Incarto n. 13.2020.9
Lugano 30 aprile 2020/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2017.263 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 10 luglio 2017 da
CO 1 patrocinata dallo PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 18'831.95 oltre accessori;
e ora sul reclamo 5 febbraio 2020 di RE 1 contro la decisione 30 gennaio 2020 con cui il Pretore ha disposto la continuazione del procedimento;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 10 luglio 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento dell’importo di fr. 18'831.95 oltre accessori, domande cui la convenuta si è opposta.
B. Al dibattimento 26 ottobre 2017 le parti hanno notificato le rispettive prove. Assuntene alcune, con ordinanza 29 maggio 2018 il Pretore ha citato le parti per l’audizione di tre testi. Con istanza 4 giugno 2018 la convenuta ha chiesto il rinvio dell’udienza, postulando in pari tempo la sospensione del procedimento in attesa degli accertamenti in corso presso il Ministero pubblico circa la pretesa falsità del documento di causa n. 3, da essa prodotto.
Con osservazioni 13 giugno 2019 la parte attrice si è opposta alla sospensione.
C. Con decisione 30 gennaio 2020 il Pretore ha ritenuto di non dover sospendere la procedura e ha disposto la continuazione dell’istruttoria con l’audizione dei testi.
D. Con reclamo 5 febbraio 2020 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, di riformare la decisione in oggetto nel senso di sospendere la causa civile fino a definizione della procedura penale, di trasmettere l’incarto al Ministero pubblico e di annullare l’udienza indetta per l’audizione dei testi.
Il gravame non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione 30 gennaio 2020 è pervenuta alla reclamante il 31 gennaio 2020, sicché il reclamo, consegnato alla cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2020, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. In sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza il documento allegato al reclamo (segnalazione 29.05.2018) va estromesso dagli atti.
3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).
3.1 L’art. 126 CPC prevede il rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, la reclamante deve rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
3.2 La reclamante sostiene che vi è il fondato rischio che essa subisca un pregiudizio difficilmente riparabile qualora la controparte dovesse ottenere ragione in causa.
L’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause.
In mancanza di una premessa fondamentale, il reclamo dev’essere dichiarato inammissibile.
4. La reclamante sostiene che il primo giudice è incorso in un diniego formale di giustizia perché non si è chinato su tutte le censure da essa sollevate.
4.1 Giusta l’art. 238 lett. g CPC la decisione contiene, se del caso, i motivi su cui si fonda. L’obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni rappresenta una componente del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). In ossequio ai requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale, ai fini di una decisione il giudice può limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull’esito del giudizio. Essenziale è che l’interessato possa capire perché l’autorità abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che la giurisdizione di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b).
4.2 La reclamante ha motivato la domanda di sospensione con la necessità di attendere le risultanze di un procedimento penale inteso ad accertare la falsità di un documento prodotto in un’altra causa, ritenuto che il medesimo documento è stato prodotto quale doc. 3 anche nella presente procedura. Il Pretore non ha ravvisato gli estremi per la segnalazione da parte sua di un possibile reato, rilevando che compete alla convenuta valutare se e in che misura sottoporre la questione al magistrato penale. Ha quindi ritenuto che non erano dati sufficienti motivi per sospendere il procedimento. La spiegazione è certo succinta, ma sufficiente per comprendere il motivo della mancata sospensione.
4.3 L’art. 27a LOG - che impone al magistrato di segnalare al Ministero pubblico un reato di azione pubblica di cui ha avuto notizia nell’esercizio delle sue funzioni - non è una norma di procedura e la mancata segnalazione di un reato da parte sua non è una decisione impugnabile e non è sindacabile nell’ambito del reclamo contro una decisione ordinatoria processuale. Nella misura in cui la reclamante chiede di far ordine al primo giudice di trasmettere l’incarto al Ministero pubblico, ciò che implica una segnalazione, la domanda è quindi inammissibile.
4.4 La reclamante adduce l’ipotesi di un reato penale, partendo da una propria versione dei fatti, che, contestata dalla controparte, non può certo dirsi scontata. E non si può non rilevare che, nonostante la conclamata esistenza del reato penale, essa stessa ha ritenuto di non doverlo segnalare al Ministero pubblico. Rimproverare ora al Pretore di non aver proceduto alla segnalazione quando neppure lei ha ritenuto di doverlo fare, è quantomeno pretestuoso.
Comunque sia, l’esistenza di un procedimento penale inteso ad accertare se un documento di causa sia falso non comporta eo ipso la sospensione del procedimento civile. Neppure vi sono motivi per ritenere - né la reclamante lo pretende - che il Pretore non sia in grado di accertare se e in che misura il documento eccepito di falso possa essere ritenuto probante nel processo civile.
5. Il presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo in sede di reclamo. La richiesta non avrebbe comunque avuto esito positivo, impugnata essendo la decisione negativa di non sospendere la procedura.
6. Le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in fr. 600.–. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 5 febbraio 2020 di RE 1 è inammissibile.
2. La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
3. Le spese processuali del reclamo di fr. 600.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.
4. Notificazione (unitamente al reclamo 5 febbraio 2020 alla controparte):
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).