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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.10.2011 16.2011.61

28 ottobre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,068 parole·~5 min·2

Riassunto

Contratto di carta di credito - reclamo - contenuto - ricevibilità - lingua del reclamo

Testo integrale

Incarto n. 16.2011.61

Lugano 28 ottobre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

 Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 20 settembre 2011 presentato da

RE 1  

contro la sentenza emessa il 12 settembre 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa n. SO.2011.2441 (contratto di carta di credito) promossa con istanza 14 giugno 2011 dalla  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che dando seguito alla richiesta sottoscritta il 10 maggio 2004 dalla ditta __________ SA di __________ ora in liquidazione, CO 1 ha rilasciato a RE 1 una carta di credito aziendale VISA Business n. __________-__________-__________-__________;

                                         che dall'utilizzo della carta di credito in questione è risultato uno scoperto di fr. 5208.60 oltre a fr. 104.80 di interessi già maturati, più interessi del 15% dal 2 novembre 2009 e fr. 70.– di spese esecutive;

                                         che visto il mancato pagamento di tale importo, l'istituto bancario ha fatto intimare a RE 1 il PE n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Ginevra al quale l'escusso ha interposto opposizione;

                                         che con istanza a tutela giurisdizionale nei casi ma­nifesti del 14 giugno 2011 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare RE 1 al pagamento di fr. 5313.40 oltre interessi del 15% dal 2 novembre 2009 e      fr. 70.– di spese esecutive così come di rigettare l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo;

                                          che all'udienza del 12 luglio 2011, indetta per il contraddittorio, l'attrice ha confermato le sue domande mentre il convenuto non è comparso;

                                          che statuendo il 12 settembre 2011 il Pretore aggiunto, accertata la propria competenza territoriale così come il fondamento della pretesa dell'attrice sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, ha accolto l'istanza e ha obbligato il convenuto a versare fr. 5313.40 oltre interessi del 15 % dal 2 novembre 2009 e    fr. 70.– di spese esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;

                                         che con scritto del 20 settembre 2011, indirizzato alla Pretura, RE 1 ha dichiarato di volersi opporre alla decisione appena citata;

                                         che l'atto, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale reclamo, non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

                                         che in concreto il contenuto dello scritto 20 settembre 2011 del reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come reclamo;

                                         che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore aggiunto sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, il reclamante si limita a contestare genericamente l'importo rivendicato dalla banca, il tasso di interesse del 15% e il foro di Lugano;

                                         che a prescindere dalla tardività delle contestazioni, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, le stesse sono destituite di fondamento;

                                         che l'importo posto in esecuzione risulta dall'estratto conto 15 ottobre 2009 il quale secondo le condizioni generali, lette dall'interessato al momento della sottoscrizione della richiesta di rilascio della carta di credito, si ritiene approvato se non contestato nel termine di 30 giorni (cfr. art. 4 delle condizioni generali);

                                         che le stesse condizioni generali prevedono espressamente l'addebito di un tasso di interesse del 15 % in caso di ritardo nel pagamento (cfr. art. 5), così come il foro di Lugano in caso di controversia (cfr. art. 9);

                                         che pertanto, a fronte di un reclamo che non concretizza nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dal reclamante (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321);

                                         che per quanto attiene alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del convenuto, secondo l'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino;

                                         che pertanto il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione in lingua francese e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC, si rivela manifestamente irricevibile;

                                         che di regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                          che non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide:                    1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–;

.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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