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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 25.02.2020 13.2019.82

25 febbraio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,781 parole·~9 min·6

Riassunto

Semplificazione del processo. Rinvio della trattazione della domanda riconvenzionale, in parte corrispondente all'eccezione di compensazione. Escluso un pregiudizio difficilmente riparabile

Testo integrale

Incarto n. 13.2019.82

Lugano 25 febbraio 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.24 (azione creditoria procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 29 gennaio 2018 da

CO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

 RE 1  patrocinato dall’  PA 1   

e ora sul reclamo 14 ottobre 2019 di RE 1 contro la decisione 1° ottobre 2019 con cui il Pretore ha semplificato il processo, limitandolo all’azione principale e rinviando la trattazione della domanda riconvenzionale;

ritenuto

in fatto:                   A.   RE 1 è il promotore dell’operazione immobiliare “__________” che prevedeva l’edificazione di otto ville unifamiliari sulla particella n. __________ RFD di __________ di sua proprietà e da esso costituita in proprietà per piani (PPP da n. __________ a __________). CO 1 si è occupata dell’esecuzione di diverse opere, sottoscrivendo vari contratti per la fornitura e posa di scale esterne, fornitura e posa di porta tende, fornitura e posa di parapetti e corrimani e fornitura e posa di pavimenti in legno, opere queste ultime rilevate dalla ditta __________.

                                  B.   Con petizione 29 gennaio 2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di Euro 109'250.– (pari a fr. 116'523.85) oltre interessi e IVA per fornitura e posa di scale esterne, di fr. 386'150.– oltre interessi e IVA per fornitura e posa di pavimenti in legno, di Euro 188'804.26 (pari a fr. 202'886.23) oltre interesse e IVA per fornitura e posa di parapetti (tutti importi questi che beneficiano di una garanzia bancaria in sostituzione di un’ipoteca legale), di Euro 138'880.20 (pari a fr. 158'792.02) oltre interessi e IVA per realizzazione di parapetti e corrimani su misura, di Euro 31'500.– (pari a fr. 36'013.95) oltre interessi e IVA per realizzazione di porta tende, e di Euro 11'303.03 (pari a fr. 12'922.75) oltre interessi e IVA per fornitura e posa scala.

                                         In sostanza CO 1 afferma che RE 1 l’aveva ingiustificatamente allontanata dal cantiere impedendole l’accesso. Rivendica pertanto il pagamento del lavoro fino a quel momento svolto e del materiale già predisposto a tale scopo.

                                  C.   Con risposta 24 agosto 2019 RE 1 ha rilevato di avere dovuto sciogliere ogni rapporto di collaborazione il 20 gennaio 2016 per atteggiamento anticontrattuale della società attrice, contestando ogni e qualsiasi pretesa da lei avanzata. I costi e i danni sopportati per le sue inadempienze contrattuali, per ultimare opere incompiute, per rimediare a errori e difetti, ecc., erano quantificabili in almeno fr. 590'139.36. Dedotti fr. 311'260.39 di opere non eseguite, il saldo a favore della convenuta si attestava a fr. 278'878.97. A questo erano poi da aggiungere fr. 52'212.60 per difetti imputabili all’attrice per il cantiere di __________. Sicché la sua pretesa, valutabile in almeno fr. 331'091.57, compensava senz’altro la pretesa dell’attrice, quantificabile al massimo in fr. 12'577.71 e Euro 22'645.16. In via riconvenzionale il convenuto ha quindi chiesto la condanna dell’attrice a versargli un risarcimento di fr. 331'091.57.

                                  D.   Con replica e risposta riconvenzionale 14 gennaio 2019 CO 1 ha confermato le sue richieste e ha postulato la reiezione della domanda riconvenzionale del convenuto. Con duplica e replica riconvenzionale 3 maggio 2019 RE 1 ha ribadito il suo punto di vista. Parimenti ha fatto CO 1 con duplica riconvenzionale 6 giugno 2019.

                                  E.   All’udienza per le prime arringhe del 10 luglio 2019 le parti, confermate le rispettive domande e argomentazioni hanno notificato i propri mezzi di prova.

                                  F.   Con decisione 1° ottobre 2019 il Pretore, richiamato l’art. 125 CPC, ha limitato il processo all’azione principale, rinviando la trattazione della domanda riconvenzionale che sarebbe stata trattata una volta definitivamente evasa l’azione principale (dispositivo n. 1). Il primo giudice ha quindi ordinato l’allestimento di un rapporto intermedio peritale - ad opera dell’ing. __________ (dispositivo n. 4) - per chiarire i lavori e la relativa mercede eseguiti dall’attrice, in funzione dei parametri contrattuali da loro stipulati (dispositivo n. 2). Ha quindi rinviato a dopo la consegna del rapporto intermedio la decisione sugli altri mezzi di prova (dispositivo n. 3).

