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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.12.2011 16.2011.70

2 dicembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,081 parole·~5 min·4

Riassunto

Contratto d'appalto - reclamo - contenuto - nuove contestazioni inammissibili

Testo integrale

Incarto n. 16.2011.70

Lugano 2 dicembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 10 novembre 2011 presentato da

RE 1  

contro la sentenza emessa il 7 novembre 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa IU.2010.149 (contratto d'appalto) promossa con istanza 1° giugno 2011 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 12 maggio 2008 CO 1, titolare di una ditta attiva nel settore della costruzione e la manutenzione di giardini, ha emesso a carico di RE 1 una fattura di complessivi      fr. 9642.– per diversi lavori, tra i quali la seminagione del prato, mentre l'8 settembre 2008 ha fatturato ulteriori fr. 183.30 per una fornitura supplementare di cinque tuie;

                                         che preso atto del versamento di soli fr. 6821.–, CO 1 ha fatto notificare ad RE 1 il PE n. __________ dell'UE di Lugano per l'incasso di fr. 3004.30, al quale l'escusso ha interposto opposizione;

                                         che con istanza 1° giugno 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 3004.30 oltre interessi del 2% dal 7 ottobre 2008 così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;

                                         che all'udienza del 6 settembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l’istanza adducendo la presenza di difetti nell'opera fornita, segnatamente nella semina del prato;

                                         che statuendo il 7 novembre 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha condannato il convenuto a pagare fr. 3004.30 oltre interessi del 2% dal 7 ottobre 2008, mentre in mancanza del precetto esecutivo egli non ha potuto pronunciare il rigetto dell'opposizione;

                                         che con reclamo 10 novembre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

                                         che in concreto il contenuto dello scritto 10 novembre 2011 del reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come reclamo;

                                         che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore aggiunto sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, il reclamante si limita a riproporre la propria versione dei fatti secondo la quale egli avrebbe notificato tempestivamente i difetti riscontrati al manto erboso;

                                         che, inoltre, egli propone nuove e diverse contestazioni (pagamento di fr. 2000.– non contabilizzato, contestazione relativa alla fornitura e posa della terra, assenza di un contratto e di una garanzia scritti, in ogni caso non richiesti, il contratto di appalto non essendo soggetto a nessuna forma particolare), come tali irricevibili secondo il citato art. 326 cpv. 1 CPC;

                                         che, sia come sia, il primo giudice, a prescindere dall'effettiva presenza di difetti nell'opera fornita, ha ritenuto tardiva la loro notifica, con conseguente perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4ª edizione, n. 2160);

                                         che per quanto attiene alle lamentele sollevate dal convenuto nel mese di giugno 2008 perché “l'erba non è mai cresciuta”         (cfr. verbale 6 settembre 2010), ciò che peraltro esclude che si trattasse di difetti occulti come sollevato per la prima volta con il reclamo, l'istante ha contestato di aver ricevuto doglianze in tal senso dopo l'ultimazione dei lavori (cfr. lettera 7 ottobre 2008 dell'istante nella quale situa le prime lamentele “a distanza di 5 mesi dopo il sollecito di pagamento del saldo della fattura”: doc. C);

                                         che di fronte a tali divergenze il primo giudice poteva ritenere, senza incorrere in arbitrio, che la notifica del difetto fosse intervenuta solo il 2 ottobre 2008 (doc. 7) e quindi tardivamente;

                                         che per quanto riguarda la posa degli elementi sagomati, l'istante aveva bensì aderito alla richiesta del convenuto di provvedere alla loro sistemazione dopo la fase di assestamento (doc. E e F), sennonché, senza essere smentito, egli ha indicato come fosse stata la moglie del convenuto a non permettere l'esecuzione del lavoro “cacciando gli operai” (cfr. verbale del 6 settembre 2010 pag. 1 in fine);

                                         che quindi, senza incorrere in arbitro il primo giudice poteva ritenere che il convenuto avesse di fatto rinunciato alla prestazione;

                                         che in definitiva il reclamo deve essere respinto;

                                         che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone problema di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 200.–, sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:

–; .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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