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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.11.2020 13.2020.103

10 novembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·706 parole·~4 min·5

Riassunto

Anticipo per le spese giudiziarie. Interesse degno di protezione a proporre reclamo

Testo integrale

Incarto n. 13.2020.103

Lugano 10 novembre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.836 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa in data 1° ottobre 2020 da

  CO 1    CO 2   entrambi patrocinati dall’avv.  PA 1   

contro

 RE 1   

e ora sul reclamo 7 ottobre 2020 RE 1 contro l’ordinanza 5 ottobre 2020 con cui il Pretore ha assegnato a CO 1 e CO 2 un termine di 10 giorni per versare l’importo di fr. 200.- quale anticipo per le spese giudiziarie;

ritenuto

in fatto:                          che, vista l’istanza 1° ottobre 2020 di CO 1 e CO 2 nei confronti di RE 1, con ordinanza 5 ottobre 2020 il Pretore ha assegnato agli istanti un termine di 10 giorni per versare l’importo di fr. 200.- a valere quale anticipo delle spese giudiziarie;

                                         che con atto 7 ottobre 2020 al Tribunale d’appello, RE 1 dichiara che “non sono d’accordo con voi”, producendo l’ordinanza in questione e il contratto di locazione;

considerato

in diritto:                       che le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG);

                                         che nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta all’interessato non prima del 6 ottobre 2020 e di conseguenza il reclamo qui in esame, consegnato alla cancelleria del tribunale d’appello il 7 ottobre 2020, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;

                                         che il reclamante non formula domande precise, ma sembra comunque che si opponga non solo al pagamento dell’anticipo delle spese processuali, ma anche all’iniziativa processuale di controparte;

                                         che, per l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a);

                                         che con la decisione impugnata il Pretore ha assegnato agli istanti CO 1 e CO 2 un termine di 10 giorni per versare in solido l’importo di fr. 200.- quale anticipo delle presumibili spese processuali;

                                         che il reclamante non spiega quale potrebbe essere il suo interesse a impugnare la decisione in oggetto, con la quale il Pretore assegna un termine alla controparte, né siffatto interesse pare evidente;

                                         che, di conseguenza, mancando il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione del reclamante, il gravame è inammissibile;

                                        che, qualora invece al reclamante fosse sfuggito che, in realtà, il Pretore non ha assegnato a lui il termine per versare l’anticipo delle spese, bensì alla controparte, il reclamo, fondato in tal caso sul presupposto errato che l’anticipo sia stato chiesto a lui medesimo sarebbe privo d’oggetto;

                                         che, nella misura in cui RE 1 esprime invece il suo disaccordo in merito alle richieste di CO 1 e CO 2, egli dovrà poi far valere le proprie ragioni nella procedura davanti al Pretore;

                                         che gli oneri processuali del presente giudizio dovrebbero essere posti a carico del reclamante ma, data la particolarità del caso in esame e tenuto conto ch’egli non è patrocinato, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese;

per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 7 ottobre 2020 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione (unitamente all’atto 7 ottobre 2020 alla controparte):

-    ; -      .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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