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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 13.11.2020 13.2019.90

13 novembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,993 parole·~15 min·2

Riassunto

Multa disciplinare a carico del legale che ha chiesto il rinvio dell'udienza di conciliazione senza un mandato di patrocinio

Testo integrale

Incarto n. 13.2019.90

Lugano 13 novembre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Lardelli e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa inc. n. CM.2019.517 (procedura di conciliazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 19 luglio 2019 da

PI 1 patrocinato dall’avv. PA 2

  contro  

PI 2 PI 3 patrocinato dall’avv. PA 1 PI 4 PI 5 PI 6 PI 7

e ora sul reclamo dell’

  RE 1

contro la decisione 28 ottobre 2019 con cui il Segretario assessore gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 300.–;

ritenuto

in fatto:                   A.   PI 4 è stato dipendente e azionista di PI 2, società a capo di un ufficio cambi di __________, il cui consiglio di amministrazione era formato da PI 3, PI 5, PI 6 e PI 7. Con questa società PI 1 afferma di avere sottoscritto il 16 luglio 2016 un “contratto d’investimento” di fr. 200'000.– con interessi annui garantiti del 7%.  

                                  B.   Nei confronti di PI 4 il 16 aprile 2019 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha promosso l’accusa per titolo di furto, riciclaggio di denaro, danneggiamento, truffa e, alternativamente, appropriazione indebita, reati commessi nell’ambito della sua attività lavorativa. RE 1 è stato designato suo difensore d’ufficio.

                                  C.   Con istanza di conciliazione 19 luglio 2019 PI 1 ha convenuto innanzi la Pretura del Distretto di Lugano PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6 e PI 7 facendo valere pretese da contratto d’investimento 16 luglio 2016 e/o pretese extracontrattuali per fr. 137'000.– oltre accessori nonché il rigetto definitivo delle opposizioni nelle esecuzioni a carico di PI 2 e PI 3.

                                  D.   Il 19 luglio 2019 le parti sono state citate all’udienza di conciliazione del 23 settembre 2019 che, su richiesta 26 luglio 2019 dell’RE 1 per conto di PI 4, è poi stata rinviata al 22 ottobre 2019.

                                  E.   Il 3 ottobre 2019 RE 1 ha comunicato al Segretario assessore di non avere un mandato di patrocinio civile. Prospettata al legale la pronuncia di una multa disciplinare giusta l’art. 128 CPC, il 24 ottobre 2019 RE 1 ha trasmesso le sue osservazioni.

                                  F.   Il 22 ottobre 2019 il Segretario assessore ha rilasciato l’autorizzazione ad agire, assenti PI 4, PI 5 e PI 3 ed esonerati dalla discussione PA 1 e PI 6.

                                  G.   Con decisione 28 ottobre 2019 il Segretario assessore ha inflitto all’RE 1 una multa disciplinare di fr. 300.– in applicazione dell’art. 128 CPC.

                                  H.   Con reclamo 7 novembre 2019 RE 1 impugna ora questa decisione e chiede che la multa disciplinare di fr. 300.– posta a suo carico sia annullata.

Non sono state raccolte osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare in applicazione dell’art. 128 cpv. 1 CPC è impugnabile mediante reclamo, per i combinati art. 128 cpv. 4 CPC e 319 lett. b cifra 1 CPC, alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

                                         Il giudizio impugnato è pervenuto al reclamante il giorno 30 ottobre 2019 (tracciamento degli invii 11 novembre 2019; doc. A al reclamo). Consegnato a mano alla cancelleria del Tribunale d’appello il 7 novembre 2019, il reclamo ossequia il termine minimo di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Tempestivo, esso risulta quindi, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   Per il Segretario assessore la multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 CPC è giustificata. La domanda di rinvio a nome e per conto di PI 4 lasciava intendere che già esisteva un mandato di patrocinio. E, la sua presenza personale non dipendeva da quel mandato, ma dalla sua detenzione e/o dal suo domicilio estero. Il Segretario assessore poi neppure era stato informato del fatto che il mandato di patrocinio era in sospeso, sicché la richiesta di rinvio era da proporre in via cautelativa, ovvero in vista dell’effettivo conferimento di quel mandato. Estrema diligenza s’imponeva pure dato il numero delle parti coinvolte. Infine una delle parti convenute non aveva potuto presenziare all’udienza rinviata, mentre la società convenuta era rimasta sprovvista dei propri organi. 

