Incarto n. 13.2020.17
Lugano 4 agosto 2020/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2017.3830 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 26 luglio 2017 da
CO 1 patrocinata dall’avv. PA 2
contro
RE 1 patrocinato dallo PA 1
e ora sul reclamo 2 marzo 2020 di RE 1 contro la decisione 20 febbraio 2020 con la quale il Pretore ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 26 luglio 2017 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale.
Il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza con decisione supercautelare 27 luglio 2017, con cui ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha attribuito l’abitazione coniugale a CO 1, alle cure della quale ha affidato i figli __________ e __________, fermo restando l’obbligo di RE 1 di continuare a garantire il sostegno economico della famiglia.
All’udienza 3 ottobre 2017 le parti hanno poi concordato l’assetto della vita separata. Fra le premesse dell’accordo, si legge quanto segue: “i coniugi hanno venduto un immobile a fine aprile. Con il ricavato hanno pagato una parte dei debiti. Hanno comunque disponibilità per poter far fronte alle spese di causa. In considerazione di ciò la moglie ritira l’istanza di gratuito patrocinio” (verbale 3 ottobre 2017, pag. 2).
B. Con atto 25 febbraio 2019 RE 1, rilevato che le parti avrebbero a breve depositato un’istanza di divorzio su richiesta comune, ha postulato di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
Con decisione 20 febbraio 2020 il Pretore ha disciplinato le relazioni del padre con i figli, statuito sul contributo alimentare e respinto l’istanza di gratuito patrocinio 25 febbraio 2019 di IS 1.
C. Con reclamo 2 marzo 2020 IS 1 ha postulato la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere l’istanza di gratuito patrocinio ed ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio anche in sede di reclamo.
D. L’istanza di gratuito patrocinio in sede di reclamo è stata respinta con sentenza 11 marzo 2020. La Camera ha ritenuto il gravame privo di possibilità di esito favorevole.
La controparte non è stata invitata a inoltrare osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è stata notificata a IS 1 il 21 febbraio 2020, sicché il reclamo, rimesso alla posta il 2 marzo 2020 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Per l’art. 117 CPC che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
3.2 Non vi è per contro un obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio per migliorare un’istanza incompleta o poco chiara: di conseguenza, se non fa sufficientemente fronte ai suoi oneri processuali, in mancanza di sufficiente specificazione oppure di prove volte a dimostrare la mancanza dei mezzi finanziari necessari l’istanza può essere respinta (sentenza del Tribunale federale 5A_549/2018 del 3 settembre 2018 consid. 4.2, 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3 con rinvii; Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119, [versione e-book aggiornata al 1° febbraio 2019, n. 20 ad art. 119]).
4. Nel caso in esame il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio perché il richiedente non aveva reso verosimile l’asserita situazione di precarietà economica, rilevando che le parti avevano dichiarato nel corso dell’udienza 3 ottobre 2017 di avere disponibilità per far fronte alle spese di causa grazie al ricavato della vendita di un immobile. Inoltre, il primo giudice, ricordato che il beneficio del gratuito patrocinio è sussidiario alla provisio ad litem ha ancora constatato che questa non era stata chiesta.
4.1 Il reclamante censura la decisione del Pretore, al quale rimprovera di aver ritenuto a torto che la situazione d’indigenza non è stata resa verosimile, la stessa risultando dalla documentazione prodotta. Inoltre, sostiene che la possibilità di far fronte alle spese giudiziarie con il ricavo della vendita di un immobile era venuta meno perché nel frattempo consumato. Da ultimo, rileva come l’impossibilità di ottenere una provisio ad litem dalla controparte era palese, motivo per cui egli neppure l’aveva chiesta.
4.2 Va qui rilevato che quando RE 1 ha postulato di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio adducendo la propria situazione d’indigenza, egli non ha dato alcuna spiegazione in merito al ricavo della vendita dell’immobile con cui aveva dichiarato di poter far fronte alle spese della procedura. A fronte dell’affermazione delle parti che quel ricavo gli permetteva di far fronte alle spese di causa, egli avrebbe quindi dovuto quantomeno fornire pertinenti spiegazioni in merito. In questa situazione non si può quindi rimproverare al Pretore un accertamento manifestamente errato dei fatti o un’applicazione errata del diritto per aver ritenuto non dimostrato il consumo della sostanza e quindi la situazione d’indigenza. Peraltro, anche in sede di reclamo il reclamante si limita genericamente ad addurre l’avvenuto consumo della sostanza, senza però fornire indicazioni di sorta su quanto abbia fruttato la vendita dell’immobile e come il relativo provento sarebbe stato consumato.
Già per questo motivo il reclamo va respinto. Non è quindi necessario esaminare le ulteriori censure del reclamante.
5. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 250.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.
6. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 2 marzo 2020 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 250.– e già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).