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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.11.2020 13.2020.33

10 novembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·3,252 parole·~16 min·3

Riassunto

Il costo del processo deve poter essere estinto tramite pagamenti rateali entro l'anno per processi non particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni per gli altri. Sostanza. Riserva di soccorso

Testo integrale

Incarto n. 13.2020.33/34

Lugano 10 novembre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Olgiati, giudice delegato,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2019.470 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 14 giugno 2019 da

 RE 1  patrocinata dall’avv.  PA 1 

contro  

 CO 1  patrocinato dallo studio legale e notarile PA 2   

e ora sul reclamo 29 aprile 2020 di RE 1 contro la decisione 20 aprile 2020 con la quale il Pretore ha fra l’altro respinto la sua domanda di gratuito patrocinio (dispositivo n. 3);

ritenuto

in fatto:                   A.   RE 1 (1967) e CO 1 (1969) si sono uniti in matrimonio il 13 luglio 2002 a __________. Dalla loro unione sono nati __________ e __________. Con istanza 14 giugno 2019 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale, segnatamente la sospensione dell’economica domestica, l’attribuzione della casa coniugale al marito, l’affidamento a sé e il contributo di mantenimento per la figlia __________ con autorità parentale congiunta e ampio diritto di visita per il padre, il contributo di mantenimento per il figlio __________, il contributo di mantenimento per lei, la condanna del marito a pagare un arretrato di spese accessorie 2017 e consegnare una lampada, l’assunzione da parte del marito di fr. 5'000.– quale anticipo delle spese giudiziarie e legali della moglie e, in via subordinata, l’ammissione della moglie al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. PA 1.   

                                  B.   Con osservazioni 26 agosto 2019 il marito ha aderito alla richiesta di autorizzazione a vivere separati, di attribuzione a sé della casa coniugale e di autorità parentale congiunta su __________, postulando però la custodia alternata di __________ e una diversa quantificazione del relativo contributo di mantenimento. Il convenuto ha per il resto rilevato il difetto di legittimazione della madre riguardo alle pretese per __________ oramai maggiorenne e respinto ogni ulteriore rivendicazione. In sede di replica e duplica le parti hanno parzialmente rivisto le rispettive richieste di giudizio. Esperite udienza di discussione e istruttoria, le parti hanno infine presentato le relative conclusioni scritte.

                                  C.   In parziale accoglimento dell’istanza, con decisione 20 aprile 2020 il Pretore ha autorizzato le parti alla vita separata, attribuito in uso la casa coniugale al marito e un tappeto alla moglie, disposto l’autorità parentale e l’affidamento congiunto di __________ ai genitori incluse le modalità di esercizio, stabilito il contributo alimentare per la figlia e quello per la moglie (dispositivo n. 1.1 a 1.6). Il Pretore ha quindi ripartito fra le parti le spese di mediazione (dispositivo n. 1.7), le spese giudiziarie e le ripetibili (dispositivo n. 2). In assenza di una manifesta indigenza il Pretore ha infine negato il gratuito patrocinio all’istante (dispositivo n. 3).

                                  D.   Con reclamo 29 aprile 2020 RE 1 chiede ora la riforma del dispositivo n. 3 della citata decisione, nel senso di annullarla e di porla al beneficio del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. PA 1, con esenzione da anticipi e spese. L’interessata postula analogo beneficio in sede di reclamo.

                                         La controparte non è stata invitata a presentare osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

                                         La decisione impugnata è pervenuta all’interessata il 22 aprile 2020 (risultati “monitoraggio degli invii”). Spedito il 29 aprile 2020 (busta d’invio originale), il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, tempestivo.

                                         Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   Per l’art. 117 CPC che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

                                3.1   È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

                                   4.   Il Pretore ha escluso l’esistenza di uno stato di manifesta indigenza in capo all’istante, ritenendo che la stessa poteva far fronte alle spese della procedura, se del caso, tramite pagamenti rateali (decisione impugnata, pag. 12 in alto).

