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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 27.03.2012 16.2011.63

27 marzo 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,667 parole·~8 min·5

Riassunto

Contributi condominiali per spese comuni - spese riscaldamento - chiave di riparto - condomino non allacciato - decisione assembleare non contestata - assenza all'udienza - richiesta di rinvio respinta in quanto tardiva

Testo integrale

Incarto n. 16.2011.63

Lugano 27 marzo 2012/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 29 settembre 2011 presentato da

RE 1  

contro la sentenza emessa il 29 agosto 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa n. OA.2010.162 (contributi per spese comuni) promossa con petizione 16 dicembre 2010 dalla  

CO 1 (rappresentata dall'RA 1  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                 A.     AP 1 è titolare della proprietà per piani n. 5536, pari a 270/1000 della particella n. 15 RFD di __________ (“CO 1”), con diritto esclusivo sull'appartamento n. 4. In esito a un'istanza introdotta il 20 ottobre 2010 dalla Comunione dei comproprietari, con decreto del 21 ottobre 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato l'iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria sulla proprietà per piani n. 5536 di fr. 8506.45, corrispondenti alle spese condominiali e per il fondo di rinnovamento dovuti per il 2009 e il 2010, assegnando all'istante un termine fino al 21 gennaio 2011 per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.

                                  B.   Con petizione del 16 dicembre 2010 la Comunione dei comproprietari del AA 1ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 8506.45 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2010 e l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale. Nella sua risposta del 19 gennaio 2011 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando di dover pagare spese di riscaldamento, il suo appartamento essendone sprovvisto. Alle udienze del 16 giugno e 22 luglio 2011, indette per la discussione, il convenuto non è comparso, così come non è comparso al dibattimento finale del 22 agosto 2011.

                                  C.   Statuendo il 29 agosto 2011 il Pretore, accertato che gli importi rivendicati erano stati approvati dall'assemblea dei condomini senza che il convenuto avesse contestato la decisione e ritenuto che egli non utilizza l'impianto di riscaldamento per sua scelta e non perché oggettivamente impossibilitato, ha accolto la petizione nel senso che ha obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 8506.45 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2010 e ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale di pari importo sulla proprietà per piani n. 5536.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un reclamo del 29 settembre 2011 postulandone l'annullamento. Egli sostiene di essere stato impossibilitato a partecipare all'udienza del 12 luglio 2011 a causa di una malattia e di averne tempestivamente chiesto il rinvio. Nel merito, egli contesta di dover pagare delle spese relative all'utilizzo del riscaldamento, il suo appartamento non essendo allacciato, come riconosciuto in passato dalle precedenti amministrazioni dello stabile che non gli avevano mai addebitato questa spesa se non in misura ridotta. Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 2011 la CO 1” conclude per il rigetto del reclamo. RE 1 ha riaffermato, il 25 novembre 2011, il suo punto di vista.

Considerando

in diritto:                  1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 29 agosto 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).

                                   3.   Il convenuto ribadisce di non avere potuto partecipare al dibattimento finale del 22 agosto 2011 per forza maggiore e di averne tempestivamente chiesto il rinvio al Pretore. Questi ha respinto la richiesta formulata con un fax giunto in Pretura 45 minuti prima dell'udienza poiché intempestiva e non motivata. Ora, il reclamante non trae particolari conseguenze dalla censura, non chiedendo una restituzione in intero (art. 137 lett. b CPC), né prevalendosi di una violazione del suo diritto di essere sentito. Per di più, per l'art. 135 cpv. 1 prima frase CPC ticinese, applicabile su rinvio dell'art. 280 cpv. 4, se una parte non compare ad un'udienza, questa ha luogo ugualmente con la parte comparsa, fermo restando che le precedenti allegazioni della parte non comparsa sono tenute in considerazione (seconda frase). Il primo giudice ha analizzato le contestazioni mosse dal convenuto. La questione non merita pertano ulteriore disamina.

                                   4.   Il reclamante rimprovera al Pretore di aver erroneamente valutato i fatti accogliendo l'istanza nonostante il suo appartamento non sia ultimato e l'impianto di riscaldamento sia oggettivamente inutilizzabile, non essendo allacciato. Per di più, soggiunge, le precedenti amministrazioni non gli avevano conteggiato alcun costo.

                                         a)   Sul principio della partecipazione dei comproprietari al pagamento degli oneri comuni (art. 712h CC), che possono essere riferiti sia a spese già effettuate che a spese future coperte mediante il prelievo di acconti, già si è espresso il primo giudice (consid. 4). Per quanto attiene alla chiave di riparto delle spese tra i vari comproprietari, la legge prevede il loro pagamento secondo le quote (art. 712h cpv. 1 CC), oppure, trattandosi di una norma di carattere dispositivo, secondo altri criteri decisi dalla maggioranza dei comproprietari (Wermelinger, La propriété par étages, 2ª edizione, n. 63 ad art. 712h CC), ipotizzabile essendo anche il riparto secondo le volumetrie delle singole quote (loc. cit., n. 69 ad art. 712h CC).

                                         b)   In concreto, è possibile che in precedenza al convenuto non venissero addebitate spese di riscaldamento. Resta il fatto che in deroga a quanto inizialmente previsto nel regolamento della proprietà per piani (partecipazione dei comproprietari agli oneri comuni proporzionalmente al valore delle loro quote espresse in millesimi: doc. C art. 14), all'assemblea condominiale del 30 marzo 2006, “presente pure il sig. RE 1, si era deciso all'unanimità che i costi di riscaldamento dal 01.01.2006 andavano ripartiti secondo i metri cubi dei singoli appartamenti tra tutti gli appartamenti“ (cfr. verbale 9 aprile 2009, doc. D nell'inc. DI.2010.240 richiamato). E non essendo stata impugnata, tale risoluzione è valida ed efficace (Meier-Hayoz/Rey in Berner Kommentar, n. 140 ad art. 712m CC), riservati i casi di nullità assoluta non dati in concreto. L'addebito delle spese ai comproprietari secondo la volumetria delle singole unità piani non può più essere rimesso in discussione, perlomeno fino a che l'assemblea non adotterà una diversa soluzione.

                                         c)   Quanto al fatto che l'appartamento del convenuto non sia ultimato e l'impianto di riscaldamento sia oggettivamente inutilizzabile non essendo allacciato, il reclamante si limita a contrapporre la sua argomentazione a quella del Pretore ma non spiega perché l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia manifestamente errato o che il primo giudice abbia applicato erroneamente il diritto. Del resto, ove un appartamento non sia occupato, anche per lungo tempo, non deve di principio essere considerato ai fini della ripartizione delle spese comuni, tale stato di cose non dipendendo dagli altri comproprietari, anche perché un certo numero di costi non è direttamente influenzato dall'utilizzo concreto dell'appartamento (Wermelinger, op. cit., n. 77 ad art. 712h CC). Per di più, sempre all'assemblea del 9 aprile 2009 i condomini avevano “concordato che non verrà concessa nessuna deduzione della spesa [di riscaldamento] al sig. RE 1” atteso che “l'appartamento non essendo abitato, di conseguenza riscaldato, causa una perdita di calore e per tanto i proprietari degli altri appartamenti devono riscaldare di più” (doc. D nell'inc. DI.2010.240 richiamato). Non consta, né è preteso, che la risoluzione sia stata impugnata. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore nella valutazione dei fatti o nell'applicazione del diritto, deve essere respinto.

                                   5.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità all'attrice, lo scritto 26 ottobre 2011 non avendo causato spese di rilievo.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide:                    1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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