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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.05.2020 13.2020.4

4 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,228 parole·~6 min·2

Riassunto

Decisione in materia di prove. Il timore di non poter far fronte all'onere probatorio e l'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo non configurano un pregiudizio difficilmente riparabile

Testo integrale

Incarto n. 13.2020.4

Lugano 4 maggio 2020/rn  

In nome4 maggio 2020 della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,    

vicecancelliera:

Locatelli  

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.21 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 24 settembre 2018 da

CO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

 RE 1   RE 2  entrambi patrocinati dall’  PA 1   

chiedente la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 132'730.oltre accessori;

e ora sul reclamo 25 gennaio 2020 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 14 gennaio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha deciso in merito alla prova peritale;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 24 settembre 2018 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 e RE 2 al pagamento di fr. 132'730.- oltre accessori quale residuo della mercede per la ristrutturazione di un immobile di loro proprietà.

                                         Con risposta 22 ottobre 2018 i convenuti si sono opposti alla petizione, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 532'206.65.

                                         Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande, e così all’udienza per le prime arringhe 2 maggio 2019 dove hanno notificato i propri mezzi di prova.

                                  B.   Con decisione 14 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove, respingendole tutte ad eccezione dell’audizione di un teste. In particolare, per quanto concerne la perizia chiesta dalla parte convenuta il primo giudice ha ricordato che in occasione della procedura conciliativa e cautelare con l’accordo delle parti già era stata allestita una perizia e ha ritenuto che gli argomenti esposti non erano tali da giustificare la riassunzione della medesima prova.

                                  C.   Con reclamo 25 gennaio 2020 RE 1 e RE 2 si aggravano contro quest’ultima decisione e chiedono che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la decisione impugnata sia annullata e che le prove da essi notificate siano tutte ammesse.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

                                         La decisione impugnata è pervenuta ai reclamanti il 15 gennaio 2020. Consegnato alla cancelleria del Tribunale lunedì 27 gennaio 2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                2.1   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

                                2.2   Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 cit.).

                                   3.   I reclamanti sostengono che sarebbe dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché la decisione impugnata impedisce loro di far fronte all’onere probatorio imposto dalla legge.

                                         L’argomentazione dei reclamanti si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore aggiunto possa respingere una pretesa perché potrebbe ritenere non dimostrato un fatto che la prova rifiutata avrebbe potuto provare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. In effetti, fino al momento dell’emana­zione della decisione di merito non è dato a sapere se il rifiuto di assumere una prova ha pregiudicato la posizione complessiva dei reclamanti in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo nel momento in cui il Pretore aggiunto decide di non sentire i testimoni offerti, poiché un tale pregiudizio può essere recuperato mediante una successiva sentenza finale favorevole. Ritenere dato in siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporte­rebbe quale conseguenza che il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione.

                                         In assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

                                   4.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 600.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

                                   5.   Il presente giudizio rende priva d’oggetto la relativa domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo.

                                   6.   Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 25 gennaio 2020 di RE 1 e RE 2 è inammissibile.

                                   2.   La domanda tesa a conferire effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

                                   3.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 600.– e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico.

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 25 gennaio 2020 alla controparte):

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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