                                4.1   In sostanza, dall’assetto che il Pretore ha accertato risulta che il fabbisogno mensile allargato dell’istante stabilito in fr. 3'028.70 (decisione impugnata, pag. 7 in alto e pag. 8) era coperto tra giugno ed agosto 2019 dal suo reddito mensile di fr. 2'303.35 e dal contributo versatole dal marito di fr. 1'290.–, già comprensivo della partecipazione a metà dell’eccedenza (decisione impugnata, pag. 9 e 10), da cui per lei in quel periodo un saldo positivo mensile arrotondato di fr. 565.–. Tra settembre 2019 e luglio 2022 il fabbisogno mensile di fr. 3'028.70 è coperto dal suo reddito mensile di fr. 1'693.75 e dal contributo versatole dal marito di fr. 1'595.–, sempre comprensivo di metà dell’eccedenza (decisione impugnata, pag. 9 e 10), di modo che il saldo positivo mensile si attesta a fr. 260.–. Infine da agosto 2022 in poi il contributo alimentare versato dal marito aumenta a fr. 1'620.–, inclusa metà dell’eccedenza (decisione impugnata, pag. 10), sicché il suo saldo positivo mensile passa a fr. 285.–.

                                4.2   Il Pretore ha precisato che una provisio ad litem non è riconoscibile nella procedura di protezione dell’unione coniugale (decisione impugnata, pag. 8 e 11). Egli ha quindi spiegato di non avere inserito nel contributo di mantenimento a favore della moglie una posta per spese legali, poiché l’interessata disponeva di sostanza (doc. rich. I) a cui poteva attingere - quand’anche in parte costituita da versamenti straordinari - e poiché partecipava alla metà dell’eccedenza risultante dal bilancio famigliare (decisione impugnata, pag. 8 e 11).

                                   5.   La reclamante afferma di non poter far fronte alle spese legali e giudiziarie della procedura, perché nel suo fabbisogno, che riusciva a mala pena a coprire, una posta in tal senso non era stata inserita (reclamo, pag. 4 in alto e nel mezzo). A questo titolo giova nondimeno rilevare che l’istante ha rivendicato il computo di una posta di fr. 200.– da includere nel proprio fabbisogno mensile (act. I pag. 4 n. 6; act. III pag. 6 n. 6; act. VIII pag. 3 n. 4). Ora, è vero che il Pretore non ha conteggiato una corrispondente voce di pari importo. Nondimeno dal bilancio famigliare che egli ha delineato ne è scaturita un’eccedenza mensile, a cui partecipava anche l’istante visto che il Pretore l’aveva ripartita a metà fra i coniugi. E proprio in conseguenza di questa sua partecipazione a metà dell’eccedenza, l’istante si ritrova con un saldo positivo mensile di fr. 565.– tra giugno ed agosto 2019, di fr. 260.– tra settembre 2019 e luglio 2022 e di fr. 285.– da agosto 2022 in avanti (sopra, consid. 4). Sicché, sotto questo profilo, questa disponibilità supera persino la posta rivendicata dall’interessata. L’obiezione non è quindi pertinente e va respinta.

                                   6.   Rileva invero la reclamante che, a seguito della situazione venutasi a creare con il COVID-19, il reddito che il Pretore le ha imputato nella decisione impugnata non coincide affatto con quello effettivo. L’interessata evidenzia in particolare di non avere potuto partecipare __________ poiché in parte annullate, motivo per cui in quello specifico periodo non aveva percepito alcuna indennità, sicché il suo reddito mensile era in realtà di soli fr. 1'053.95 (reclamo, pag. 4 in alto). Ma di ciò la reclamante non pretende che il Pretore doveva o poteva tener conto. Nulla indica che su questo punto l’interessata abbia tentato di informare il primo giudice prima dell’emissione della decisione impugnata seguita il 20 aprile 2020. Peraltro la reclamante non ipotizza nemmeno di non averlo potuto fare in quanto si trattava di avvenimenti che non le erano noti, di cui non era stato possibile prevalersi o di non avere avuto motivo per farlo, sostanzialmente che tali circostanze debbano essere considerate alla stregua di pseudo nova, come tali ammissibili (cfr. sentenza del Tribunale federale 20 marzo 2018 5A_886/2017 consid. 3.3.2, pubbl. in: RSPC 2018 pag. 281 segg.; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 25 ad art. 119). Si aggiunga anco e, non da ultimo, che il contesto fattuale ritenuto dal Pretore è censurabile per accertamento manifestamente errato (sopra, consid. 2), ciò che in relazione a tale argomento la reclamante non pretende. La critica è quindi inconsistente.

