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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 30.04.2020 13.2020.1

30 aprile 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,404 parole·~7 min·3

Riassunto

Assunzione di nuove prove e completamento della perizia. Il rifiuto ad assumere una prova o una modalità di assunzione difforme da quanto richiesto non sono costitutive di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

Testo integrale

Incarto n. 13.2020.1

Lugano 30 aprile 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,    

vicecancelliera:

Locatelli  

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2014.238 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 2 dicembre 2014 da

RE 1  patrocinata dall’  PA 1 

  contro  

 CO 1  patrocinato dall’  PA 2   

e ora sul reclamo 3 gennaio 2020 di RE 1 contro la decisione ordinatoria processuale 2 dicembre 2019;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 2 dicembre 2014 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 68'299.25 oltre accessori a titolo di mercede per un contratto d’appalto, nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale di pari importo a carico del fondo del convenuto, già annotata in via provvisoria.

                                         Con risposta 13 marzo 2015 il convenuto ha fatto atto di acquiescenza limitatamente all’importo di fr. 35'500.- chiedendo per il resto la reiezione della petizione.

                                         Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.

                                  B.   Esperito il dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 5 ottobre 2015 il Pretore ha statuito sulle prove, ammettendo segnatamente la prova peritale, chiesta da entrambe le parti.

                                         La perizia 30 maggio 2018 dell’arch. __________, intesa a stabilire il valore delle opere, è stata notificata alle parti il 30 maggio 2018. Con istanza 19 giugno 2018 RE 1 ha chiesto il completamento della perizia. Rilevato che il perito non era stato in grado di esprimersi in punto al supplemento fatturato “per lastre Paradiso”, l’attrice ha prodotto quale nuovo documento la fattura del fornitore per le lastre in questione affinché il perito potesse stabilirne il costo.

                                         Con istanza 19 giugno 2018 il convenuto ha inoltrato a sua volta delle domande complementari per il perito e, con osservazioni 26 giugno 2018, si è opposto sia alla produzione del nuovo documento, sia al completamento della perizia chiesto dall’attrice. Quest’ultima, con osservazioni 5 luglio 2018, si è a sua volta opposta alle domande di complemento del convenuto confermando la propria istanza. Con osservazioni 27 luglio 2018 il convenuto ha poi confermato le proprie richieste.

                                  C.   Con ordinanza 2 dicembre 2019 il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione di nuove prove dell’attrice e così la sua richiesta di completamento della perizia. Ha poi ammesso parzialmente la domanda di completamento della perizia del convenuto.

                                  D.   Con reclamo 3 gennaio 2020 RE 1 chiede l’annullamento della decisione del Pretore e che sia ammessa la produzione del doc HH. In subordine postula che sia ordinato il completamento della perizia.

Considerato

in diritto:                 1.   L’ordinanza 2 dicembre 2019 con cui il Pretore ha deciso l’istanza di assunzione di nuove prove e di completamento della perizia è una decisione ordinatoria processuale a’sensi dei combinati disposti degli art. 124, 154 e 229 CPC, la quale, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile

                                   2.   Nel presente caso, la decisione impugnata è pervenuta all’attrice il 9 dicembre 2019, sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 3 gennaio 2020, tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 145 CPC) è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

                                   3.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                3.1   Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere, come quella qui in oggetto, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).

                                   4.   La reclamante sostiene che in mancanza del complemento della perizia v’è il rischio notevole che non le siano riconosciuti i costi sopportati per l’acquisto delle lastre.

                                4.1   Per costante giurisprudenza di questa Camera il fatto che il Pretore rifiuti l’assunzione di una prova o ne stabilisca le modalità d’assunzione in modo difforme da quanto chiesto da una parte non è di per sé atto a far insorgere il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo. Un eventuale pregiudizio può infatti essere recuperato interamente o parzialmente mediante una successiva sentenza finale favorevole. Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale conseguenza che il giudice sarebbe di fatto tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione. Egli deve invece essere libero di assumere le prove che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’assunzione delle prove non ecceda i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso. Qualora dal modo di procedere adottato dovesse poi risultarne un’insufficienza probatoria, sarà, se del caso, da porvi rimedio impugnando la sentenza finale, nella misura in cui questa dovesse risultare sfavorevole.

                                4.2   In considerazione di quanto esposto sopra, nel caso di cui trattasi non è dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile.

                                   5.   Di transenna si rileva che il primo giudice non ha ammesso il nuovo documento prodotto dall’attrice rilevando che essa lo avrebbe potuto produrre prima. Considerato che l’attrice ha motivato l’aumento dei costi della pavimentazione esterna adducendo, tra l’altro, una maggiore spesa per la scelta di lastre più care rispetto a quelle previste nel preventivo (replica pag. 10, 1° paragrafo) e che i costi della pavimentazione sono stati contestati dal convenuto, la rilevanza del bollettino d’acquisto era pacifica e lo stesso avrebbe potuto essere prodotto nel contesto dello scambio degli allegati. Sostenere che “… la rilevanza di tali documenti ai fini di causa è emersa solo in fase peritale …” (istanza 19 giugno 2018 di parte attrice) non è serio. Neppure spettava poi al perito o al Pretore prodigarsi per procurare il documento in questione, non essendo loro compito rimediare alle negligenze delle parti.

                                         Per quanto concerne poi la richiesta di una nuova valutazione da parte del perito della posizione “lastre Paradiso” previa analisi di un campione di una lastra, il Pretore non l’ha ammessa rilevando che le parti avevano convenuto di non rimuovere le lastre della pavimentazione per non danneggiarla. Con questa motivazione la reclamante neppure si confronta.

                                         Il reclamo sarebbe quindi da respingere anche nel merito, neppure potendosi imputare al Pretore un accertamento manifestamente errato dei fatti o un’applicazione errata del diritto.

                                   6.   Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

                                         Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.

                                   7.   Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 3 gennaio 2020 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 3 gennaio 2020 alla controparte):

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.

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