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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.01.2020 13.2019.80

7 gennaio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,421 parole·~12 min·4

Riassunto

È finale la decisione che respinge la domanda di restituzione dei termini presentata allo scopo di far riaprire una procedura già chiusa dall'autorità di conciliazione o dal giudice di prima istanza. A dipendenza del valore litigioso è impugnabile con appello o reclamo

Testo integrale

Incarto n. 13.2019.80

Lugano 7 gennaio 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello              

composta dei giudici:

Walser, presidente, Lardelli e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa inc. n. 073/2019-Ov dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest promossa in data 19 giugno 2019 da

 RE 1  RE 2  entrambi patrocinati dagli avv.   PA 1      

contro  

CO 1  patrocinata dall’avv.     

e ora sull’appello 27 settembre 2019 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 29 agosto 2019 con cui l’Ufficio di conciliazione ha respinto la loro istanza di restituzione dei termini 29 luglio 2019;

ritenuto

in fatto:                   A.   La CO 1 ha concesso in locazione a RE 2 un locale ad uso negozio sito nell’__________ a __________. Il contratto 26 marzo 2010 prevedeva l’inizio della locazione il 1° aprile 2010 e un canone di locazione di fr. 12'000.- annui, pagabile in due rate semestrali anticipate.

                                         Il 22 maggio 2019 la locatrice ha inviato a RE 2 la disdetta del contratto di locazione con effetto al 1° gennaio 2020, utilizzando il modulo ufficiale.

                                  B.   Con “opposizione” 19 giugno 2019, inviata all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest (in seguito UC), RE 1 si è opposto alla disdetta, chiedendo in pari tempo una protrazione della locazione per il periodo di 6 anni.

                                  C.   Con ordinanza 21 giugno 2019 l’UC ha citato RE 2 e CO 1 all’udienza dell’11 luglio 2019.

                                         Con istanza 28 giugno 2019 RE 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza, invocando le esigenze della sua attività commerciale e chiedendo di essere convocato possibilmente lunedì o mercoledì dopo le 17.45. Con ordinanza 1° luglio 2019 l’UC ha respinto la domanda di rinvio rilevando che “… le udienze di conciliazione vengono svolte celermente, chiedendo una presenza massima di 30 minuti”.

                                         Con istanza 1° luglio 2019 CO 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza “possibilmente a fine agosto”, domanda respinta dall’UC con ordinanza 2 luglio 2019.

                                         Con istanza 5 luglio 2019 CO 1 ha nuovamente chiesto il rinvio dell’udienza. Con ordinanza di medesima data l’istanza è stata accolta e l’udienza rinviata a giovedì 25 luglio 2019.

                                  D.   All’udienza 25 luglio 2019 è comparsa unicamente la parte convenuta. Constatata l’assenza dell’istante, l’UC ha considerato ritirata l’istanza e l’ha stralciata dai ruoli.

                                  E.   Con reclamo 2 agosto 2019 RE 1 e RE 2 hanno postulato l’annullamento della decisione di stralcio chiedendo la fissazione di una nuova udienza di conciliazione e di tenere in sospeso il reclamo in attesa di una decisione sull’istanza di restituzione dei termini nel frattempo inoltrata all’UC.

                                  F.   L’istanza di restituzione 29 luglio 2019 di RE 1 è stata respinta dall’UC con decisione 29 agosto 2019. Con appello 27 settembre 2019 RE 1 e RE 2 hanno impugnato la decisione in oggetto, postulandone l’annullamento, chiedendo che l’UC sia “tenuto ad accogliere l’istanza di restituzione … e fissare una nuova conciliazione che tenga conto della disponibilità delle parti, in particolare di quella del signor RE 1”.

                                         L’appello non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in diritto:                 1.   RE 1 e RE 2 hanno inoltrato reclamo contro la decisione di stralcio della procedura di conciliazione e appello contro la decisione di respingere l’istanza di restituzione dei termini. Gioverà statuire dapprima sull’appello ritenuto che, in caso di accoglimento dello stesso, il reclamo diverrebbe privo d’oggetto. Il reclamo sarà poi evaso con decisione separata.

                                   2.   Giusta l’art. 149 CPC il giudice decide definitivamente sulla domanda di restituzione, sicché tale norma sottrae il provvedimento dalla possibilità d’impugnativa, persino in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Di per sé quindi, la decisione 29 agosto 2019 con cui l’UC ha respinto l’istanza di restituzione e la pretesa violazione dell’art. 148 CPC vanno semmai censurate nell’ambito dell’appello o del reclamo proposto contro la successiva decisione di merito finale. Il Tribunale federale ha nondimeno riconosciuto quale decisione finale quella che respinge la domanda di restituzione dei termini ogni qual volta la citata restituzione mira a far riaprire una procedura già chiusa dall’autorità di conciliazione o dal giudice di prima istanza. In un siffatto contesto, l’esclusione di ogni via di ricorso in applicazione dell’art. 149 CPC non può quindi essere opposta alla parte che ha postulato la restituzione del termine e che se l’è vista respingere (DTF 139 III 478 consid. 6.3). Di conseguenza, in questo caso, la parte richiedente si potrà avvalere di un rimedio di diritto, a dipendenza del valore litigioso (art. 308 cpv. 2 CPC) dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) o del reclamo (art. 319 lett. a CPC).