                                   4.   Giusta l’art. 128 CPC chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le convenienze o turba l’andamento della causa è punito con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 1000 franchi (cpv. 1). In caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi (cpv. 2). La scelta della sanzione è retta da logiche di proporzionalità e si fonda sull’apprezzamento del giudice, in funzione delle caratteristiche del caso concreto (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 18 ad art. 128).

                                4.1   La pronuncia di una sanzione ai sensi dell’art. 128 CPC - norma applicabile anche nella procedura di conciliazione - può ad esempio entrare in considerazione quando la contumacia di una parte perturba lo svolgimento della procedura (sentenza del TF 4A_500/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 2, pubbl. in: SJ 2017 253 segg.; DTF 141 III 265 consid. 3.2 e 4.3) oppure anche in caso di cattiva fede, o ancora di comportamento temerario, e se la parte coinvolta è stata minacciata di una tale sanzione (Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 128). Per contro, l’obbligo di comparizione personale delle parti all’udienza di conciliazione e le conseguenze procedurali della contumacia sono regolate dagli art. 204 e 206 CPC. In particolare, non è tenuto a comparire personalmente e può farsi rappresentare chi - fra l’altro - è domiciliato fuori Cantone o all’estero (art. 204 cpv. 3 lett. a CPC) e chi è impedito a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi (art. 204 cpv. 3 lett. b CPC).

                                4.2   Una multa disciplinare per turbamento dell’andamento della causa si giustifica a titolo eccezionale e impone un comportamento qualificato attivo: è tale, ad esempio, il caso di una parte che postula il rinvio dell’udienza e ingiustificatamente si astiene poi dal comparirvi (sentenza del TF 4A_500/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 2 e 3.1, pubbl. in: SJ 2017 253 segg.; DTF 141 III 265 consid. 5.1; Haldy, in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2a ed., 2019, n. 3 e 5 ad art. 128). In ogni caso, le parti devono essere state preventivamente informate del rischio di esporsi ad una sanzione secondo l’art. 128 CPC (DTF 141 III 265 consid. 5.3 e 5.4; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 128).   

                                   5.   Il reclamante afferma di avere presentato la richiesta di rinvio 26 luglio 2019 in nome e per conto di PI 4, di cui egli era difensore d’ufficio nel procedimento penale. Rileva che, nel contesto penale appunto, PI 1 si era costituito accusatore privato senza però mai formalizzare una domanda di restituzione dell’importo oggetto dell’istanza di conciliazione riguardo a cui, per finire, ogni ipotesi di reato era oltretutto decaduta (reclamo, pag. 2 nel mezzo).   

                                         La presente controversia non concerne però né il procedimento penale né il relativo patrocinio d’ufficio, di cui danno riscontro i documenti agli atti (doc. O, Q), ma il mandato di patrocinio civile. Per il Segretario assessore la richiesta di rinvio 26 luglio 2019 lasciava intendere che il reclamante era legato al suo cliente da un rapporto di patrocinio legale per la causa civile (decisione impugnata, pag. 1). E di fatto quest’ultimo aveva appunto indicato di scrivere “a nome e per conto del Signor PI 4”, e non in veste di patrocinatore d’ufficio della vertenza penale, poiché il giorno previsto per l’udienza (23 settembre 2019) era assente all’estero e non aveva possibilità di farsi sostituire. Al riguardo il reclamante ha successivamente spiegato di avere sollecitato quel rinvio “unicamente in considerazione del fatto che, qualora il Signor PI 4 mi avesse conferito mandato (estensione del mandato anche in sede civile e non solo penale), viste le numerose parti coinvolte, prima venivano avvisate del possibile o probabile rinvio e meglio era” (osservazioni 24 ottobre 2019, pag. 2), invero senza nemmeno fare i conti con l’eventualità che quel mandato gli potesse anche non essere affidato. Sicché, egli si è consapevolmente attivato alla stregua di patrocinatore civile del suo assistito, nella prospettiva e con l’auspicio di una successiva formale ratifica del mandato, e non - come pretende ora (reclamo, pag. 3 verso il basso) - con il “cappello del patrocinatore penale d’ufficio”. Perché di ciò il Segretario assessore non doveva tener conto, non è dato di capire. Giova finanche soggiungere che la pertinenza di una pretesa civile di risarcimento non decade poiché in sede penale sono venute meno delle ipotesi di reato. La censura va così respinta poiché inconsistente.

