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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.04.2020 13.2019.87

22 aprile 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,546 parole·~8 min·6

Riassunto

Tassazione nota professionale del gratuito patrocinatore. Obbligo di motivazione della decisione quando, in presenza di un conteggio particolareggiato, il giudice si scosta dai limiti tariffali e stralcia o riduce prestazioni che reputa ingiustificate

Testo integrale

Incarto n. 13.2019.87

Lugano 22 aprile 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente,    

vicecancelliera:

Locatelli  

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2019.20 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 11 giugno 2019 da

PI 2 rappr. da RA 1 patr. dall’ PA 2   contro   PI 1 patr. dall’ RE 1

e ora sul reclamo 31 ottobre 2019 dell’avv. RE 1 contro la decisione 22 ottobre 2019 con cui il Pretore aggiunto ha tassato la sua nota professionale 21 ottobre 2019;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 11 giugno 2019 PI 2 ha promosso un’azione di mantenimento nei confronti di PI 1, postulando nel contempo l’adozione di provvedimenti cautelari e il beneficio del gratuito patrocinio.

                                         Il convenuto, con osservazioni 6 settembre 2019 ha aderito parzialmente alle domande dell’attrice, chiedendo di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

                                         Con decisione 17 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha posto entrambe le parti al beneficio dell’assistenza giudiziaria, il convenuto con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1.

                                  B.   L’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura in data 21 ottobre 2019 la nota professionale inerenti le sue prestazioni svolte a favore del convenuto, dove ha esposto una retribuzione complessiva di fr. 5'921.13, di cui fr. 5'400.- di onorario, fr. 97.80 di spese e fr. 423.33 di IVA.

                                  C.   Con decisione 22 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale, riconoscendo al rappresentante legale una retribuzione complessiva di fr. 4'264.90, di cui fr. 3'600.- di onorario, fr. 360.- di spese e fr. 304.90 di IVA.

                                  D.   Con reclamo 31 ottobre 2019 l’avv. RE 1 insorge contro la citata tassazione e ne chiede la riforma nel senso di riconoscergli integralmente la nota d’onorario.

                                         Le parti in causa non sono state chiamate a esprimersi.

Considerando

in diritto:                 1.   La legge non indica il rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l’indennità dovuta all’avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio. Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122). In quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello.

                                1.1   In virtù del compito che è chiamato a svolgere, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però un punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1, 26 maggio 2016 5A_120/2016, 26 febbraio 2016 5D_4/2016 consid. 1.1, 4 gennaio 2016 4A_382/2015 consid. 2.1). In tal senso, essa non può definirsi una decisione finale o parte della decisione finale. Sicché, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra 8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

                                1.2   Per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella valida in regime di gratuito patrocinio. La decisione impugnata, notificata il giorno 22 ottobre 2019 di modo che, rimesso alla posta il 31 ottobre 2019, da questo punto di vista il gravame risulta senz’altro tempestivo e ammissibile.

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   Il reclamante lamenta, tra l’altro una carenza di motivazione della decisione, atteso che il Pretore aggiunto si è limitato a ritenere ammissibile un massimo di 20 ore di attività del legale, senza spiegare perché le ore esposte (in totale 30) sarebbero eccessive.

                                3.1   In ossequio ai requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale (la legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria non si sospinge oltre tali presupposti), ai fini di una decisione l’autorità può limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull’esito del giudizio. Essenziale è che l’interessato possa capire perché l’autorità abbia deciso in un sen­so piuttosto che in un altro e che la giurisdizione di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b). Se in materia di ripetibili la decisione con cui un giudice fissa l’ammontare dell’indennità non dev’essere necessariamente motivata, per lo meno ove non si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF 111 Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2), in presenza di un conteggio particolareggiato il giudice che intende scostarsene deve invece motivare almeno brevemente i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità superiore con sufficiente cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale 1P.85/2005 del 15 marzo 2005, consid. 2.1 con riferimenti). Tale giurisprudenza può senz’altro applicarsi, per analogia, anche alla retribuzione dei patrocinatori d’ufficio.

                                3.2   L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Gli sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC).

                                          Nella fattispecie, il Pretore aggiunto ha così motivato la decisione: "che il dispendio massimo ammissibile può essere stabilito in 20 ore lavorative a fr. 180.- l’ora (Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili)”. Invano si cercano nella decisione impugnata indizi che permettano di stabilire dove e per quale motivo il giusdicente abbia ritenuto il dispendio di tempo esposto dal legale eccedere lo stretto necessario. In mancanza di tali indicazioni, non solo il destinatario si è trovato nell’impossibilità di contestare partitamente la decisione di tassazione, ma nemmeno questa Camera è in grado di verificare se l’opinione del primo giudice possa essere condivisa.

                                    4.   La decisione va pertanto annullata. Diversamente da quanto postulato dal ricorrente in via principale, questa Camera non procede alla tassazione della nota d’onorario, essendo necessario rinviare l’incarto alla Pretura affinché emani una nuova decisione, debitamente motivata. Dato l’esito della procedura, le spese di giudizio sono poste a carico del Cantone. Al ricorrente sono assegnate congrue ripetibili.

                                   5.   La controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione 22 ottobre 2019 del Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona è annullata.

                                          §    Gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto affinché emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Le spese di giudizio in fr. 200.- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale rifonderà al ricorrente fr. 300.– di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-      .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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