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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 27.02.2020 13.2019.85

27 febbraio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,618 parole·~13 min·6

Riassunto

L'obbligo di cauzione per spese ripetibili è sempre e soltanto in capo all'attore principale o all'attore riconvenzionale. Divieto di nuovi mezzi di prova in sede di reclamo. Interpello

Testo integrale

Incarto n. 13.2019.85

Lugano 27 febbraio 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2014.43 (azione creditoria domanda riconvenzionale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 19 febbraio 2014 da

RE 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro  

 CO 1  patrocinata dall’ PA 1    

e ora sul reclamo 28 ottobre 2019 di RE 1 contro la decisione 15 ottobre 2019 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di prestazione di una cauzione per le spese ripetibili;

ritenuto

in fatto:                   A.   RE 1 si occupa - in via diretta o tramite società controllate - di commercio tramite internet (e-commerce) e fornitura di servizi connessi con il commercio elettronico, principalmente in punto a prodotti cosmetici e/o correlati a marchio proprio o di terzi. CO 1 è una nota blogger italiana specializzata nel campo del make-up e della cosmetica, attività che svolge tramite pubblicazione di propri video su un suo canale Youtube, conduzione di trasmissioni televisive e collaborazioni con vari marchi e brand.

                                         Con contratto di prestazione di servizi del 12 settembre 2011, CO 1 si è impegnata nei confronti di RE 1 in veste di direttore artistico, dietro corresponsione di provvigioni, pagamenti in denaro rispettivamente quote societarie.

                                  B.   Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 19 febbraio 2014 RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano la condanna di CO 1 a pagarle Euro 2'195'000.– oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2012 quale risarcimento danni per inadempienza contrattuale. In via subordinata ha chiesto il corrispettivo pagamento di fr. 2'653'755.– oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2012.

                                  C.   Con risposta 20 giugno 2014 CO 1 ha postulato la reiezione della petizione. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice a versarle Euro 50'000.– oltre accessori e, in via cautelare, che sia fatto divieto all’attrice di utilizzare, rispettivamente fatto obbligo di eliminare ogni contenuto, riferibile a nome, immagine e logo a lei appartenenti.

                                  D.   Nel successivo scambio di allegati le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e richieste. All’udienza delle prime arringhe del 3 giugno 2015 è seguita l’ordinanza delle prove il 16 giugno 2015 e l’avvio dell’istruttoria.

                                         Con decisione dell’assemblea degli azionisti 20 settembre 2016 RE 1 è stata posta in liquidazione.

                                  E.   Nel frattempo, in parziale accoglimento di un’istanza 12 dicembre 2014 di RE 1, con decisione 15 aprile 2015 il Pretore aggiunto ha ordinato all’attrice riconvenzionale di versarle una cauzione per spese ripetibili di fr. 7'000.–, pena lo stralcio dai ruoli della causa.

                                  F.   Il 26 agosto 2019 RE 1 ha chiesto che sia fatto obbligo a CO 1 di prestare un’ulteriore cauzione per spese ripetibili di almeno fr. 43'250.–, richiesta avversata da quest’ultima con risposta 12 settembre 2019. Con replica spontanea 18 settembre 2019 RE 1 ha confermato la sua richiesta, che in via subordinata ha limitato a fr. 8'250.–. Nella duplica spontanea 26 settembre 2019 CO 1 ha rilevato l’inammissibilità della domanda subordinata.

                                  G.   Con decisione 15 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda 26 agosto 2019 di RE 1 chiedente il versamento di una cauzione processuale (dispositivo n. 1).

                                  H.   Con reclamo 28 ottobre 2019 RE 1 chiede di annullare il dispositivo n. 1 di questa decisione e di rinviare la causa alla Pretura per nuovo giudizio, riconfermando la sua istanza datata 26 agosto 2019.

                                         La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.

                                    I.   Parallelamente, con istanza 5 luglio 2019 CO 1 ha a sua volta chiesto di obbligare RE 1 a prestare una cauzione per spese ripetibili di almeno fr. 98'738.40, subordinatamente di almeno fr. 49'369.20. L’istanza è stata parzialmente accolta con decisione 15 ottobre 2019. Il relativo reclamo 28 ottobre 2019 di RE 1 è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2019.86).

Considerando

in diritto:                 1.   Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg. CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Notificata il giorno 16 ottobre 2019, essa è pervenuta alla reclamante l’indomani (doc. A al reclamo; estratto tracciamento degli invii 30 ottobre 2019). Sicché, consegnato a mano alla cancelleria del Tribunale d’appello lunedì 28 ottobre 2019 (timbro in originale sulla prima pagina), il gravame è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC) e da questo punto di vista senz’altro ammissibile.