                                   3.   Con atto 19 giugno 2019 RE 1 si è opposto alla disdetta del contratto di locazione notificatagli dalla CO 1 chiedendo la protrazione del contratto per il periodo di sei anni. Constatata l’assenza ingiustificata dell’istante all’udienza di conciliazione del 25 luglio 2019, la procedura è stata stralciata il medesimo giorno. L’appellante insorge ora contro la decisione con cui l’UC gli ha negato la restituzione del termine per partecipare a quell’udienza di conciliazione. Ai sensi della citata prassi, tale pronuncia configura una decisione finale impugnabile con appello giusta l’art. 308 segg. CPC, visto il valore litigioso superiore a fr. 10'000.–. Trattandosi di procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. c CPC), l’appello è proponibile nel termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Per quanto concerne la competenza, l’appello è trattato dalla terza Camera civile, già chiamata ad occuparsi del pregresso reclamo contro il decreto di stralcio.

                                   4.   La decisione impugnata è giunta nelle mani degli appellanti il 30 agosto 2019. Il gravame, consegnato alla cancelleria del Tribunale il 27 settembre 2019, è quindi tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

                                   5.   Per l’art. 310 CPC, con il rimedio dell’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto (lett. a) e l’errato accertamento dei fatti (lett. b).

                                   6.   L’art. 148 CPC stabilisce che ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (cpv. 1). La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, art. 148, n. 5), ritenuto comunque che, se vi è già stata pronuncia da parte del giudice, la restituzione dev’essere chiesta al più tardi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione (cpv. 3). L’istanza di restituzione va presentata all’autorità avanti alla quale era pendente il procedimento nell’ambito del quale vi è stata l’inosservanza del termine.

                                6.1   L’udienza di conciliazione si è tenuta il 25 luglio 2019. L’istanza di restituzione dei termini, datata 29 luglio 2019 e pervenuta all’UC il 31 luglio 2019, rispetta quindi il termine di 10 giorni dell’art. 148 CPC ed è quindi tempestiva.

                                6.2   L’UC ha respinto l’istanza di restituzione dopo aver constatato che né RE 1, né la RE 2 si erano presentati all’udienza di conciliazione malgrado che le parti fossero state regolarmente convocate e rilevato che le conseguenze della mancata comparsa erano state indicate nell’ordinanza di convocazione del 21 giugno 2019, mentre le successive ordinanze sulle istanze di rinvio non erano atte a modificare tale indicazione. L’UC ha quindi ritenuto che, in difetto del requisito dell’assenza di colpa, l’istanza era da respingere. La parte appellante sostiene di non aver mai dichiarato di non voler comparire all’udienza, ma di averne chiesto il rinvio - non concessole - e di fissarla in un altro giorno, compatibilmente con la sua attività commerciale, ciò che costituisce un motivo grave per il quale il rinvio avrebbe dovuto essere concesso.

                                         Va qui rilevato che le udienze sono fissate dall’UC tendo conto della propria organizzazione e della propria agenda. Di principio sono poi le parti a doversi adeguare, organizzandosi in modo da poter partecipare all’udienza, ritenuto che su richiesta tempestiva la comparizione può essere rinviata per sufficienti motivi (art. 135 CPC). RE 1 aveva chiesto di rinviare l’udienza e di fissarla “… possibilmente lunedì o mercoledì dopo le 17.45 …”, per evitare di dover chiudere il negozio. Stante il motivo addotto a sostegno della richiesta e rilevato che l’udienza sarebbe durata al massimo 30 minuti, la decisione 1° luglio 2019 dell’UC di rifiutare il rinvio dell’udienza non rileva certo da un eccesso o da un abuso del potere d’apprezzamento. La decisione di non rinviare l’udienza regge quindi alle critiche degli appellanti.

                                6.3   La parte appellante sostiene che nelle ordinanze 1° luglio e 5 luglio 2019 non era indicato che in caso di mancata comparsa all’udienza la procedura sarebbe stata stralciata dai ruoli. In buona fede essa poteva ritenere che, trattandosi di un semplice tentativo di conciliazione, già prorogato su istanza della controparte, sarebbe stato fissato un nuovo termine a essa conveniente. Nella misura in cui l’UC ha ritenuto che RE 1 doveva ritenere ancora attuali le conseguenze della mancata comparsa indicate nella citazione del 21 giugno 2019 ma non più contenuta nelle successive decisioni sulle domande di rinvio, la decisione impugnata sarebbe arbitraria.

