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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.03.2013 16.2012.27

14 marzo 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,257 parole·~6 min·2

Riassunto

Mandato - oggetto di impugnativa - dispositivo e non considerandi - debitore in mora - incasso di spese amministrative e di sollecito

Testo integrale

Incarto n. 16.2012.27

Lugano 14 marzo 2013/sdb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

cancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 8 maggio 2012 presentato da

RE 1  

contro la sentenza emessa il 29 marzo 2012 dal Giudice di pace del circolo della Navegna, nella __________ (mandato) promomossa con istanza 30 giugno 2011 dal  

CO 1 (rappresentato da RA 1);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 29 marzo 2010 il CO 1 ha trasmesso a RE 1 una nota professionale di fr. 42.20 per una consultazione medica da lui eseguita il 2 febbraio 2010. Il pagamento di tale nota, più volte sollecitato per il tramite di __________, è stato effettuato l'11 febbraio 2011. Il 1° marzo 2011 il CO 1, sempre per __________, ha invitato la paziente a pagare fr. 25.– per “spese amministrative” e “nuovi richiami”, facendole poi notificare il precetto esecutivo n. __________ dall'UEF di Locarno per l'incasso di quest'importo oltre a fr. 10.– di spese esecutive, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                                  B.   Ottenuta dal Giudice di pace del circolo della Navegna l'autorizzazione ad agire, con istanza 30 giugno 2011 il CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice postulandone la condanna al pagamento di fr. 25.– oltre alle spese esecutive di fr. 10.– così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 15 marzo 2012, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.

                                  C.   Statuendo il 29 marzo 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 35.–, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno.

                                  E.   Con reclamo dell'8 maggio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto riconoscendo all'istante un danno non comprovato. Al reclamo la controparte non ha formulato osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).

                                   2.   La reclamante censura alcuni giudizi espressi dal primo giudice nella decisione impugnata in merito al comportamento da lei tenuto all'udienza del 15 marzo 2012. Ora, a prescindere dal fatto che al riguardo le opinioni appaiono discordanti, oggetto di impugnativa può essere solo il dispositivo della decisione e non i suoi considerandi, che come tali non acquisiscono forza di cosa giudicata, salvo nel caso in cui – estraneo alla fattispecie – il dispositivo della sentenza rinvii espressamente ai considerandi (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 59 pag. 193). Ciò premesso sulla questione non occorre dilungarsi.

                                   3.   Il primo giudice ha accolto la pretesa dell'istante volta al pagamento delle spese amministrative e di sollecito sostenute per l'incasso del suo onorario, ritenendola sufficientemente liquida. Di diverso avviso la reclamante secondo la quale, a fronte delle sue contestazioni, l'istante non ha provato i presupposti dell'art. 106 CO sul quale basa la sua pretesa, in particolare di aver subito un maggior danno a dipendenza del suo ritardo nel pagamento della sua fattura.

                                         a)   Contrariamente a quanto preteso dalla reclamante, l'istante non ha mai fatto alcun riferimento all'art. 106 CO, ma si è limitato a chiedere il risarcimento delle spese sostenute per incassare il suo onorario. E per tale incombenza, l'istante ha dato un mandato a un terzo di incassare la sua nota d'onorario che la reclamante, pur non ritenendolo necessario, non ha contestato (cfr. sua risposta scritta 15 marzo 2012). Ora, che le prestazioni di questa terza persona rientrino nel concetto di danno, è indubbio. In effetti, il debitore in mora, quale era indubbiamente la convenuta già solo dopo la  decorrenza infruttuosa del termine di 30 giorni previsto nella nota emessa il 29 marzo 2010 (doc. 1; Thévenoz in Commentaire romand du Code des obligations I, 2006, n. 24 ad art. 102 CO), è responsabile del danno per il tardato adempimento (art. 103 cpv. 1 CO). In questo senso essa deve risarcire al creditore le spese sostenute per ottenere la prestazione (Thévenoz, op. cit., n. 5 lett. g ad art. 103 CO).

                                         b)   Nella fattispecie, per ottenere il pagamento della sua prestazione l'istante ha dovuto notificare alla convenuta perlomeno quattro solleciti di pagamento (i tre di cui al suo scritto 28 settembre 2010 e quello del 29 gennaio 2011). Sulla base di tale accertamento, non contestato dalla reclamante, il fatto per il primo giudice di avere ritenuto giustificato il conferimento a un consulente dell'incarico di incassare l'onorario e di avere riconosciuto la richiesta di pagamento di fr. 25.– per le spese di richiamo non può ritenersi insostenibile. Certo l'istante avrebbe potuto meglio quantificare la spesa producendo la nota del suo consulente. Sennonché la conclusione del Giudice di pace secondo cui l'importo rivendicato è a tal punto modesto da poter essere riconosciuto senza ulteriori formalità, non appare manifestamente errata e quindi insostenibile, il primo giudice non avendo abusato del potere di apprezzamento che gli riconosce l'art. 42 cpv. 2 CO nella quantificazione del danno (Thévenoz, op. cit., n. 6 ad art. 103 CO). Al riguardo basti pensare che il costo di un invio raccomandato ammonta già a fr. 5.– di sole spese postali. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato una valutazione dei fatti o un'applicazione del diritto manifestamente errati, deve essere respinto.

                                   4.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili all'istante che ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide:                    1.   Il reclamo è respinto.

                                    2.   Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 100.–, sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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