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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 03.08.2020 13.2020.13

3 agosto 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·3,374 parole·~17 min·2

Riassunto

Sospensione del procedimento. Il diritto di replicare consente alle parti di determinarsi su tutti gli atti processuali nel quadro di un procedimento. Non impone l'assegnazione di un termine ma va lasciato trascorrere un lasso di tempo sufficiente per determinarsi

Testo integrale

Incarto n. 13.2020.13/16

Lugano 3 agosto 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2020.29 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 6 dicembre 2019 da

 RE 1  patrocinato dall’avv.  PA 1 

contro  

 CO 1  patrocinato dall’avv.  PA 2 

e ora sul reclamo 28 febbraio 2020 di RE 1 contro la decisione 17 febbraio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha sospeso il relativo procedimento;

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 25 novembre 2019 CO 1 ha fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione di Lugano il precetto esecutivo n. __________ per l’importo di fr. 50'000.– oltre interessi nei confronti di RE 1, indicando quale titolo di credito “smarrimenti certificati azionari __________ SA, al valore nominale dei certificati”.

                                  B.   Con petizione 6 dicembre 2019 introdotta innanzi la Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, e diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto giusta l’art. 85a LEF di accertare l’inesistenza del debito di fr. 50'000.– e di annullare la relativa esecuzione sostenendo, in sostanza, di essere unico azionista di __________ SA, e contestando quindi la legittimità di ogni rivendicazione al riguardo da parte di CO 1.

                                  C.   Con risposta 27 gennaio 2020 CO 1 vi si è opposto, chiedendo di dichiarare irricevibile l’azione promossa da RE 1 rispettivamente, in via subordinata, di sospendere la procedura giusta l’art. 126 cpv. 1 CPC sino ad evasione di una parallela domanda di accertamento della sua qualità di azionista al 50% di __________ SA - che egli aveva nel frattempo avviato innanzi la sezione 3 della Pretura del Distretto di Lugano e rubricata quale inc. n. CM.2019.795 - e di sospendere provvisoriamente giusta l’art. 85a cpv. 2 LEF l’esecuzione n. __________. Nel merito egli ha inoltre chiesto di respingere integralmente l’azione promossa dalla controparte.

                                  D.   Con decisione 13 febbraio 2020 il Pretore della sezione 2 della Pretura del Distretto di Lugano ha disposto la rimessione della causa alla sezione 3 della medesima Pretura.

                                  E.   Con decisione 17 febbraio 2020 il Pretore aggiunto della sezione 3 della Pretura del Distretto di Lugano, comunicata alle parti la nuova numerazione quale inc. n. OA.2020.29 della procedura così trasmessagli (inclusa quella relativa alla domanda del convenuto di sospendere l’esecuzione), ne ha disposto formalmente la sospensione per la durata del termine trimestrale dell’autorizzazione ad agire di cui all’inc. CM.2019.795, rispettivamente sino a esito noto della procedura di merito nel caso in cui fosse promossa.

                                  F.   Il 18 febbraio 2020 RE 1 ha chiesto al Pretore di riattivare la procedura e di assegnargli un termine per la replica o - perlomeno - per formulare le proprie osservazioni all’istanza di sospensione della controparte.

                                  G.   Con decisione 19 febbraio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza tesa alla fissazione di un termine per esprimersi sulla richiesta di sospensione avanzata da CO 1.  

                                  H.   Con reclamo 28 febbraio 2020 RE 1 chiede ora di riformare la decisione 17 febbraio 2020 nel senso di respingere la domanda di sospensione, annullare la decisione 19 febbraio 2020 e retrocedere gli atti al Pretore aggiunto affinché assegni un termine per presentare la replica di causa. In via subordinata egli chiede di annullare entrambe le decisioni 17 febbraio e 19 febbraio 2020 e di retrocedere l’incarto al Pretore aggiunto affinché emani un nuovo giudizio sulla domanda di sospensione previa assegnazione di un termine di 15 giorni per potersi esprimere sulla medesima.

                                         La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Con il medesimo atto RE 1 impugna due distinte decisioni:

                                         - la decisione 17 febbraio 2020 di sospensione del procedimento pronunciata dal Pretore aggiunto (inc. n. 13.2020.13);

                                         - la decisione che ha respinto la sua istanza di fissazione di un termine per prendere posizione sulla sospensione e che il Pretore aggiunto ha pronunciato il 19 febbraio 2020 (inc. n. 13.2020.16).

