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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 11.03.2020 13.2019.93

11 marzo 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·809 parole·~4 min·6

Riassunto

Il giudice decide definitivamente sull'istanza di restituzione del termine. Una pretesa violazione al riguardo va censurata con appello o reclamo proposto contro la successiva decisione di merito finale

Testo integrale

Incarto n. 13.2019.93

Lugano 11 marzo 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,    

vicecancelliera:

Locatelli  

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.13 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 27 marzo 2018 da

 CO 1   CO 2  entrambi patrocinati dall’  PA 2   

contro

 RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 350'000.oltre accessori;

e ora sul reclamo 14 novembre 2019 di RE 1 contro la decisione ordinatoria processuale 4 novembre 2019;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 27 marzo 2018 CO 2 e CO 1 hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 350'000.oltre accessori quale minor valore di una quota PPP che essa aveva loro venduto.

                                         Con risposta 22 giugno 2018 RE 1 ha postulato la reiezione della petizione.

                                  B.   Esperito il dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 4 luglio 2019, posta in calce al verbale d’audizione testimoniale, il Pretore ha, tra l’altro, assegnato alla parte attrice un termine per l’inoltro dei quesiti peritali.

                                         Con ordinanza 17 ottobre 2019 il Pretore, costatato che nel termine assegnato non erano stati presentati i quesiti peritali, ha dichiarato chiusa l’istruttoria e citato le parti per le arringhe finali. Questa decisione è stata impugnata con reclamo 25 ottobre 2019 dalla parte attrice che il 17 ottobre 2019 già aveva inoltrato alla Pretura un’istanza per la concessione di un termine suppletorio per la presentazione dei quesiti peritali. L’istanza, avversata dalla convenuta, è stata accolta dal Pretore aggiunto con decisione 4 novembre 2019. Il reclamo è quindi stato stralciato dai ruoli con decisione 11 novembre 2019 perché diventato privo d’oggetto.

                                  C.   Con reclamo 14 novembre 2019 RE 1 chiede che la decisione 4 novembre 2019 del Pretore aggiunto sia dichiarata nulla, subordinatamente annullata.

                                         Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:                 1.   L’istanza 17 ottobre 2019 con cui parte attrice ha chiesto al Pretore di assegnarle un termine suppletorio per la presentazione dei quesiti peritali è un’istanza di restituzione, retta dagli art. 148 e 149 CPC. Giusta l'art. 149 CPC il giudice decide definitivamente sulla domanda di restituzione, sicché tale norma sottrae il provvedimento così emesso alla possibilità d'impugnativa, persino in applicazione dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Di per sé quindi, la decisione sull'istanza di restituzione e la pretesa violazione dell'art. 148 CPC vanno semmai censurate nell'ambito dell'appello o del reclamo proposto contro la successiva decisione di merito finale (Merz, in: Brunner/Gasser/ Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a ed., 2016, n. 8 ad art. 149; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 149; Gozzi, in: Frei, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 149; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II ed. 2017, n. 6 ad art. 149).

                                         Per i motivi che precedono, il reclamo è inammissibile. Per quanto riguarda la pretesa nullità della decisione impugnata per il fatto che è stata pronunciata dal Pretore aggiunto in luogo del Pretore, va rilevato che la questione andava, semmai, sollevata quando il Pretore aggiunto ha assegnato alla convenuta il termine per inoltrare le osservazioni all’istanza della controparte, a quel momento essendo chiaro che l’incarto, seppure senza decisione formale, era stato trasmesso al medesimo. Sollevata solo dopo che l’istanza di restituzione è stata accolta è al limite dell’abuso e non merita protezione.

                                   2.   Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

                                         Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 14 novembre 2019 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 14 novembre 2019 alla controparte):

-     ; -      .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.

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