                                   2.   L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

                                         Scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16, n. 28).

                                   4.   Il Pretore aggiunto ha evidenziato che, in virtù del domicilio della reclamante negli Stati Uniti, le condizioni poste dall’art. 99 cpv. 1 lett. a CPC erano in sé date. Non ha comunque ritenuto fossero dati i presupposti per ordinare una nuova cauzione in aggiunta a quella già precedentemente stabilita in fr. 7'000.–, corrispondente ad un tasso percentuale fra quelli massimi dell’art. 11 Rtar ritenuto un valore di causa della domanda riconvenzionale di fr. 60'000.–. In particolare la reclamante non aveva spiegato cosa giustificasse il superamento di quell’importo, l’istruttoria avendo riguardato la raccolta di documenti, soprattutto per rogatorie, senza quindi necessitare di un ruolo attivo delle parti. Nemmeno aveva provato il preteso importo di oltre fr. 10'000.– versato al proprio patrocinatore, quanto di questo si riferiva alla domanda principale e quanto alla domanda riconvenzionale. Irrilevante poi il raffronto con il suo anticipo di fr. 23'000.– per spese processuali della domanda principale.

                                   5.   La reclamante afferma che il rischio di recupero difficoltoso e problematico dei costi di una causa è un fattore intrinseco alla causa medesima qualunque situazione si prospetti. A suo modo di vedere il rischio è identico - e non minore - sia che la causa sia promossa contro un convenuto residente nello stesso paese oppure in uno stato estero (reclamo, pag. 3). Il domicilio negli USA di CO 1 aveva giustificato la cauzione di fr. 7'000.– stabilita con decisione 15 aprile 2015, e non poteva quindi ora legittimare un rifiuto di un’ulteriore cauzione. Imputa pertanto al Pretore aggiunto un’applicazione errata del diritto.

                                         La censura della reclamante risulta tuttavia bizzarra e pretestuosa. All’interessata pare anzitutto sfuggire che il Pretore aggiunto ha riconosciuto che, in linea di massima, in virtù del suo domicilio negli USA nessun trattato internazionale dispensava l’attrice riconvenzionale dalla prestazione di una cauzione per spese ripetibili. Non a caso ha richiamato la decisione processuale 15 aprile 2015 con cui le aveva già imposto una cauzione di fr. 7'000.– a fronte di un valore di causa di fr. 60'000.– per la domanda riconvenzionale appunto. Quale convenuta riconvenzionale (e non di attrice principale), la reclamante sopportava il rischio d’incasso di quelle ripetibili dovute da CO 1 - nel suo ruolo di attrice riconvenzionale (e non di convenuta principale) - laddove la domanda riconvenzionale fosse stata respinta. Obbligato a pagare la cauzione restando in effetti sempre e soltanto l’attore (principale o riconvenzionale), indipendentemente dal quesito a sapere per quale ragione gli competa tale posizione (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 99). E in sostanza anche di ciò la decisione impugnata dà atto (decisione impugnata, pag. 2 verso l’alto). Sotto questo profilo pertanto, non si ravvisa né un’iniqua e imprecisa valutazione e men che meno un’errata applicazione del diritto. La relativa censura va così respinta.

                                   6.   Per la reclamante il Pretore aggiunto le ha imputato a torto di non avere provato di avere corrisposto al proprio patrocinatore più di fr. 10'000.–, tale circostanza essendo stata da lei allegata in sede di replica spontanea 18 ottobre 2019 (reclamo, pag. 4). La prova non era nuova, sicché nemmeno l’art. 326 cpv. 1 CPC impediva di produrre con il reclamo la relativa nota professionale attestante un complessivo esborso per patrocinio di addirittura fr. 16'000.– (reclamo, pag. 5).

                                         La censura si rivela però, una volta di più, ai limiti del pretesto. Non solo l’onere di allegazione dei fatti spetta alle parti, bensì anche l’onere della prova circa quegli stessi fatti e quindi la tempestiva produzione e offerta dei relativi mezzi (cfr. art. 150 e 152 CPC). Ora, la reclamante non pretende di avere prodotto quella nota professionale davanti al Pretore aggiunto, ammettendo anzi implicitamente di non averlo fatto. Trattasi quindi, a non avere dubbi, di un mezzo di prova nuovo, quand’anche riconducibile ad un fatto già allegato dall’interessata. La procedura in esame essendo quella di reclamo, torna a tutti gli effetti applicabile il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC (non per contro l’art. 317 CPC). Si aggiunga che a fronte di un’oggettiva carenza di prova, nemmeno il rinvio alla sentenza del Tribunale federale pubblicata quale DTF 139 III 466 soccorre a ben vedere la reclamante. Sicché la nota professionale che accompagna il reclamo quale doc. B va estromessa dall’incarto, con conseguente inammissibilità della relativa censura e, quindi, del reclamo.  