                                         La citazione 21 giugno 2019 per l’udienza di conciliazione attirava esplicitamente “… l’attenzione delle parti sulle disposizioni procedurali applicabili … e in particolare sulle conseguenze della mancata comparizione”. Nella misura in cui la parte appellante sostiene che, trattandosi di un semplice tentativo di conciliazione essa poteva in buona fede ritenere che in caso di sua assenza si sarebbe proceduto a una nuova convocazione, la sua affermazione stride in modo manifesto proprio con il principio della buona fede che essa medesima invoca. Per quale motivo poi le avvertenze contenute nella convocazione all’udienza relative proprio alle udienze di conciliazione - avrebbero perso la propria validità per il solo fatto che l’UC ha successivamente deciso tre istanze di rinvio senza rinnovare le avvertenze, gli appellanti non lo spiegano.

                                6.4   La parte appellante sostiene che le sarebbe semmai addebitabile solo una colpa lieve per la mancata comparsa, sicché l’UC avrebbe negato a torto l’esistenza delle premesse per la restituzione, ritenuto anche che la mancata comparsa era dovuta a un oggettivo sovraccarico di lavoro e di conseguenza la sua assenza non poteva essere considerata ingiustificata.

                                         Nell’istanza di restituzione (istanza 29 luglio 2019, pag. 2) RE 1 aveva indicato quale motivo per la mancata presenza all’udienza “un oggettivo sovraccarico lavorativo (l’ondata di caldo … ha fatto aumentare i turisti a lago in modo importante obbligandomi a fuori orari) ...”. La sua assenza non era quindi dovuta né a impossibilità oggettiva - non essendovi in concreto motivi di forza maggiore o altri all’origine della mancata partecipazione all’udienza - né a impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o a un errore scusabile. Non si è qui in presenza di un’inavvertenza, bensì della scelta di RE 1 di non chiudere il negozio per il tempo necessario per partecipare all’udienza. Egli però già sapeva che le conclamate esigenze della sua attività commerciale non erano state considerate rilevanti, o comunque insufficienti per giustificare il rinvio dell’udienza, ciò che gli era stato comunicato dall’UC con l’ordinanza 1° luglio 2019. Egli non può quindi sostenere che la colpa per la mancata partecipazione all’udienza è lieve. L’appello va quindi respinto.

                                6.5   Per quanto concerne le considerazioni esposte dagli appellanti in punto alla validità della disdetta, le stesse esulano dal contesto del presente gravame, il cui oggetto è unicamente la questione se, diversamente da quanto deciso dall’UC, siano dati gli estremi per ammettere l’istanza di restituzione dei termini proposta da RE 1.

                                   7.   Gli appellanti si dolgono di un errato accertamento dei fatti da parte dell’UC, che avrebbe ignorato che RE 1 è subentrato nel contratto di locazione a titolo personale con la ditta individuale __________ di RE 1, ciò con il beneplacito della convenuta che trasmetteva tutte le comunicazioni al suo domicilio privato. L’UC si è tuttavia limitato a costatare che “… RE 1 di per sé non disponesse della facoltà di organo formale iscritto a RC della conduttrice RE 2 …”, ma ha comunque citato la medesima per l’udienza di conciliazione, considerandola parte in causa sulla scorta del contratto di locazione, ciò senza peraltro che RE 1, che ha ricevuto l’atto per la società, abbia sollevato eccezioni di sorta. La questione di sapere se il contratto di locazione sia stato ripreso da RE 1 personalmente è questione di merito e non è qui rilevante, l’UC non avendo deciso la questione, che neppure rientrava nelle sue competenze.

                                   8.   Il procedimento di conciliazione in materia di locazione e di affitto di locali commerciali è gratuito (art. 113 CPC). La gratuità del procedimento non si estende alla procedura di ricorso (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Losanna 2019, pag. 77 segg.). Di conseguenza, le spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 150.– in applicazione degli art. 5 e 17 della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) – considerato il valore di fr. 72'000.– (pari al canone di locazione per la durata di 6 anni di protrazione) – e tenuto conto della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), sono poste a carico degli appellanti, soccombenti, in solido.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   L’appello 27 settembre 2019 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali dell’appello di fr. 150.- sono poste a carico di RE 2 e di RE 1 in solido.

                                   3.   Notificazione (unitamente all’appello 27 settembre 2019 alla controparte):

- ; - .  

                                         Comunicazione alla Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

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