                                         Si prescinde qui dall’ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che si può comunque procedere con un’unica decisione.

                                   2.   La decisione (positiva) di sospensione di un procedimento giudiziario costituisce una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

                                         La decisione impugnata è giunta al reclamante il giorno 18 febbraio 2020. Rimesso alla posta il 28 febbraio 2020, il gravame è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   3.   La decisione che nega la fissazione di un termine per esprimersi su un atto processuale costituisce una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. Per i combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

                                         La decisione impugnata è giunta al reclamante il giorno 20 febbraio 2020. Rimesso alla posta il 28 febbraio 2020, il gravame in esame è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   4.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                4.1   Giusta l’art. 126 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio di celerità della causa in corso (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126).

                                4.2   Dal canto suo il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Anche la decisione di sospensione (art. 126 cpv. 1 CPC) presuppone che sia salvaguardato il diritto di essere sentito delle parti (sentenza del TF 4A_307/2016 dell’8 novembre 2016 consid. 2.1-2.4 citata in: Trezzini, op. cit., n. 4 e nota 3066 ad art. 126; Stae­helin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Kaufmann, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 20 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 14 ad art. 126) già solo perché esiste la possibilità di reclamo immediato giusta l’art. 126 cpv. 2 CPC (Frei, op. cit., n. 15 e 22 ad art. 126).

                                   5.   Per il Pretore aggiunto il reclamante si era opposto alla domanda di sospensione del convenuto, senza però addurre particolari motivazioni. Dal canto suo il reclamante lamenta la mancata assegnazione di un termine adeguato per prendere posizione sulla domanda di sospensione ai sensi dell’art. 126 CPC presentata dalla controparte. Rileva che con l’ordinanza 29 gennaio 2020 il Pretore della sezione 2 della Pretura del Distretto di Lugano aveva unicamente fissato un termine per motivare eventuali opposizioni alla rimessione della causa al Pretore aggiunto della sezione 3 e che, in tal contesto, il Pretore della sezione 2 non era nella posizione di assegnare altri termini sul merito della vertenza. Ciò nonostante, il reclamante aveva comunque chiesto di fissare un termine per la replica che, in un primo tempo, poteva anche limitarsi al tema della sospensione. In siffatte circostanze il Pretore aggiunto non poteva assimilare questo suo agire ad una rinuncia ad esprimersi su questo punto, ma era tenuto a fissargli un termine per provvedervi. Di qui, l’evocata lesione del suo diritto di essere sentito e del divieto d’arbitrio.

                                5.1   Il diritto di replicare diversamente dal diritto di risposta ad una domanda principale o riconvenzionale, rispettivamente ad un ricorso o ad un appello - è il diritto delle parti di determinarsi su tutti gli atti processuali presentati nel quadro di un procedimento giudiziale indipendentemente dalla sua denominazione (DTF 142 III 48 consid. 4.1.1; sentenza del TF 4F_7/2019 del 27 agosto 2019 consid. 3.4). Esso non impone l’assegnazione di un termine alla parte per determinarsi sull’atto processuale, fermo restando che tra la notifica di quell’atto e la decisione al riguardo, l’autorità giudiziaria è tenuta a lasciar trascorrere un lasso di tempo sufficiente affinché, laddove lo ritenesse necessario, la parte interessata abbia modo di formulare le proprie osservazioni (DTF 142 III 48 consid. 4.1.1). Il lasso di tempo sufficiente va da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 20 giorni, sicché la parte che intende fare capo al suo diritto di replica deve assicurarsi che il suo scritto pervenga al tribunale entro questa forchetta temporale (Trezzini, op. cit., n. 19 e 20 [n. 25 e 26 nella versione e-book del 1° febbraio 2019] ad art. 53).

