 gennaio 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il pagamento di fr. 3337.50 oltre accessori. Nelle sue osservazioni del 5 marzo 2012 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. All'udienza del 21 agosto 2012, indetta per la discussione, l'istante ha ribadito le sue domande, mentre la convenuta non è comparsa.
C. Statuendo il 12 marzo 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando la convenuta al pagamento di fr. 3337.50 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2011. La tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico dello Stato, mentre la convenuta è stata obbligata a rifondere all'istante un'indennità di fr. 150.–.
D. Con scritto 15 aprile 2013 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio. L'atto non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 13 marzo 2013, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 14 marzo 2013, è rimasto sospeso dal 24 marzo al 7 aprile 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC) e sarebbe scaduto il 27 aprile 2013. Consegnato alla Posta svizzera il 15 aprile 2013 (cfr. busta di intimazione) il “reclamo” è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
3. In concreto, il Giudice di pace ha accertato che la disdetta era stata notificata al lavoratore, alle dipendenze della convenuta dal 1° settembre 2010, con un preavviso di due mesi, benché nel primo anno di servizio potesse essere data con preavviso di solo un mese giusta l'art. 335c CO. Ma, poiché durante il periodo di disdetta, il dipendente aveva presentato un certificato medico per inabilità dall'8 al 15 agosto 2011, per il primo giudice tale periodo di inabilità lavorativa aveva procrastinato il termine di fine del lavoro al 30 settembre 2011 sulla base dell'art. 336c CO. Il Giudice ha poi rilevato che l'aver disdetto il contratto di lavoro con un preavviso più lungo di quello minimo legale, non aveva per effetto di suddividere il periodo di disdetta in una parte legale e in una parte volontaria, di modo che l'art. 336c CO non era applicabile solo alla prima parte, il Codice delle obbligazioni prevedendo una durata minima dei termini per disdire un contratto di lavoro (art. 335c cpv. 1 CO), ma lasciando alle parti la facoltà di stabilirne una più lunga (art. 335c cpv. 2 CO).
4. Ora, lo scritto introdotto il 15 aprile 2013 dalla reclamante si limita a confermare “integralmente quanto abbiamo già avuto modo di comunicare alla spett. Giudicatura di pace del circolo di Vezia in data 5 marzo 2012 e per non ripeterci alleghiamo copia che fa parte integrante di questo ricorso”. Tale allegato non adempie però le esigenze di motivazione imposte dalla procedura per essere trattato come un reclamo. Sennonché, per tacere del fatto che un semplice rinvio agli allegati prodotti in prima istanza non è conforme all'esigenza di motivazione (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 321 e n. 3 ad art. 311), la reclamante contrappone semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice senza spiegare perché quest'ultima sarebbe insostenibile né pretendere che il giudice abbia erroneamente applicato il diritto. Ne discende che il “reclamo”, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela irricevibile.
5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC) salvo in caso di malafede o temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità all'istante, a cui il reclamo non è stato notificato.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Notificazione a:
; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.