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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.02.2012 16.2012.11

24 febbraio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,381 parole·~7 min·2

Riassunto

Contratto di locazione - ricevibilità del reclamo contro decisione ufficio di conciliazione - mancata comparsa dell'attore all'udienza di conciliazione - capacità processuale della comunione ereditaria -obbligo di citare tutte le parti personalmente al tentativo di conciliazione

Testo integrale

Incarto n. 16.2012.11

Lugano 24 febbraio 2012/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 8 febbraio 2012 presentato da

RE 1 e RE 2 (rappresentati dallo stesso RE 1,)  

contro la decisione 31 gennaio 2012 emessa dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest nella causa n. 213/2011-Ov (locazione) promossa con istanza 22 dicembre 2011 nei confronti di  

CO 1 (rappresentato da RA 1);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'immobile situato sulla particella n. __________ RFD __________, appartenente fino al 19 dicembre 2011 a CO 1, un locale accessorio “grotto” era occupato sulla base di un contratto di locazione orale da RE 2 e, in seguito al suo decesso, dagli eredi __________, RE 1 e RE 2. Il 1° dicembre 2011 CO 1 ha notificato ai conduttori, con l'apposito modulo ufficiale, la disdetta del contratto di locazione relativo al citato locale per il 29 settembre 2012.                 

                                  B.   Con istanza 22 dicembre 2011 la “CE 1, rappresentata da RE 1 “ ha adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest chiedendo la convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata conciliazione, l'annullamento della disdetta o quanto meno la protrazione del contratto di locazione. All'udienza del 31 gennaio 2012 l'Ufficio di conciliazione “ritenuto che non tutti i componenti della CE 1 sono comparsi all'odierna udienza di conciliazione, rispettivamente risultano debitamente indicati nell'istanza”, ha considerato l'istanza come ritirata e ha stralciato la procedura dai ruoli in quanto priva d'oggetto.

                                  C.   L'8 febbraio 2012 RE 1, in rappresentanza della CE 1, è insorto a questa Camera contro il predetto giudizio chiedendo che “l'esperimento di conciliazione possa aver luogo con la presentazione del documento mancante [atto di morte di __________]. Il reclamante lamenta un formalismo eccessivo poiché l'autorità di conciliazione non gli ha concesso la possibilità di sanare il vizio concernente la presentazione di un documento. L'atto non è stato notificato.

Considerando

in diritto:                  1.   Impugnata è una decisione dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione. Ora per l'art. 48 lett. d n. 1 CPC la Camera civile dei reclami è competente per decidere i reclami contro le sentenze finali dei Giudici di pace e dei Pretori con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto processuale civile svizzero, una delle innovazioni più importanti è stata l'istituzione di una procedura  di conciliazione obbligatoria prima di adire il Pretore o il Giudice di pace (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 pag. 6). Le autorità di conciliazione istituite nel Cantone Ticino sono il giudice di pace (per le controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 5000.–) e il segretario assessore (per controversie con valore litigioso superiore a fr. 5000.–), alle quali si aggiungono l'ufficio di conciliazione in materia di locazione (art. 200 cpv. 1 CPC) e quello in materia di parità dei sessi (art. 200 cpv. 2 CPC).

                                         Ora, che contro una decisione emessa da un giudice di pace quale conciliatore sia dato reclamo è indubbio. L'ordinamento giudiziario, però, non prevede alcuna norma sull'impugnazione di decisioni degli Uffici di conciliazione in materia di locazione. Tale non può essere la volontà del legislatore, non potendosi né giustificandosi disparità di trattamento. In tali circostanze il reclamo proposto contro la decisione di un'autorità di conciliazione nell'ambito di una procedura di merito di sua competenza (il valore litigioso essendo sicuramente inferiore a fr. 10 000.– trattandosi della locazione di un locale accessorio) deve ritenersi ammissibile.

                                   2.   Secondo l'art. 206 cpv. 1 CPC se l'attore ingiustificatamente non compare all'udienza, l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto. Non trattandosi di un caso di desistenza dell'attore (art. 208 cpv. 2 CPC), quest'ultimo può riproporre una nuova istanza di conciliazione (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 206 CPC; Infanger in: Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 206 CPC). In tali circostanze un reclamo non è giustificato, l'interessato non subendo alcun pregiudizio.

                                         Esistono nondimeno dei casi in cui l'attore che non è comparso all'udienza di conciliazione corre il pericolo di perdere il diritto di ripresentare una nuova istanza di conciliazione giacché la sua pretesa è decaduta in seguito alla decorrenza dei termini di perenzione previsti dal diritto materiale. Si pensi, al riguardo, ai termini per la contestazione di delibere assembleari (art. 75 CC), di disdette del contratto di locazione (art. 273 CO) o di deliberazioni dell'assemblea generale di una società anonima (art. 706a cpv. 1 CO). In tali casi, il pregiudizio è evidente e va dunque ammessa la possibilità di impugnare la decisione di stralcio emessa dall'autorità di conciliazione sulla base dell'art. 206 cpv. 1 CPC (Infanger, op. cit., n. 10 ad art. 206 CPC).

                                   3.   In concreto, l'istanza di conciliazione è stata presentata dalla CECE 1. In realtà una comunione ereditaria, salvo eccezioni che qui non soccorrono, non ha capacità processuale attiva né passiva (cfr. Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2011, pag. 225; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 66 CPC; Weibel in: Praxis­kom­mentar Erb­recht, Basilea 2007, n. 11 ad art. 604 CC con numerosi riferimenti). L'azione andava dunque promossa dai singoli eredi.

                                         Ora, l'autorità di conciliazione, ricevuta l'istanza con l'erronea designazione della parte, non poteva limitarsi a convocare il rappresentante della comunione ereditaria, né tanto meno, stralciare l'istanza anche perché ”non tutti i componenti della CE 1 risultano debitamente indicati nell'istanza”. Trattandosi di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) l'autorità avrebbe dovuto esaminare la capacità processuale dell'istante e riscontrando il difetto, mancata indicazione degli eredi, avrebbe dovuto preventivamente dare alla parte istante la possibilità di sanare il difetto, invitandola a indicare tutti i componenti della comunione ereditaria (cfr. Trezzini, op. cit., art. 132 pag. 558). Per di più, omettendo tale possibilità, l'autorità di conciliazione nemmeno ha convocato tutte le parti personalmente. Il rimprovero mosso nel decreto di stralcio, “non tutti i membri della CE sono comparsi all'udienza” cade nel vuoto ove si pensi che l'obbligo di comparsa personale al tentativo di conciliazione, presuppone che le parti vi siano state regolarmente citate (Infanger, op. cit., n. 5 ad art. 204 CPC), ciò che non è avvenuto in concreto. Ne discende che l'autorità di conciliazione è incorsa in un formalismo eccessivo sicché la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti ritornati alla medesima affinché assegni a RE 1 un breve termine per completare l'istanza e convochi poi le parti personalmente a un'udienza di conciliazione.

                                   4.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza ma in concreto soccorrono giusti motivi per soprassedere a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica di assegnare al reclamante, che ha agito da solo, un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamo, di una pagina, non avendo causato costi apprezzabili.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest affinché proceda nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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