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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.10.2020 13.2020.100

12 ottobre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,291 parole·~6 min·2

Riassunto

Reclamo contro decisione sulle prove. Limitazione accesso a documenti. Il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause e non configura, come tale, un pregiudizio difficilmente riparabile

Testo integrale

Incarto n. 13.2020.100

Lugano 12 ottobre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,    

vicecancelliera:

Locatelli  

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.1984 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 12 maggio 2020 da

 RE 1  patrocinata dall’avv.  PA 1 

contro  

 CO 1  patrocinato dall’avv.  PA 2 

e ora sul reclamo 21 settembre 2020 di RE 1contro la decisione 16 settembre 2020 con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza 12 maggio 2020 RE 1 ha chiesto l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale.

                                         Al dibattimento 30 luglio 2020 il convenuto si è parzialmente opposta all’istanza, chiedendo a sua volta l’adozione di misure cautelari. Le parti hanno quindi raggiunto un accordo in punto ad alcune questioni, rimanendo tuttavia litigioso il contributo di mantenimento per la moglie e il figlio.

                                  B.   In data 14 settembre 2020, dando seguito all’ordinanza 31 agosto 2020, il convenuto ha prodotto, quali doc. 14-17, la documentazione relativa ad alcuni conti bancari, formulando la richiesta di limitare l’accesso della controparte per i documenti 15, 16 e 17.

                                  C.   Con ordinanza 16 settembre 2020 il Pretore aggiunto, rilevato “che i dati finanziari sul reddito e la sostanza di una persona costituiscono dati personali degni di protezione“, ha limitato l’accesso dell’istante per i doc. 15-17.

                                  D.   Con reclamo 21 settembre 2020 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone la riforma nel senso di respingere la richiesta del convenuto di limitare l’accesso ai documenti di cui trattasi.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulla domanda del convenuto di limitare l’accesso ai documenti di causa è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154 e 156 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

                                         La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 17 settembre 2020. Depositato alla cancelleria del Tribunale d’appello il 21 settembre 2020, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                2.1   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

                                2.2   Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

                                2.3   Nel caso in esame la reclamante sostiene che la decisione impugnata la pregiudica irrimediabilmente perché viene compromessa la sua possibilità di valutare e quantificare il reddito e la sostanza del marito, e quindi anche di ottenere un contributo alimentare. Se non che, l’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. Inoltre, seppure l’istante non ha accesso ai documenti, il primo giudice dovrà comunque tener conto dei medesimi e valutarli e darne ragione quando sarà chiamato a decidere in merito ai contributi alimentari.

                                         In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile e di conseguenza non è di principio da entrare nel merito delle censure sollevate dalla reclamante.

                                   3.   Premesso quanto sopra, non ci si può esimere dal rilevare che la decisione del Pretore aggiunto è il frutto di un abbaglio. A sostegno della decisione di limitare l’accesso ai documenti (dove peraltro neppure è precisato in cosa consiste la limitazione) il primo giudice cita il Commentario Pratico al CPC di Trezzini rilevando “che i dati finanziari sul reddito e sostanza di una persona costituiscono dati personali degni di protezione”. In realtà nella citata nota 23 all’art. 156 CPC, il commentatore rileva che “… il Tribunale federale ha negato che, in generale, i dati finanziari sul reddito e sostanza di una persona costituiscono dati personali degni di particolare protezione” (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario Pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 156), il contrario quindi di quanto riportato nella decisione impugnata. L’errore in cui è incorso il primo giudice non è tuttavia suscettibile di modificare l’esito del gravame, che rimane inammissibile per la mancanza di un pregiudizio difficilmente riparabile.

                                   4.   La particolarità della fattispecie impone di rinunciare a caricare le spese giudiziarie alla reclamante e di porle invece a carico del Cantone. Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

                                   5.   Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 21 settembre 2020 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del Cantone Ticino.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 21 settembre 2020 alla controparte):

-      ; -      .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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