                                   7.   Obietta la reclamante che, in assenza di una disponibilità economica, un pagamento rateale non può entrare in linea di conto visto che i costi legali alla tariffa oraria piena di fr. 300.– per 42.23 ore più spese e IVA, a cui ancora si aggiungono fr. 1'500.– di spese di giustizia e fr. 2'000.– di ripetibili, non possono essere ragionevolmente saldati nel periodo di un anno e nemmeno di due (reclamo, pag. 4).

                                7.1   Nelle sue conclusioni l’interessata aveva invero già quantificato i suoi costi legali in fr. 14'056.45 (spese e IVA inclusi) dipartendosi da una tariffa oraria piena di fr. 300.– per 39.33 ore di lavoro (cfr. anche act. VIII pag. 8 n. 8 e nota professionale allegata), ciò di cui dà peraltro atto anche la decisione impugnata (pag. 2). Ora, davanti a questa Camera, la reclamante produce ancora la relativa nota professionale (doc. C al reclamo) che espone, a fronte di un onorario maturato di fr. 12'715.–, ottenuto applicando la tariffa oraria piena di fr. 300.– ad un dispendio orario di 42.23 ore, un onorario addebitato di fr. 7'629.–, calcolato applicando a questo stesso dispendio di tempo la tariffa oraria di fr. 180.–. A prescindere dall’ammissibilità o meno di tale documento, non è tuttavia possibile modulare il quantum di una pretesa a dipendenza delle necessità del caso. In altre parole la reclamante non si può avvalere della fatturazione di un dispendio orario a tariffa piena per dimostrare la pretesa indigenza e beneficiare del gratuito patrocinio, che al massimo consentirebbe di remunerare quel medesimo dispendio orario alla relativa tariffa di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar). La coesistenza di questi due approcci non è ammissibile e lascia spazio a non poche perplessità. Sicché, la censura della reclamante va tutt’al più esaminata tenendo conto di un costo legale complessivo di fr. 8'216.45 (doc. C al reclamo), di fr. 1'500.– di spese processuali e di fr. 2'000.– di ripetibili dovute alla controparte (decisione impugnata, pag. 13 dispositivo n. 2).   

                                7.2   Come si è detto (sopra, consid. 5), la reclamante può contare su un saldo positivo mensile di fr. 565.– tra giugno ed agosto 2019, di fr. 260.– tra settembre 2019 e luglio 2022 e di fr. 285.– da agosto 2022. Ora, il saldo attivo disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni per gli altri (Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 117 [versione e-book al 1° febbraio 2019 n. 33 ad art. 117] con riferimenti). Di fatto, a fronte di un’eccedenza di fr. 565.– mensili per i primi 3 mesi e di fr. 260.– mensili successivamente, la reclamante riuscirebbe a coprire i costi del processo entro due anni nella misura di fr. 7'155.– (565x3 e 260x21). Pertanto resta da stabilire se, come ritenuto dal Pretore, dalla reclamante si possa pretendere che faccia capo alla sua sostanza per estinguere l’importo ancora scoperto.     

                                   8.   La reclamante afferma di non disporre di sostanza immobiliare, mentre la sua sostanza mobiliare al 2 dicembre 2019 ammontava a soli fr. 18'722.50, cifra comprensiva di risparmi personali e di versamenti straordinari, che però era già stata e/o sarà rapidamente erosa per finanziare il proprio sostentamento e comunque doveva fungere da cuscinetto per eventuali spese impreviste (reclamo, pag. 4 verso l’alto). Trattandosi di risparmi modesti, questi costituivano la sua “riserva di soccorso”, e non potevano certo legittimare un diniego di gratuito patrocinio pena la lesione del suo diritto costituzionale di accesso alla giustizia (reclamo, pag. 4 verso il basso).

