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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.11.2012 16.2012.50

9 novembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·944 parole·~5 min·3

Riassunto

Contratto d'appalto - ricevibilità del ricorso per cassazione

Testo integrale

Incarto n. 16.2012.50

Lugano 9 novembre 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7 ottobre 2010 presentato da

 RE 1  

contro la sentenza emessa il 24 settembre 2010 dal Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa n. ord. 11/2010 (contratto d'appalto) promossa con istanza 8 febbraio 2010 dalla  

CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 3 luglio 2009 la ditta CO 1 ha eseguito opere da elettricista in uno stabile di proprietà di RE 1 a __________, per le quali ha emesso, il 6 luglio 2009, una fattura per  complessivi fr. 367.90;

                                         che viste le resistenze del committente, l'appaltatrice gli ha fatto intimare il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno, al quale l'escusso ha interposto opposizione;

                                         che con istanza dell'8 febbraio 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Melezza per ottenere il pagamento di fr. 367.90 oltre interessi del 5% dal 7 ottobre 2009 così come il rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo citato;

                                         che all'udienza del 12 marzo 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, la mercede essendo eccessiva;

                                         che con decisione del 24 settembre 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando il convenuto a pagare fr. 367.90 oltre alle spese esecutive e rigettando in via definitiva l'opposizione da questi interposta al precetto esecutivo citato;

                                         che con ricorso per cassazione 7 ottobre 2010 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento;

                                         che il ricorso è stato trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera solo il 29 ottobre 2012;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata comunicata prima del 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata

                                         manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale

                                         oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

                                         di causa o di prove;

                                         che in concreto il giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie, in particolare sul bollettino di lavoro sottoscritto dal convenuto ove si quantificava in 2 ore e mezza il tempo impiegato dalla ditta istante per lo svolgimento delle proprie prestazioni (un'ora per la trasferta e un'ora e mezza di lavoro: cfr. doc. A), così come sulla fattura 6 luglio 2009 (doc. C) ove era indicato inoltre il costo del materiale utilizzato, ha ritenuto sufficientemente provata la pretesa della ditta istante;

                                         che a fronte di queste risultanze il ricorrente si limita a non condividere questa conclusione ritenendola “arbitraria per violazione dell'onere della prova”;

                                         che siffatta contestazione non concretizza nessuna censura di arbitrio, per la quale occorre illustrare il motivo per cui il primo giudice avrebbe tratto conclusioni, oltre che erronee, anche manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesive di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in urtante contrasto con il sentimento della giustizia e dell'equità (v. anche DTF 132 III 209 consid. 2,1); 

                                         che pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure chiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 3 ad art. 329);

                                         che giusta l'art. 313bis CPC ticinese, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC ticinese, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);

                                         che si giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                          che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Per questi motivi

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC ticinese,

decide:                    1.   Il ricorso per cassazione è inammissibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – , .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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