                                5.2   In concreto con ordinanza 29 gennaio 2020, notificata l’indomani, il Pretore della sezione 2 della Pretura del Distretto di Lugano ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per esprimersi sulla prospettata rimessione della causa dalla sezione 3, giustificata dalla stretta connessione con due vertenze già pendenti avanti quella medesima autorità (act. III). Ed è pacifico che nello stesso contesto egli ha provveduto a notificare all’attore la risposta 27 gennaio 2020 del convenuto che, appunto, includeva la contestuale domanda di sospensione della procedura ex art. 85a LEF. Ora, premesso che il diritto delle parti di determinarsi su tutti gli atti processuali non obbliga affatto il giudice ad assegnare un termine per farlo facoltà che rientra semmai in quella che è la sua libera scelta (sopra, consid. 5.1) - poco importa che in questo contesto il Pretore non abbia di fatto stabilito un termine esplicito per prendere posizione sulla risposta e/o sulla sospensione. Al riguardo non si evidenziano quindi accertamenti manifestamente errati dei fatti o errate applicazione del diritto.

                                5.3   Con scritto 11 febbraio 2020 quindi entro il lasso di tempo sufficiente (consid. 5.1) - il reclamante ha di fatto formulato delle proprie considerazioni su tre distinti punti. Segnatamente, egli ha indicato di non avere “nulla in contrario al trasferimento dell’incarto alla Sezione 3”, di essere “invece contrario a una sospensione del procedimento” e di volere “che venga fissato il termine per la replica” (act. IV). Ciò posto, espressa la sua ferma e chiara opposizione ad una sospensione della procedura, spettava a lui, se del caso, specificare e giustificare la necessità di ulteriore tempo per allegarne i motivi. Criticare il Pretore aggiunto, dopo che questi ha avuto modo di evidenziarne l’assenza, per il semplice fatto di non essere giunto a questa stessa conclusione alla luce di una generica richiesta “di fissazione di un termine per la replica”, non è serio. Non solo. Al reclamante non soccorre neppure la tesi secondo cui una motivazione non si giustificava comunque in quella sede, e questo perché, una volta rimessa la causa, della lite si sarebbe poi dovuto occupare il nuovo giudice. Alla stessa stregua, in effetti, coerenza avrebbe allora voluto che come tale - egli nemmeno avanzasse la richiesta di fissazione di un generico termine per la replica. Ma così non è stato. Sicché, tutto ciò consente di escludere una volta di più l’esistenza di un accertamento manifestamente errato dei fatti e/o di una lesione e/o errata applicazione del diritto di essere sentito e del divieto dell’arbitrio imputabili al Pretore aggiunto, con conseguente reiezione del reclamo contro l’ordinanza 19 febbraio 2020 con cui è stata respinta la richiesta dell’attore di esprimersi sulla richiesta di sospensione della causa.

                                   6.   Il Pretore aggiunto ha ritenuto opportuno sospendere il corso dell’azione fondata sull’art. 85a LEF in quanto dipendeva dall’esito di un altro procedimento che il convenuto aveva avviato nei confronti di __________ SA, di cui si pretendeva azionista al 50%, e che appunto mirava ad accertare questa sua qualità. Denominatore comune delle due cause era il quesito a sapere se il convenuto era o no azionista di __________ SA, tema di evidente interesse in seno alla causa ex art. 85a LEF dove il reclamante pretendeva di nulla dovere al convenuto proprio per il fatto che questi non era azionista della società. Il provvedimento era da intendere esteso anche all’esecuzione in corso, di fatto già sospesa dall’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo spiccato a suo carico.

                                6.1   Il reclamante reputa questa sua motivazione errata in quanto - a suo dire - la sospensione non si giustifica né dal punto di vista dell’opportunità né da quello della celerità del procedimento (reclamo, pag. 6 n. 13). Se non che, l’art. 326 cpv. 1 CPC stabilisce che in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Posto che in primo grado il reclamante non ha motivato la sua opposizione alla sospensione e che pertanto, all’evidenza da questo punto di vista al primo giudice non si possono imputare responsabilità, gli argomenti che egli invoca con il gravame innanzi a questa Camera sono, per principio, tutti nuovi e quindi inammissibili.

                                         Sia come sia, quand’anche si volesse da ciò prescindere, le censure andrebbero comunque respinte poiché infondate.