                                  G.   Con reclamo 14 ottobre 2019 RE 1 impugna ora la citata decisione limitatamente al dispositivo n. 1 e ne chiede l’annullamento. A suo modo di vedere il processo non deve continuare limitatamente all’azione principale bensì insieme anche all’azione riconvenzionale, visto che entrambe si basano sui medesimi fatti e i rapporti di dare/avere tra le parti costituiscono un tema unico e inscindibile.

                                         L’attrice non è stata invitata a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Tema del reclamo è il dispositivo n. 1 della decisione 1° ottobre 2019 che dispone la semplificazione del processo giusta l’art. 125 CPC. Trattasi di una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC) impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

                                         Il giudizio impugnato, notificato il 2 ottobre 2019, è pervenuto al reclamante l’indomani. Spedito lunedì 14 ottobre 2019 il gravame risulta tempestivo in applicazione dell’art. 142 cpv. 3 CPC e, da questo punto di vista, ammissibile.  

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                         Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato con una decisione di merito.

                                   3.   Il reclamante individua il suo pregiudizio difficilmente riparabile nel fatto di avere contestato tanto i pretesi saldi quanto la pretesa complessiva dell’attrice, opponendo a eventuali pretese che le fossero state riconosciute il suo credito sia in via riconvenzionale sia, in ogni caso, a titolo di compensazione (reclamo, pag. 3 n. 6). Ora, se un saldo positivo gli fosse riconosciuto l’azione principale verrebbe respinta, ma al riguardo il giudizio definitivo giungerebbe solo dopo anni. Altri anni ancora richiederebbe la trattazione della domanda riconvenzionale - appunto posticipata dal Pretore - e quindi anche una sentenza definitiva di condanna (reclamo, pag. 3 n. 7). Pertanto sarebbe senz’altro verosimile che la decisione pretorile sia suscettibile di ritardare notevolmente il corso della procedura e, quindi, costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile in capo al reclamante.

                                3.1   Ma a torto. Sostiene il reclamante che l’esame posticipato della domanda riconvenzionale lo pregiudica in modo difficilmente riparabile poiché, in sostanza, si traduce in attesa forzata e annosa di una decisione di condanna dell’attrice a risarcirgli almeno fr. 331'091.57 o parte di questi. L’argomento è però inconsistente oltre che fuorviante. Diversamente da quanto pretende l’interessato, la dilatazione dei tempi di progressione del procedimento non è di principio sufficiente a confortare l’esistenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 80 ad art. 319). A maggior ragione visto che egli contestualizza tale attesa in prospettiva di decisione di una condanna dell’attrice. Sicché l’argomento cade nel vuoto.

                                3.2   Vero è che la pretesa riconvenzionale corrisponde a quella che il reclamante ha opposto in (parziale) compensazione alla pretesa principale dell’attrice. Questi due concetti vanno però mantenuti distinti fra di loro, l’eccezione di compensazione traducendosi in un mero strumento di difesa mentre la pretesa compensante avanzata in via riconvenzionale è uno strumento di contrattacco (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 9 ad art. 224). Ciò detto, sarebbe semmai la mancata decisione sull’eccezione di compensazione - sollevata appunto dal reclamante a estinzione del proprio debito - costitutiva di pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC in capo a quest’ultimo (Frei, in: Berner Kommentar, ZPO, Band I, 2012, n. 28 ad art. 125; Zellweger-Gutknecht, in: Berner Kommentar, OR, Allgemeine Bestimmung, Das Erlöschen der Obligation, Verrechnung, Art. 120-126 OR, 2012, n. 143 ad Vorbemerkungen zu Art. 120-126). La decisione di posticipare l’esame della domanda riconvenzionale all’evasione in modo definitivo della causa principale, invece, non priva affatto il reclamante della possibilità di far valere in via di eccezione il diritto alla compensazione riconosciutogli dal diritto materiale federale. Limitare il processo all’azione principale significa limitare la decisione alla pretesa principale e all’eccezione di compensazione per quanto necessaria ad estinguerla. Il Pretore non si può in effetti esimere dal trattare la compensazione per quanto utile a respingere l’azione principale (III CCA 13.2015.64 del 18 novembre 2015 consid. 6), impregiudicata poi la necessità, per quanto ancora necessario, di istruire in un secondo tempo la pretesa compensante per quanto in esubero e per quanto l’attore riconvenzionale ne mantenga la richiesta.

                                3.3   Ne consegue che, in assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame proposto avverso il dispositivo n. 1 della decisione 1° ottobre 2019 è inammissibile. L’esito odierno rende inutile entrare nel merito delle censure sollevate dal reclamante riguardo ad un preteso accertamento manifestamente errato dei fatti e ad un’errata applicazione del diritto.

                                   4.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

                                   5.   Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).  

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 14 ottobre 2019 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 14 ottobre 2019 alla controparte):

–      ; –     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Considerato il valore litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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