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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.08.2020 13.2020.20

4 agosto 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,280 parole·~6 min·2

Riassunto

La procedura semplificata non prevede un doppio scambio degli allegati. Facoltà di duplicare al dibattimento

Testo integrale

Incarto n. 13.2020.20

Lugano 4 agosto 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. 06/18/SE della Giudicatura di pace del circolo di Capriasca promossa con petizione 3 dicembre 2018 da

CO 1  patrocinata dall’  PA 1  

contro

 RE 1   

e ora sul reclamo 16 febbraio 2020 di RE 1 contro l’ordinanza 13 febbraio 2020 del Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                     A.   Con petizione 3 dicembre 2018 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento della somma di fr. 2'779.30 oltre accessori a titolo di provvigione per l’attività d’intermediario relativa alla locazione di un appartamento di proprietà del convenuto. Ha altresì postulato il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

                                  B.   Con risposta 14 gennaio 2019 il convenuto si è opposto alla petizione contestando di aver conferito un mandato e comunque che la locazione dell’appartamento in questione sia riconducibile all’attività dell’attrice.

                                  C.   Con replica 1° febbraio 2019 l’attrice ha confermato le proprie domande.

                                  D.   Con ordinanza 7 gennaio 2020 il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per “replicare” (recte: duplicare) e ha citato le parti per il dibattimento del 20 febbraio 2020.

                                         Con scritto 8 gennaio 2020 la parte attrice ha rilevato che l’atto di replica era già stato notificato alla controparte il 23 settembre 2019

                                         quando il Giudice di pace Marco Schmidt aveva avvisato le parti di essere subentrato al Giudice di pace Alfredo Antonini - senza che egli abbia inoltrato una duplica spontanea. Ha quindi chiesto l’annullamento del termine in questione.

                                  E.   Con osservazioni 21 gennaio 2020 il convenuto ha confermato le richieste di risposta.

                                   F.   Con ordinanza 13 febbraio 2020 il Giudice di pace ha annullato il termine assegnato con ordinanza 7 gennaio 2020 ed estromesso dall’incarto le osservazioni del convenuto.

                                  G.   Con reclamo 16 febbraio 2020 RE 1 chiede l’annullamento della decisione 13 febbraio 2020 e che le sue osservazioni alla replica siano ammesse.

                                         La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.

Considerato

in diritto:                   1.   La decisione 13 febbraio 2020 con cui il Giudice di pace ha annullato l’ordinanza di assegnazione del termine 7 gennaio 2020 ed estromesso dall’incarto le osservazioni 21 gennaio 2020 del convenuto è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 cpv. 1 CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

                                         La decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il giorno successivo. Rimesso alla posta il 17 febbraio 2020, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                         Poiché il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Egli tuttavia non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente sicché, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

                                   3.   La situazione merita nondimeno qualche riflessione, se non altro per una questione di economia processuale. Gioverà rilevare che la procedura semplificata, disciplinata dagli art. 243-247 CPC, non prevede un doppio scambio di allegati scritti. Il giudice è nondimeno libero di ordinarlo quando la natura del litigio lo richiede, ritenuto che ha comunque da essere garantito alle parti il diritto di essere sentite. Nel caso concreto, con ordinanza 18 gennaio 2019 il Giudice di pace, ricevuta la risposta del convenuto ha assegnato alla parte attrice un termine per la replica. Di principio, analogo termine avrebbe quindi dovuto assegnarlo anche al convenuto per la duplica, e ciò contestualmente alla notifica della replica avvenuta il 23 settembre 2019. Il Giudice di pace ha però assegnato il termine solo successivamente, con l’ordinanza 7 gennaio 2020, ciò che non è di per sé suscettibile di rendere viziata l’ordinanza medesima, ritenuto non da ultimo che siffatto modo di procedere garantiva la parità di trattamento. Certo, l’attrice rileva che il convenuto aveva la facoltà di inoltrare una duplica spontanea e sostiene che, non avendolo fatto, vi ha rinunciato, con la conseguenza che non era possibile assegnare il termine per provvedervi. A torto. Va qui rilevato che, avendo il Giudice di pace omesso di assegnare il termine per la duplica quando ha notificato l’allegato di replica, il convenuto poteva scegliere se inoltrare una duplica spontanea oppure, in applicazione dei combinati disposti degli art. 219 e 229 cpv. 2 CPC, duplicare in occasione del dibattimento, dove aveva pure la facoltà di addurre nuovi fatti e mezzi di prova. Di questo diritto egli non può essere privato per il fatto di non aver introdotto una duplica spontanea: d’un lato perché questa conseguenza non è prevista dal CPC, dall’altro perché non vi sono indizi per ritenere che abbia agito in contrasto con i principi della buona fede processuale. La richiesta di annullamento del termine formulata dall’attrice con lo scritto 8 gennaio 2020, la cui natura pretestuosa non sfugge, avrebbe quindi potuta essere pacificamente respinta.

                                         L’estromissione della duplica dagli atti non nuoce quindi al convenuto, così come non gli nuoce l’inammissibilità del presente reclamo, rimanendo comunque salvo il suo diritto di proporre in sede di dibattimento i suoi argomenti di duplica.

                                   4.   Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 200.–, che il reclamante ha già anticipato. Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto inoltrare osservazioni.

                                   5.   Il presente reclamo, che stante il giudizio d’inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

per questi motivi

pronuncia:                1.   Il reclamo 16 febbraio 2020 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 200.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 16 febbraio 2020 alla controparte):

-    ; -      .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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