                                8.1   Stabilito che il fabbisogno mensile allargato riconosciutole dal Pretore risulta integralmente coperto (sopra, consid. 4), è anzitutto invano che la reclamante invoca la necessità di riservare quella sostanza a supporto del proprio sostentamento. Di modo che, su questo punto, l’argomento è sprovvisto di pertinenza.

                                8.2   La giurisprudenza riconosce una cosiddetta “riserva di soccorso”, che rappresenta un limite inferiore al di sotto del quale la sostanza del richiedente non può essere messa a contributo. L’importo va determinato in funzione dei bisogni futuri tenuto conto delle circostanze concrete fra cui età, stato di salute del richiedente, obblighi di mantenimento verso terzi e prospettive di guadagno (Trezzini, op. cit., n. 36 ad art. 117 [versione e-book al 1° febbraio 2019 n. 37 ad art. 117] con riferimenti). In linea di massima sono ammesse riserve di soccorso oscillanti tra fr. 20'000.– e fr. 40'000.– (sentenza del Tribunale federale 5A_886/2017 del 20 marzo 2018 consid. 5.2, pubbl. in: RSPC 2018 pag. 281 segg.; Trezzini, op. cit., versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 37 ad art. 117).

                                8.3   Nella fattispecie in esame la reclamante ha accumulato il citato importo di fr. 18'722.45 nel corso del 2019, in meno di un anno: il relativo estratto bancario del relativo conto attesta un saldo al 15 febbraio 2019 di fr. 2'855.05 passato poi a fr. 21'170.30 il 24 giugno 2019 per poi attestarsi a fr. 18'722.50 il 2 dicembre 2019 (doc. rich. I). Sicché, stimati in circa fr. 4'500.– i costi giudiziari scoperti (sopra, consid. 7.2), la reclamante si ritroverebbe con una somma di poco più di fr. 14'000.–. E, seppur inferiore rispetto al generico limite di fr. 20'000.– (sopra, consid. 8.2), nelle circostanze del caso concreto questa cifra costituisce ancora una sufficiente riserva di soccorso per la reclamante. Non va infatti dimenticato che l’interessata è relativamente giovane (1967) e professionalmente attiva a tempo parziale (decisione impugnata, pag. 9). Non ha obblighi di mantenimento verso il figlio __________, maggiorenne e che dispone di un conto bancario risparmio gioventù __________ (act. II pag. 19 verso l’alto e doc. 23; act. III pag. 5 in alto). Sul fronte del mantenimento della figlia __________, va poi rilevato che lo stesso risulta coperto dai costi diretti assunti dal padre e dal contributo che questi versa nelle mani della madre (decisione impugnata, pag. 10 verso l’alto). A ciò si aggiunge poi che anche __________ è titolare di un conto bancario risparmio gioventù __________ (act. IV pag. 24 in basso e pag. 26 nel mezzo; act. VIII pag. 5 relativo estratto allegato). Non va da ultimo dimenticato che nell’ambito dello scioglimento per divorzio del matrimonio contratto tra le parti, la cui richiesta è stata preannunciata a breve dal convenuto (decisione impugnata, pag. 10 nel mezzo), alla reclamante andranno ancora riconosciute le debite spettanze derivanti dalla liquidazione del regime matrimoniale. E, sotto questo profilo, basti rilevare che la sostanza dichiarata dal convenuto al 31 dicembre 2018 assommava a complessivi __________ costituita in gran parte da titoli e capitali (doc. rich. II).   

                                   9.   Alla luce di tutto ciò, se ne deve così dedurre che per avere concluso che in capo alla reclamante non erano dati gli estremi della manifesta indigenza, giacché l’interessata poteva far fronte alle spese della procedura tramite pagamenti rateali e, in parte, attingendo alla propria sostanza, il Pretore non è incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti. E questo esclude anche una conseguente errata applicazione dell'art. 117 CPC. Infondato il reclamo va così respinto.

                                10.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.

                                         In difetto del presupposto di indigenza, anche la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 29 aprile 2020 di RE 1 è respinto.

                                   2.   L’istanza di gratuito patrocinio 29 aprile 2020 di RE 1 è respinta.

                                   3.   Le spese processuali per il reclamo, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 29 aprile 2020 alla controparte):

–      ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il giudice delegato                                                La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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