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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.07.2020 13.2020.52

9 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,252 parole·~6 min·2

Riassunto

La decisione in materia di prove non provoca di regola un pregiudizio difficilmente riparabile. L'errata o mancata amministrazione di una prova va contestata con l'impugnazione della decisione finale

Testo integrale

Incarto n. 13.2020.52

Lugano 9 luglio 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.139 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 6 luglio 2018 da

 CO 1  patrocinata dall’avv.  PA 2 

contro

 RE 1  patrocinato dall’avv.  PA 1 

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 73'500.oltre accessori;

e ora sul reclamo 2 giugno 2020 di RE 1 contro la decisione 19 maggio 2020 con cui il Pretore ha deciso in merito alle prove;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 6 luglio 2018 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 73'500.- oltre accessori quale compenso per prestazioni relative allo scioglimento di una comunione ereditaria di cui egli era parte.

                                         Con risposta 4 ottobre 2018 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione. Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande, e così all’udienza per le prime arringhe 5 febbraio 2019.

                                  B.   Dopo aver proceduto all’interrogatorio delle parti, con decisione 19 maggio 2020 il Pretore ha deciso in merito a parte delle prove, ammettendo segnatamente la testimonianza del Pretore __________.

                                  C.   Con reclamo 2 giugno 2020 RE 1 s’aggrava contro quest’ultima decisione chiedendone la riforma nel senso di non ammettere la testimonianza in questione.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

                                         La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 22 maggio 2020. Rimesso alla posta il 2 giugno 2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                2.1   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

                                2.2   Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova è da contestare con l’impugnazione della decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

                                   3.   Il reclamante sostiene che la decisione impugnata “potrebbe avere conseguenze irreparabili per il convenuto”, ma senza poi sostanziare in cosa esse consistono. Ciò non basta per rendere verosimile un pregiudizio. In assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

                               3.1.   Il reclamante sostiene che l’audizione della teste sarebbe inutile perché le circostanze sulle quali la teste è chiamata a deporre - e meglio la presenza di CO 1 ad alcune udienze in Pretura - sarebbe evincibile dai verbali delle udienze medesime. La prova sarebbe, allora, semmai inutile, ma non si comprende come ciò possa essere fonte di un pregiudizio difficilmente riparabile per il reclamante. Egli adduce invero che la teste si occupa di varie cause pendenti presso la sezione 4 della Pretura nelle quali CO 1 è parte e la sua audizione nella presente causa avrebbe quale scopo di ottenere motivi per poi ricusarla in quelle cause. Trattasi di mera congettura, inidonea a sostanziare l’esistenza del pregiudizio.

                                3.2   Nella misura poi in cui il reclamante sostiene “… che può sin d’ora confermare che mai durante le udienze alle quali fu presente ebbe a promettere alla figlia la donazione di qualsivoglia immobile …”, egli stesso evidenzia la potenziale rilevanza - non già l’inutilità - della deposizione, la parte attrice sostenendo che siffatta promessa in realtà è stata fatta.

                                3.3   Il reclamante sostiene che la prova testimoniale in questione non è stata indicata negli allegati e quindi è inammissibile. Vero è che la prova non è stata indicata né nella petizione né nella replica sicché, stante il tenore dell’art. 152 cpv. 1 parrebbe, in effetti, a prima vista inammissibile, l’attrice neppure avendo sostenuto che sarebbero dati gli estremi dell’art. 229 CPC per ammetterla quale nuovo mezzo di prova. Per i motivi esposti sopra (consid. 2.2) ciò però ancora non causa un pregiudizio difficilmente riparabile al reclamante.

                                3.4   A torto poi il reclamante si duole che non è stato permesso alla testimone di chiedere lo svincolo dal segreto d’ufficio. Il mancato svincolo del magistrato dal segreto d’ufficio non lo rende inidoneo quale teste né comporta l’inammissibilità della sua testimonianza, ma gli conferisce il diritto di rifiutarsi di cooperare. Comunque, fintanto che il magistrato non è chiamato a testimoniare esso neppure ha motivo per chiedere al consiglio della magistratura di essere svincolato dal segreto d’ufficio, ritenuto che ancora non ha un qualsivoglia obbligo di collaborazione.

                                   4.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

                                   5.   Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 2 giugno 2020 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 2 giugno 2020 alla controparte):

- avv.    ; - avv.     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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