Incarto n. 16.2012.14
Lugano 29 gennaio 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
cancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo del 30 gennaio 2012 presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 18 gennaio 2012 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 02/B/11/DISC (disconoscimento del debito) promossa con istanza 27 gennaio 2010 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nel mese di aprile 2010 CO 1 si è rivolta alla ditta individuale RE 1 per procedere alla posa dell'illuminazione in una veranda, precedentemente fornita dalla medesima ditta. Dopo un prima stima di fr. 1500.– per la posa di 15 faretti a bassa tensione, la ditta ha comunicato alla committente il preventivo in fr. 3780.–, che questa ha accettato. Al termine dei lavori la ditta ha emesso, il 6 maggio 2010, una fattura di complessivi fr. 4067.30 (fr. 3780.– + IVA). Richiesti invano i dettagli delle prestazioni fornite, CO 1 si è rifiutata di pagare la mercede richiesta. RE 1 le ha quindi fatto notificare il PE n. __________dell'UEF di Lugano per l'importo di fr. 4067.30 oltre interessi, sul quale la committente ha versato fr. 2000.– quale “cauzione del lavoro eseguito in attesa di portare la questione in giudizio”. Con sentenza 9 gennaio 2011 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha rigettato in via provvisoria, limitatamente a fr. 1780.–, l'opposizione interposta da RI 1al citato precetto esecutivo.
B. Il 27 gennaio 2010 (recte: 2011) CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 1780.– oltre all'annullamento dell'esecuzione. All'udienza del 20 aprile 2011, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 18 gennaio 2012 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, respinta la tesi del convenuto in merito alla pattuizione di una mercede a corpo, ha quantificato in fr. 2700.– il valore dell'opera fornita, donde l'accoglimento dell'istanza salvo per l'importo ancora dovuto di fr. 700.– oltre interessi del 5% dal 3 agosto 2010.
C. Con reclamo del 30 gennaio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto procedurale e sostanziale, non ritenendo provata la pattuizione di una mercede a corpo. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2012 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
2. Per quanto attiene alla pretesa violazione di norme di procedura da parte del primo giudice che non avrebbe “ascoltato il teste, il Signor __________” e che “non ha stabilito un'istruttoria completa“, va rilevato che all'udienza di discussione del 20 aprile 2011 non consta, né è preteso, che la parte convenuta abbia offerto l'assunzione di prove, in particolare di un testimone. Essa, poi, ha sottoscritto senza riserve il verbale di udienza dal quale risulta che le parti, non avendo raggiunto un accordo, “si rimettono al giudizio del giudice”, accettando quindi la chiusura dell'istruttoria senza ulteriori formalità. La contestazione appare quindi non solo tardiva, così come le richieste formulate l' 8 novembre 2011 dal di lui legale, ma anche contraria al principio che impone alle parti un comportamento conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 52 pag. 100).
3. Nella fattispecie non vi è contestazione sul fatto che le parti hanno concluso un contratto d'appalto ai sensi dell'art. 363 e segg. CO e che le opere oggetto della fattura 6 maggio 2010 siano state eseguite a regola d'arte. Controversa è la conclusione del Giudice di pace secondo cui le parti non hanno pattuito una mercede a corpo, donde la quantificazione dell'ammontare della stessa secondo il valore dell'opera.
a) Ora, nel quadro di un'azione di disconoscimento del debito, spetta alla creditrice/convenuta dimostrare il fondamento del proprio credito mentre la debitrice/attrice deve sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito (DTF 133 III 652 consid. 5.2; D. Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, 2ª edizione, n. 55 ad art. 83 LEF). Qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO), spetta a quest'ultimo l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione, se essa non viene citata nell'atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 131 III 273 consid. 3.2). Il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (sentenza del Tribunale federale 4C.34/1999 del 30 giugno 1998; II CCA inc. 12.2011.17 del 10 gennaio 2012, consid. 2).
b) Il Giudice di pace, accertato che in un primo preventivo del 14 maggio 2008 l'appaltatrice aveva quantificato in fr. 1785.– la spesa necessaria alla fornitura e posa di 21 faretti (cfr. doc. G), che il 17 maggio 2010 la stessa aveva stimato in fr. 3780.– la fornitura e posa di 15 faretti (cfr. doc. B), salvo poi fatturare la prestazione in fr. 4067.30 (doc. A), ha di fatto escluso la pattuizione di una mercede a corpo. Tale conclusione si rivela affrettata ed è frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Ora, il contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l'esecuzione dell'intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell'appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 6 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni, o se la prova di una pattuizione di una mercede a corpo non è stata fornita, l'appaltatore è retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO). Ciò premesso in concreto alla ditta appaltatrice incombeva quindi la prova di aver concordato con la committente una mercede a corpo di fr. 3780.– oltre IVA (Zindel/ Pulver, op. cit., n. 21 ad art. 372 CO), ritenuto che in caso di contestazione si presume la pattuizione di una mercede secondo il valore del lavoro (Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 374 CO).