                                   6.   Il reclamante critica il Segretario assessore per avere dichiarato di non capire perché la presenza personale di una parte doveva essere associata al conferimento di un mandato di patrocinio, allorquando con ordinanza 15 ottobre 2019 già aveva riconosciuto che, data la detenzione, PI 4 era dispensato dal comparire personalmente, sancendo così l’obbligo di essere rappresentato all’udienza dal suo avvocato. Il reclamante gli imputa in sostanza di essere in contraddizione (reclamo, pag. 2 verso il basso, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto). Ma invano.

                                6.1   La partecipazione di un legale all’udienza di conciliazione per conto di una parte è senz’altro attuale nella misura in cui, dato uno dei motivi legali giusta il cpv. 3 dell’art. 204 CPC, la sua comparsa personale non è ipotizzabile. La relativa dispensa è dettata dal solo realizzarsi di una di quelle puntuali fattispecie, poco importa che la parte decida poi di conferire un mandato di patrocinio oppure no. Il diritto di farsi rappresentare resta pur sempre una facoltà di quella parte (“Non è tenuto a comparire personalmente e può farsi rappresentare […]”).

                                6.2   Con scritto 3 ottobre 2019 al Segretario assessore il reclamante ha indicato “per quanto riguarda il procedimento civile inoltrato dal Signor PI 1 nei confronti del Signor PI 4 (e altri), il sottoscritto non ha alcuna procura, né mi è stato conferito mandato di patrocinio”, e quindi di “rivolgervi direttamente al Signor PI 4”. Inoltre, riguardo al far “sapere solo in seguito se il Signor PI 4 potrà o meno essere presente” di cui alla richiesta di rinvio 26 luglio 2019, con osservazioni 24 ottobre 2019 il reclamante non ha invocato un motivo di dispensa dalla comparsa personale del suo assistito, ma ha spiegato di avere inteso sottolineare di non avere ancora conferito con il cliente e, quindi, di non sapere se questi intendesse estendere il mandato di patrocinio penale a quello di patrocinio civile. Ora, il Segretario assessore si è limitato a riconoscere che l’assenza di PI 4 dall’udienza di conciliazione era da ricondurre al suo stato detentivo rispettivamente al suo domicilio estero (decisione impugnata, pag. 1), condizioni che - come detto (sopra, consid. 6.1) - non dipendono dal mandato conferito ad un legale, che resta semmai una mera conseguenza. Così formulata la critica è quindi sprovvista di pertinenza.

                                   7.   Afferma il reclamante che la legge non prevede - come ipotizzato dal Segretario assessore - la possibilità di formulare una richiesta di rinvio cautelativa subordinata all’effettivo conferimento del mandato, che nella domanda di rinvio 26 luglio 2019 era comunque spiegato il perché, che il Segretario assessore non gli aveva chiesto alcuna spiegazione e anzi egli era stato invitato telefonicamente a pazientare in quanto bisognava attendere la notifica a tutte le parti della citazione all’udienza (reclamo, pag. 4 in basso e 5 in alto).  

                                7.1   L’argomento è pretestuoso. Per il Segretario assessore il reclamante doveva solo farlo partecipe dell’incertezza circa il conferimento del mandato di patrocinio civile, segnalando questo nella richiesta di rinvio (decisione impugnata, pag. 1 e 2). E tale argomento regge, se si pensa che l’atto di citazione 19 luglio 2019 menzionava già l’esonero giusta l’art. 204 cpv. 3 CPC di PI 4 dall’obbligo di comparsa personale, la partecipazione all’udienza del suo patrocinatore, riproduceva per esteso gli art. 204, 206 e 207 CPC, e la comminatoria di legge che “la mancata comparsa della parte che ha postulato ed ottenuto un rinvio di udienza potrà essere sanzionata con una multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 CPC (multa fino a CHF 1'000.–, riservato il cpv. 3 della norma cfr. TF 4A_510/2014 del 23 giugno 2015” (pag. 1, pag. 2 in alto e pag. 4). Sicché il reclamante era informato circa le conseguenze disciplinari che una mancata partecipazione all’udienza rinviata avrebbe comportato, assumendosi pertanto con il suo agire anche il rischio di non vedersi poi conferire il mandato di patrocinio civile dal proprio cliente.

