Incarto n. 16.2012.55
Lugano 20 novembre 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 13 novembre 2012 presentato da
RE 1
contro il dispositivo n. 2 della decisione 12 ottobre 2012 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa SE. 1/2012 (risarcimento danni) promossa con istanza 19 gennaio 2012 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 19 gennaio 2012 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio per ottenere il pagamento di fr. 4483.– oltre accessori e il rigetto dell'opposizione da questi interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
che l'importo rivendicato corrisponde al risarcimento dei danni da lui patiti “per atti defatigatori compiuti dal convenuto nei suoi confronti nell'ambito di una vertenza edilizia che li opponeva”;
che in uno scritto del 22 maggio 2012 il convenuto ha concluso per il rigetto dell'istanza;
che con decisione del 12 ottobre 2012 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non avendo l'istante comprovato i presupposti della sua azione risarcitoria (dispositivo n. 1);
che la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.– (comprensive di quelle della procedura di conciliazione) sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 100.– a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2);
che con reclamo 12 novembre 2012 RE 1 è insorto contro quest'ultimo dispositivo contestando l'obbligo di versare fr. 100.– al convenuto;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerato
in diritto: che la decisione con la quale il primo giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è impugnabile, a titolo indipendente, solo con reclamo (art. 110 CPC);
che il reclamante si duole di un'errata applicazione del diritto, il primo giudice avendo riconosciuto alla controparte un'indennità a titolo di ripetibili nonostante questa non fosse patrocinata da un legale;
che, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, anche la parte non rappresentata professionalmente in giudizio ha diritto a un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), volta a compensare almeno gli inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Trezzini, op. cit., art. 95 pag 387),
che nella fattispecie il convenuto ha presentato un allegato scritto di osservazioni e ha presenziato a un'udienza;
che in circostanze del genere assegnando al convenuto un'indennità di fr. 100.–, ammontare di per sé non contestato, il primo giudice non è incorso in alcun eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento;
che quindi il reclamo, infondato, deve essere respinto;
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di indennità al convenuto al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.