c) Nella fattispecie, agli atti non vi è alcun preventivo scritto delle opere poi eseguite dalla ditta appaltatrice, quello del 14 maggio 2008 essendo decaduto poiché non accettato. Sennonché, in una comunicazione elettronica del 14 maggio 2010 indirizzata alla ditta RE 1, CO 1 ha avuto modo di indicare di avere accettato il preventivo “Il prezzo pattuito comunque era totale 3780.–” (doc. C nell'inc. 158b/10/S richiamato). Il 24 maggio 2010 essa, sempre in una lettera alla RE 1, ha precisato quanto segue:
È pur vero che in data imprecisata sono stata con il mio amico nella vostra ditta per avere un preventivo e che il vostro impiegato sig. __________ mi ha detto che i faretti sarebbero costati fr. 100.– il pezzo (prezzo forfettario) e si è stabilito un primo contratto verbale. In seguito in data 6.5.2010 ore 08.11 il signor __________ mi ha contattato telefonicamente dicendomi che il preventivo doveva essere modificato perché la ricalcolazione dei costi aveva determinato l'importo di fr. 3780. Il che accettai.
Così esprimendosi, l'interessata ha per finire ammesso di avere concluso un contratto d'appalto, per il quale non è prevista alcuna forma particolare, a un prezzo forfettario di fr. 3780.–. Visto quanto precede non si può pertanto condividere l'argomentazione della committente secondo cui la mercede era stata solo provvisoriamente quantificata dalla ditta con esplicito riferimento al valore del lavoro ed era quindi stata da lei solo provvisoriamente accettata, ma che andava definita al termine dei lavori tenendo conto dei quantitativi effettivi e dei prezzi unitari per le singole prestazioni. Né si può dire che l'indicazione rappresentasse una stima sommaria dei costi senza alcun impegno da parte delle parti, come poi sostenuto in causa (istanza pag. 3 in alto). L'appaltatore, inoltre, ha fatturato lo stesso importo a quello preventivato di fr. 3780.–, l'unica differenza essendo il computo o meno dell'IVA, ciò che esclude che si fosse in presenza di un computo approssimativo.
d) Ciò premesso, in caso di mercede a corpo, il prezzo è stabilito anticipatamente in modo vincolante e non può, in linea di principio, essere modificato (principio pacta sunt servanda). Esso è quindi indipendente dai costi effettivi dell'opera e dalla quantità di materiale fornita sicché il committente è così obbligato a pagare l'importo forfettario né più (art. 373 cpv. 1 CO), né meno (art. 373 cpv. 3 CO). Non si disconosce che la committente ha più volte chiesto invano il dettaglio delle prestazioni eseguite (ore di lavoro, tariffe, costo dei materiali…), ma ciò non ha per finire incidenza sull'ammontare della mercede giacché ove sia stata pattuita una mercede a corpo, il committente deve sempre pagare la mercede intera quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preventivato (art. 373 cpv. 3 CO).
e) CO 1 ha preteso, invero che il costo della prestazione fornita dalla ditta appaltatrice fosse per finire inferiore a quello poi fatturato. Il che sarà fors'anche possibile ma poco giova giacché eventuali economie realizzate sull'opera non possono dare origine a una pretesa di riduzione del prezzo pattuito (Chaix in: Commentaire Romand, Code des obligations I, Basilea 2012, n. 11 ad art. 373). Essa poi ha fondato la sua contestazione su una stima effettuata il 20 dicembre 2010 da __________, secondo cui il costo avrebbe dovuto ammontare a fr. 2263.90 (doc. H). Sennonché, per tacere del fatto che tutto si ignora sulle qualifiche dell'estensore di tale rapporto, una perizia privata non vale più di un'affermazione di parte (FF 1996 pag. 6697, ultima frase all'art. 185 del disegno di legge del Codice di diritto processuale civile svizzero) o – al limite – di un indizio (Schweizer in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 177) sulla quantificazione della mercede secondo il valore del lavoro (art. 374 CO). In concreto, nondimeno, la pattuizione di una mercede a corpo esclude la possibilità di determinarla diversamente. Tanto meno se si pensa che la committente nemmeno pretende l'esistenza di vizi della volontà al momento della conclusione del contratto o l'esistenza di vizi dell'opera eseguita. Ne segue che il giudizio impugnato, frutto di un'errata applicazione del diritto, dev'essere annullato.
4. Accogliendo il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso della reiezione dell'istanza. Le spese giudiziarie, di entrambe le sedi, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di accordare indennità d'inconvenienza al reclamante, la redazione dell'allegato non avendogli cagionato particolari costi né verosimili perdite di guadagno.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decide: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza di disconoscimento del debito è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità.
II. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 200.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano indennità.
III. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.