                                   7.   La reclamante soggiunge invero che il Pretore aggiunto doveva richiedere la produzione di quel documento, una volta rilevatane l’assenza e avvalersi dello strumento dell’interpello per fugare ogni suo dubbio circa il fatto che era inteso provare (reclamo, pag. 5 in basso e 6). Ma invano.

                                         Per il Pretore aggiunto non solo la reclamante non aveva provato di avere già corrisposto più di fr. 10'000.– al proprio patrocinatore come asserito in sede di replica spontanea del 18 ottobre 2019, ma nemmeno aveva tentato di distinguere quanto di tale importo era riferibile all’impegno profuso per l’azione principale e quanto all’azione riconvenzionale (decisione impugnata, pag. 3). La sua argomentazione risulta quindi lineare e risoluta, e non lascia davvero scorgere alcuna parvenza di incertezza e dubbio in capo al primo giudice. Inoltre, con riferimento al primo punto valgono le considerazioni di cui già si è detto (sopra, consid. 6), mentre sul secondo la reclamante nemmeno si preoccupa di prendere posizione. Si ricordi per il resto che, comunque sia, non compete al giudice, tramite lo strumento dell’interpello, sollecitare un completamento probatorio e sanare delle negligenze processuali delle parti (Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 56). Una volta ancora il reclamo è così sprovvisto di ogni fondamento.

                                   8.   Rileva ad ogni modo la reclamante che la mancata produzione della citata nota professionale nulla avrebbe chiarito di più rispetto a quanto già non chiarisse la moltitudine di scritti scambiati tra le parti e l’accelerazione avuto dalla causa in appena 5 mesi, nonostante la fase istruttoria non fosse ancora iniziata. Andava poi considerato che le sue spese necessarie e di rappresentanza professionale fino a gennaio 2019 assommavano a fr. 40'000.–, e che alla Pretura aveva anticipato spese processuali per fr. 23'000.– (reclamo, pag. 6 e 7). La reclamante conclude riproducendo l’esatta trascrizione di parti della replica spontanea 18 ottobre 2019. Senza successo.

                                         Per il Pretore aggiunto la reclamante non aveva spiegato cosa giustificasse la nuova cauzione e il superamento di onorario rispetto alla cauzione stabilita in fr. 7'000.–, soprattutto visto che l’istruttoria era consistita nell’assunzione di soli documenti - segnatamente tramite rogatorie esperite negli Stati Uniti - dove le parti non avevano avuto un ruolo attivo. E le obiezioni della reclamante non sovvertono questa sua considerazione, ritenuto che una volta ancora non fanno il benché minimo distinguo tra iniziative giudiziarie e costi di patrocinio riferibili all’azione principale e iniziative giudiziarie e costi di patrocinio riferibili all’azione riconvenzionale. È in effetti riguardo a quest’ultimo punto che, se del caso, la reclamante doveva sostanziare la pertinenza della sua critica e della sua istanza 26 agosto 2019. Ma, come già evidenziato (sopra, consid. 7), così non è stato. Parimenti dicasi per la pretesa spesa di rappresentanza di complessi fr. 40'000.– sostenuta fino a gennaio 2019. Mentre il primo giudice ha rapportato alla sola domanda principale l’anticipo di fr. 23'000.– di spese processuali. Infine, a differenza di quanto pretende la reclamante, la mera trascrizione di passaggi contenuti in allegati di causa non è costitutiva di un confronto critico con la motivazione pretorile, da cui l’inammissibilità delle relative argomentazioni.

                                   9.   Tutto ciò considerato la decisione impugnata non è costitutiva né di un accertamento manifestamente errato dei fatti né di un’errata applicazione del diritto imputabili al Pretore aggiunto. Per quanto ammissibile, il reclamo va così respinto.  

                                         Le spese processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 400.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.    

                                10.   Il reclamo non pone questioni di principio ed è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Per quanto ammissibile, il reclamo 28 ottobre 2019 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 28 ottobre 2019 alla controparte):

–      ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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