                                7.2   Invero, a maggior ragione, visto che il processo penale era stato aggiornato per il 29/31 luglio 2019 (doc. P). In quel contesto il reclamante ha in effetti incontrato il suo cliente - quantomeno egli non pretende il contrario - e poteva quindi verificare e formalizzare il mandato di patrocinio civile in virtù di cui solo cinque giorni prima aveva sollecitato il rinvio dell’udienza. Ma in merito egli tace. Non solo. Il reclamante nemmeno pretende di aver anche solo considerato di segnalare alcunché in occasione del colloquio telefonico del 5 agosto 2019 con la funzionaria della Pretura - che lo informava appunto circa il fatto che la richiesta di rinvio era in sospeso giacché bisognava prima attendere che la citazione pervenisse a tutte le parti (reclamo, pag. 4 nel mezzo). Di modo che, anche per questo il reclamo va respinto.       

                                   8.   Per il reclamante risulta incomprensibile che a conforto della violazione dell’art. 128 CPC si affermi che il numero delle parti coinvolte imponeva di dimostrare estrema diligenza prima di postulare un rinvio d’udienza: egli rileva che proprio nell’interesse del numero delle parti egli aveva immediatamente sollecitato quel rinvio (reclamo, pag. 5 in alto). Se non che, in capo al reclamante l’estrema diligenza s’imponeva già solo a fronte dell’avvertenza contenuta nell’atto di citazione 19 luglio 2019 (pag. 4) che appunto precisava come “la mancata comparsa della parte che ha postulato ed ottenuto un rinvio di udienza potrà essere sanzionata con una multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 CPC (multa fino a CHF 1'000.–, riservato il cpv. 3 della norma cfr. TF 4A_510/2014 del 23 giugno 2015”. Ma su questo punto il reclamante sembra soprassedere. Una volta ancora il reclamo va così respinto.  

                                   9.   Infine, a detta del reclamante non gli si può imputare la mancata partecipazione all’udienza posticipata al 22 ottobre 2019 di un’altra parte convenuta - segnatamente PI 3 - e l’intervenuta dimissione degli organi societari dalla società convenuta PI 2 (reclamo, pag. 5). Resta il fatto che con scritto 21 agosto 2019 PI 3 aveva confermato la sua presenza all’udienza inizialmente prevista il 23 settembre 2019 e poi rinviata su richiesta del reclamante a nome e per conto di PI 4 (ordinanza di rinvio 22 agosto 2019). Ed è solo il 30 settembre 2019 che lo stesso PI 3 ha finanche dimissionato dalla carica di amministratore unico della società convenuta PI 2 (cfr. estratto registro di commercio nel fascicolo “corrispondenza”). E queste due parti sono state entrambe considerate dal Segretario assessore come non comparse all’udienza del 22 ottobre 2019, udienza a cui in definitiva nemmeno PI 4 ha partecipato rendendo così inutile il rinvio che a mente del reclamante era stato postulato nel suo interesse (act. II: verbale, pag. 2). Di modo che, anche su questo punto, la critica risulta infondata.   

                                10.   In definitiva, e per tutto quanto si è detto, nel rispetto del potere di apprezzamento (sopra, consid. 4) che va riconosciuto al Segretario assessore, a fronte di una richiesta di rinvio d’udienza formulata certo sollecitamente ma, a fronte delle circostanze così descritte, in modo quantomeno incauto e prematuro oltre che inutile, la pronuncia di una multa disciplinare di fr. 300.– a carico dell’RE 1 non rileva né da un accertamento manifestamente errato dei fatti, né da un errato accertamento del diritto. E come tale non può quindi dirsi sproporzionata. Si aggiunga che della minaccia della multa disciplinare (reclamo, pag. 5 in basso) il reclamante è stato avvertito contestualmente all’atto di citazione 19 luglio 2019 (sopra, consid. 7.1 e 8) e ancora con ordinanza 15 ottobre 2019 (pag. 1 in basso), a seguito di cui egli ha formulato le proprie osservazioni.      

                                11.   Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita nella soglia minima di fr. 100.–, ritenuto un valore di causa di fr. 300.–. Non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 7 novembre 2019 dell’RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 100.– restano a suo carico.

                                   3.   Notificazione:

–     .  

                                         Comunicazione:

                                         – alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         – ;

                                         – ;

                                         – ;

                                         – ;

                                         – ;

                                         – ;

                                         – .                                                                                   

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è di fr. 300.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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