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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 30.04.2020 13.2020.5

30 aprile 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,093 parole·~5 min·3

Riassunto

Sospensione della causa. Fallimento a carico della parte convenuta sospeso per mancanza di attivi

Testo integrale

Incarto n. 13.2020.5

Lugano 30 aprile 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,    

vicecancelliera:

Locatelli  

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. 0050-2019-s della Giudicatura di pace del circolo di Sant’Antonino promossa con istanza 25 ottobre 2019 da

RE 1   

  contro  

CO 1     

e ora sul reclamo 29 gennaio 2020 di RE 1 contro la decisione 13 gennaio 2020 con cui il Giudice di pace ha disposto la sospensione della causa;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Bellinzona del 1° febbraio 2019 RE 1 ha escusso CO 1 per l’importo di fr. 3'100.- oltre accessori, indicando quale titolo di credito “affitto scoperto”. Vista l’opposizione interposta dall’escussa al PE in narrativa, RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza 25 ottobre 2019.

                                         Con osservazioni 7 novembre 2019 __________ ha comunicato che CO 1 “ha chiuso l’attività senza beni” e la società è stata sciolta per fallimento.

                                  B.   Con decisione 13 gennaio 2020 il Giudice di pace ha sospeso la procedura “… in quanto l’escusso è in proceduta di fallimento, e che quindi rende impossibile un rigetto dell’opposizione al PE __________ fino al momento dell’eventuale proseguimento”.

                                  C.   Con reclamo 29 gennaio 2020 RE 1 chiede l’annullamento della decisione di sospensione e che sia fatto ordine al Giudice di pace di pronunciarsi sull’istanza di rigetto dell’opposizione.

                                         Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione di sospensione di un procedimento giudiziario costituisce una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

                                   2.   In concreto la decisione impugnata è giunta al reclamante il 29 gennaio 2020. Rimesso alla posta il medesimo giorno, il gravame in esame è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. In merito al precedente tentativo di notifica della decisione all’istante, apparentemente non riuscita, l’incarto della giudicatura di pace non permette di trarre conclusioni di sorta, in particolare circa la tempestività del gravame, che, nel dubbio, va quindi ammessa.

                                   3.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   4.   La reclamante impugna la decisione di sospensione ritenendola “… sbagliata e non sorretta da alcuna base giuridica: nella misura in cui la persona giuridica, ancorché in fallimento, è iscritta a registro di commercio, … la medesima ha piena personalità giuridica è il giudice di pace deve pronunciarsi”.

                                4.1   Giusta l’art. 206 cpv. 1 LEF (norma peraltro anche indicata nella decisione impugnata) il fallimento ha quali effetti, tra l’altro, che tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto. Come formulata, l’apodittica affermazione della reclamante che la sospensione della causa difetterebbe di una base legale e che fintanto che è iscritta a registro di commercio il Giudice di pace deve pronunciarsi è quindi quantomeno semplicistica.

                                4.2   L’art. 57 CPC dispone che il giudice deve applicare d’ufficio il diritto. Giusta l’art. 206 LEF, con la pronuncia del fallimento tutte le esecuzioni promosse nei confronti del fallito decadono con effetto ex nunc (DTF 93 III 55). Le procedure fondate su tali esecuzioni, in particolare le procedure di rigetto dell’opposizione, non rimangono quindi sospese in applicazione dell’art. 207 LEF, ma decadono anch’esse (Wohlfart/Meyer, in Basler Kommentar, SchKG, vol. II, 2010, n. 11 ad art. 206).

                                         Nel caso concreto, l’esecuzione promossa con il PE 1° febbraio 2019 è quindi decaduta a seguito della pronuncia del fallimento dell’escussa avvenuta il 7 agosto 2019.

                                4.3   Con decisione 16 ottobre 2019 la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi. L’art. 230 cpv. 4 LEF dispone che, quando la procedura di fallimento è sospesa per mancanza di attivi, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Poiché nel caso di cui trattasi la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo in data 16 ottobre 2019, le esecuzioni promosse nei confronti di CO 1 già avevano ripreso il loro corso quando la RE 1 ha inoltrato l’istanza di rigetto dell’opposizione. Ciò premesso, la decisione di sospensione è errata e va annullata. L’incarto è ritornato al Giudice di pace affinché proceda nei suoi incombenti. Non fa invece conto dare ordini al primo giudice sul modo di procedere.

                                   5.   Pro futuro gioverà rilevare che alla procedura di rigetto dell’opposizione si applica la procedura sommaria (art. 251 lettera a CPC). Di conseguenza la procedura di conciliazione non ha luogo (art. 198 lettera a CPC). L’ordinanza di trasmissione 23 settembre 2019 all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione era quindi, anch’essa, errata.

                                   6.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 50.- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano indennità - peraltro neppure quantificate considerato che la controparte, cui il reclamo non è stato notificato, non ha resistito al reclamo e non può essere considerata soccombente.

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 29 gennaio 2020 è parzialmente accolto. La decisione 13 gennaio 2020 del Giudice di pace del circolo di S. Antonino (inc. n. 0050-219-s) è annullata.

                                         § L’incarto è ritornato al Giudice di pace affinché proceda nei suoi incombenti.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 50 sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 29 gennaio 2020 alla controparte):

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di Sant’Antonino.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è di fr. 3'100.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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