                                6.2   Per il reclamante le due procedure non sono identiche e perseguono parti e scopo diversi. Nell’azione giusta l’art. 85a LEF il convenuto doveva provare l’esistenza del preteso credito per danno causato dallo smarrimento del 50% delle azioni di __________ SA, questione di ben più ampio respiro rispetto al tema della causa da lui promossa contro __________ SA. Il suo ruolo di azionista neppure era da accertare giacché la procedura di ammortamento delle azioni escludeva un danno per il loro smarrimento. Ciò non toglie che è proprio il ruolo di azionista al 50% di __________ SA che il reclamante contesta ad CO 1 (act. I, pag. 2 n. 1 e pag. 3 n. 3). Opinabile poi, perlomeno allo stato attuale delle cose, che la procedura di ammortamento delle sue azioni annulli il preteso danno che gli viene imputato. In effetti per il convenuto “il debito all’origine della procedura esecutiva […] deriva direttamente dalla violazione da parte del signor RE 1 del patto parasociale vincolante le parti (doc. 2)” (act. II, pag. 2 ad D), e segnatamente si tratta del “danno conseguente allo smarrimento delle azioni e alla contestazione della sua qualità di azionista” (act. II, pag. 3 ad E).

                                6.3   Sostiene il reclamante di avere avviato la causa ex art. 85a LEF il 6 dicembre 2019, prima che il convenuto desse avvio il 9 dicembre 2019 alla parallela procedura di conciliazione tesa ad accertare la sua qualità di azionista al 50% in seno a __________ SA: semmai, quindi, da sospendere era quest’ultima procedura (reclamo, pag. 7 n. 18). L’argomento è ai limiti del pretesto. Il danno che il convenuto imputa al reclamante è fondato sulla sua - pretesa - condizione di azionista al 50% di __________ SA, condizione che il reclamante contesta. E poiché __________ SA non è parte all’azione promossa e fondata sull’art. 85a LEF, la risoluzione della questione in via pregiudiziale e anticipata in seno alla presente procedura non si prospetta così lineare come pretende il reclamante e difficilmente potrà essere fatto senza coinvolgere anche __________ SA. Certo, il reclamante sostiene che la presente causa tocca diversi punti oltre alla determinazione dello stato di azionista di __________ SA di CO 1, questione che non sarebbe peraltro importante. Se non che tale questione è essenziale, considerato che, stanti le contestazioni in essere, l’esistenza del credito fatto valere da CO 1 nei confronti del reclamante dipende direttamente dalla sua - pretesa ma contestata - qualità di azionista della __________ SA.

                                6.4   Il reclamante lamenta un inaccettabile ed inutile dilungamento della procedura. Se non che, il tema della sua qualità di azionista al 50% in seno a __________ SA deve comunque essere accertata. E che ciò avvenga nell’una piuttosto che nell’altra causa non sembra suscettibile di dilatare in modo significativo la procedura.

                                6.5   Il reclamante reputa la sospensione vantaggiosa per il convenuto in quanto con la risposta non aveva comprovato la sua presunta e contestata titolarità delle azioni, e su questo punto poteva esprimersi in almeno due ulteriori scritti. Ma la sua qualità di azionista in ragione del 50% va accertata nei confronti di __________ SA (sopra, 6.3 e 6.4), e i relativi argomenti sollevati in quel contesto. E la risposta evidenzia che “occorre anzitutto determinare se CO 1 sia azionista di __________ SA, ciò che lo stesso sta cercando di far accertare nell’ambito della procedura di cui all’incarto CM.2019.795” (act. II, pag. 3 ad E). Peraltro, il fatto che nella presente procedura il convenuto non abbia - ancora - comprovato la sua qualità d’azionista è relativo, considerato che egli potrebbe comunque ancora esprimersi sull’argomento con l’allegato di duplica o, qualora non si procedesse al doppio scambio di allegati, in sede di dibattimento.

                                6.6   Infine il reclamante evoca la nomea causata da un precetto esecutivo e le ripercussioni negative nei rapporti verso terzi che ciò comporta, rimproverando al Pretore aggiunto di avere considerato i soli interessi del convenuto. Ma, come visto, le censure del reclamante non evidenziano accertamenti manifestamente errati dei fatti rispettivamente applicazioni errate del diritto imputabili al Pretore aggiunto. Questo esclude un giudizio “a senso unico in favore del presunto e contestato creditore”.

                                         Per i motivi che precedono, entrambe le decisioni impugnate meritano conferma. Di conseguenza il reclamo è respinto

                                   7.   Le spese processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dal reclamante. Non si assegnano ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a formulare osservazioni.

                                   8.   Il reclamo, stante il giudizio di inammissibilità, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 28 febbraio 2020 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 500.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 28 febbraio 2020 alla controparte):

–      ; –      .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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