Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.09.2013 16.2013.17

16 settembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,371 parole·~7 min·2

Riassunto

Contratto di noleggio e di servizio - mancata comparsa all'udienza della parte convenuta

Testo integrale

Incarto n. 16.2013.17

Lugano 16 settembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 10 aprile 2013 presentato dalla

RE 1  

contro la decisione emessa il 29 marzo 2013 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 73-B-12-CO (contratto di noleggio e di servizio) promossa con istanza del 18 dicembre 2012 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                A.  Il 4 luglio 2009 la CO 1 ha stipulato con la RE 1 un contratto di noleggio e uno di servizio aventi per oggetto la locazione e la manutenzione di una fotocopiatrice __________ per la durata di 24 mesi. Il 28 settembre 2011 le stesse parti hanno stipulato un altro contratto di servizio avente per oggetto la manutenzione di una fotocopiatrice __________ per la durata di 60 mesi. Il 7 settembre 2012 la CO 1 ha sollecitato il pagamento di fr. 1627.55, corrispondenti a cinque fatture emesse per le prestazioni fornite alla RE 1. Il 18 ottobre 2012 la CO 1 ha emesso un'ulteriore fattura di fr. 149.05. Visto il mancato pagamento, la CO 1 ha fatto notificare il 29 novembre 2012 alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 1796.60 oltre interessi.

                            B.  Il 18 dicembre 2012 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di pronunciare, nel caso di mancata intesa, la condanna della RE 1 al pagamento di fr. 1796.60 oltre interessi del 5% così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 20 febbraio 2013 l'istante ha confermato le sue domande, mentre la convenuta non è comparsa.

                            C.  Statuendo il 29 marzo 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta a versare fr. 1796.60 oltre interessi al 5% dal 13 settembre 2012 su fr. 1647.55 e dal 29 novembre 2012 su fr. 149.05, con conseguente rigetto in via definitiva dell' opposizione interposta al citato PE. La tassa di giustizia di fr. 125. è stata posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 100..

                            D.  Con reclamo 10 aprile 2013 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata comunicata il 29 marzo 2013. Introdotto il 10 aprile 2013, il reclamo in questione è tempestivo.

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

                             3.  Per l'art. 206 CPC in caso di mancata comparizione personale della parte convenuta, l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione e di conseguenza essa valuta se rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o se emanare una decisione nel merito (art. 212 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio federale in: FF 2006 pag. 6704). In quest'ultima ipotesi, l'autorità di conciliazione può, se richiesta dall'istante, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC). Conformemente all'art. 234 cpv. 1 CPC, (applicabile per il rinvio dell'art. 219 CPC), l'autorità di conciliazione, fatto salvo l'art. 153 CPC, fonda il suo giudizio sugli atti e le allegazioni della parte comparsa (Bohnet in: Boh- net/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 212).

                             4.  Il Giudice di pace, ritenuta la causa “chiara e matura per il giudizio” ha accolto l'istanza, poiché “il convenuto non ha fatto opposizione alla richiesta” e “dai documenti non risultano contestazioni né sulle prestazioni o servizi né sulle fatture”. Per la reclamante il Giudice di pace “in assenza del convenuto deve trattare l'oggetto esclusivamente sulla base dei documenti in possesso”. A torto. Come già indicato in precedenza (sopra consid. 3), se una parte non compare, l'autorità di conciliazione che emana una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, non deve basarsi solo sui documenti prodotti dalle parti, ma può fondare la sua decisione anche sulle allegazioni della parte che è comparsa al dibattimento (art. 234 cpv. 1 CPC).

                             5.  La reclamante sostiene che “non risultano agli atti nessuna forma di riconoscimento di debito ai sensi della LEF. L'istanza proposta dall'attore è esclusivamente ai fini di definire se esiste o meno, ai sensi della LEF, un riconoscimento di debito chiaro ed inequivocabile o una sentenza istituzionale che lo condanni al pagamento”. Ora, è vero che la mancanza di un riconoscimento di debito osta al rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. L'istante non ha però promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare alla reclamante il 29 novembre 2012 (cfr. art. 251 lett. a CPC), ma un'azione in procedura semplificata volta all'accertamento del suo credito che conferisce autorità di cosa giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione. E sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al Giudice di pace, che dopo avere accertato il credito dell'istante, ovvero l'accertamento che la pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto dell'opposizione al noto PE. Ciò posto, nella misura in cui la reclamante nemmeno contesta l'esistenza del credito vantato dall'istante, il reclamo, si rivela infondato.

                             6.  Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150. sono poste a carico della reclamante.

                             3.  Notificazione a:

–;  –.

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2013.17 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.09.2013 16.2013.17 — Swissrulings