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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 30.10.2012 16.2012.2

30 ottobre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,679 parole·~8 min·4

Riassunto

Risarcimento danni - spese sostenute in vista del perfezionamento di un contratto di servitù - responsabilità contrattuale o per culpa in contrahendo - prescrizione

Testo integrale

Incarto n. 16.2012.2

Lugano 30 ottobre 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 10 gennaio 2012 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro la sentenza emessa il 10 dicembre 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa n. OA.2010.600 promossa con petizione 26 agosto 2010 nei confronti di  

 CO 1  (patrocinato dall'avv.  PA 2 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   RE 1 è proprietario della particella n. 113 RFD di __________ che confina con la n. 103 appartenente a CO 1. In vista dell'allacciamento dei fondi alla rete di canalizzazione comunale, negli anni 2001/2002 tra i due proprietari ci sono state trattative per il passaggio delle condotte di CO 1 attraverso il fondo appartenente a RE 1, che non sono però state formalizzate in nessun contratto scritto. RE 1, secondo cui la sottoscrizione di un accordo scritto era una pura formalità, ha chiesto a CO 1 il rimborso delle spese sostenute in vista della promessa sottoscrizione del contratto di servitù, ovvero fr. 8874.05 per l'allestimento degli studi di fattibilità e le misurazioni, per le spese legali oltre a un'indennità per inadempienza contrattuale. Viste le resistenze di CO 1, RE 1 gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

                                  B.   Con petizione 26 agosto 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 8874.05 oltre accessori, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Nella sua risposta del 1° ottobre 2010 il convenuto ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione del credito dell'istante e ha proposto, nel merito, di respingere l'azione. Il 15 ottobre 2010 l'attore ha contestato l'eccezione di prescrizione. All'udienza del 23 novembre 2010, limitata alla discussione sull'eccezione, le parti hanno ribadito le loro posizioni.

                                  C.   Statuendo il 10 dicembre 2011 il Pretore, esclusa una responsabilità per inadempienza contrattuale da parte del convenuto non avendo l'attore provato il perfezionamento di un accordo tra le parti, ha accertato l'intervenuta prescrizione di un'eventuale pretesa di risarcimento per una responsabilità precontrattuale del medesimo. Egli ha così respinto la petizione ponendo le spese, con un tassa di giustizia di fr. 500.–, a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto fr. 600.– per ripetibili.

                                  D.   Con reclamo (“appello”) del 10 gennaio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto poiché la sua pretesa di risarcimento danni si basa su un contratto sui generis concluso con il convenuto, donde un termine di prescrizione di dieci anni non ancora decorso. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 10 dicembre 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246  consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

                                   3.   RE 1 contesta l'applicazione del diritto da parte del primo giudice, ovvero la qualifica giuridica dallo stesso attribuita alle trattative intercorse tra le parti e non ritenute di natura contrattuale bensì precontrattuale, con conseguente applicazione di un termine di prescrizione annuale anziché quello decennale valido per le azioni contrattuali.  

                                         a)   Per quanto attiene ai fatti, il primo giudice ha accertato che nel 2001/2002 le parti avevano bensì raggiunto un “consenso di principio” contenuto nello scritto 13 gennaio 2002 inviato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e sottoscritto da entrambe, circa il passaggio della canalizzazione del convenuto sul fondo dell'attore (cfr. doc. A), ma poi esso non era stato formalizzato in nessun contratto di servitù.

                                         b)   Per l'art. 1 CO un contratto si perfeziona quando le parti manifestano concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà su tutti i punti essenziali del contratto (art. 2 CO; Tercier/Favre in: Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 8 pag. 2). In caso di contestazione, la parte che si prevale dell'esistenza di un contratto deve fornire elementi suscettibili di convincere il giudice della veridicità delle sue allegazioni (art. 8 CC). Sebbene non sia richiesta una certezza assoluta, non devono di regola più permanere seri dubbi residui o i dubbi rimanenti devono, quantomeno, sembrare di lieve entità (DTF 130 III 321 consid. 3.2).

                                         c)   In concreto, è vero che dallo scritto 13 gennaio 2002 allestito da CO 1 all'indirizzo del Consiglio di Stato, si evince che la sottoscrizione dell'accordo da parte dell'attore “è da considerarsi quale prova dell'avvenuto accordo” (doc. A), ciò che costituisce un chiaro indizio a favore dell'esistenza di un legame contrattuale. Resta il fatto che dal tenore di tale scritto tutto si ignora dell'accordo raggiunto tra le parti, né esso si desume da altri documenti delle parti. Al contrario, dagli atti risulta che al momento dell'allestimento dello scritto in questione vi erano ancora parecchie e non secondarie questioni da risolvere tra le parti. Intanto, a fronte delle varie iniziative dell'attore per formalizzare un contratto di servitù con il convenuto in vista del passaggio della sua canalizzazione sul suo fondo (cfr. doc. E, G, e I), quest'ultimo non ha mai manifestato chiaramente il proprio assenso, né constano accordi in merito al tracciato della condotta e al relativo indennizzo. Lo stesso attore, per altro, aveva condizionato l'allacciamento della canalizzazione del convenuto all'iscrizione di una servitù “che regola obblighi e diritti delle parti”  (doc. E) tant'è che in assenza della stipulazione di un contratto scritto di servitù scritto, egli stesso riteneva nullo l'accordo preliminare del 13 gennaio 2002 (doc. M).

                                               Per di più, le uniche prese di posizione del convenuto riguardavano il rifiuto delle proposte di convenzione dell'attore (cfr. doc. N e P), opposizione poi espressamente formalizzata il 23 dicembre 2005 (doc U). In circostanze del genere, la conclusione del primo giudice, secondo cui le trattative tra le parti non erano sfociate in un impegno definitivo comprendente tutti i punti essenziali del contratto di servitù, non può essere considerata errata.

                                   4.   Esclusa una responsabilità per inadempienza contrattuale, il Pretore ha ritenuto semmai si potesse ipotizzare una responsabilità precontrattuale per culpa in contrahendo, la quale però si era prescritta per la decorrenza del termine annuale previsto dall'art. 60 CO. Ancorché non contestata, l'applicazione del diritto da parte del Pretore non è errata. Premesso che la parte che si rifiuti di esprimere nella forma giuridica un accordo precedentemente concluso si rende responsabile dei danni che ne derivano all’altra parte per quanto li potesse prevedere (Bucher in: Basler Kommentar, 4ª edizione, n. 83 ad art. 1 CO), le pretese fondate sulla responsabilità precontrattuale soggiacciono alla prescrizione annuale dell'art. 60 CO e non a quella decennale dell'art. 127 CO (DTF 134 III 395 consid. 4.3.2 con riferimenti). Ne discende che il reclamo, infondato, deve essere respinto.

                                   5.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide:                    1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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