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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 27.01.2020 13.2019.79

27 gennaio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,889 parole·~9 min·5

Riassunto

Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale in materia di prove in procedura di assunzione di prove a titolo cautelare a sé stante. Rischio di pregiudizio difficilmente riparabile escluso

Testo integrale

Incarto n. 13.2019.79

Lugano 27 gennaio 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2017.5812 (assunzione di prove a titolo cautelare - procedura sommaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 8 novembre 2017 da

  CO 1     CO 2    CO 3    CO 4  tutti patrocinati dall’avv.  PA 2   

contro

RE 1  patrocinata dall’avv.  PA 1 

  PI 1,

e ora sul reclamo 23 settembre 2019 di RE 1 contro la decisione 11 settembre 2019 con cui il Pretore aggiunto ha dato atto della conclusione della procedura di assunzione di prove a titolo cautelare;

ritenuto

in fatto:                   A.   CO 1 e CO 2 sono proprietari della particella n. __________ RFD __________ rispettivamente usufruttuari della particella n. __________ RFD __________, quest’ultima di proprietà delle loro figlie CO 3 e CO 4. PI 1 è stata incaricata della fornitura e posa in opera di pavimenti e gradini in legno presso i due immobili abitativi (Casa A e Casa B, per complessivi 6 appartamenti) in corso di edificazione sui citati fondi. RE 1 è produttrice della colla utilizzata per la posa di tali rivestimenti in legno.

                                         Con istanza 8 novembre 2017 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno convenuto in giudizio PI 1 e RE 1 chiedendo l’assunzione a titolo cautelare di una perizia volta ad accertare i difetti esistenti nei pavimenti in legno degli appartamenti facenti parte dei citati immobili, le loro cause, gli interventi da eseguire per la loro eliminazione e i relativi costi.

                                  B.   Con decisione 24 gennaio 2018 il Pretore aggiunto ha disposto l’allestimento di una perizia a futura memoria avente per oggetti i pavimenti in parchetto postati negli immobili di proprietà degli istanti.

                                  C.   Il 16 febbraio 2018 è stato nominato a perito giudiziario B__________, incaricato di evadere i quesiti peritali così come stabiliti con decisione 7 febbraio 2018. Il referto peritale è stato consegnato il 13 agosto 2018, completato poi dal relativo referto di delucidazione del 9 gennaio 2019.

                                  D.   Nel frattempo con decisione 22 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha formalizzato l’accordo raggiunto dalle parti all’udienza di discussione 21 giugno 2018 nel senso di affidare alla __________ gli interventi di carotaggio e l’analisi chimico-fisica del betoncino. Con decisione 16 luglio 2018 è quindi stato designato S__________, ingegnere presso il relativo Istituto __________, incarico che è poi stato formalmente assegnato il 24 gennaio 2019. Il suo referto peritale è stato prodotto il 12 aprile 2019.

                                  E.   Il 2 maggio 2019 RE 1 ha chiesto la ricusazione del perito S__________ e, in via subordinata, la delucidazione e/o completamento della sua perizia. Tali richieste sono state avversate con osservazioni 24 maggio 2019 da PI 1 e con osservazioni 28 maggio 2019 da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4.

                                  F.   Con decisione 31 luglio 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di ricusazione del perito S__________. In parziale accoglimento dell’istanza di delucidazione e/o completamento del suo referto peritale, il primo giudice ha formulato due ulteriori quesiti peritali.

                                  G.   Con scritto 10 settembre 2019 il perito incaricato ha indicato di non trovare soluzione per dare risposta alle due domande di delucidazione e/o completamento così sottopostegli. Di conseguenza con decisione processuale 11 settembre 2019, dato atto delle spiegazioni contenute in questa presa di posizione del perito S__________, il Pretore aggiunto ha dichiarato conclusa la procedura di assunzione di prove a titolo cautelare.

                                  H.   Con reclamo 23 settembre 2019 RE 1 si aggrava contro quest’ultima decisione e ne chiede la riforma nel senso di rinviare la causa al Pretore aggiunto per il completamento dei fatti nei punti essenziali, ossia fornire una risposta alle due domande di delucidazione e/o completamento della perizia di cui alla decisione processuale del 31 luglio 2019.

                                         Gli istanti e PI 1 non sono stati invitati a formulare osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione 11 settembre 2019 è stata emessa nell’ambito di un procedimento di assunzione di prova a titolo cautelare giusta l’art. 158 CPC, cui tornano applicabili le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 2) e più in generale la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC).

                                1.1   Con la decisione impugnata il Pretore aggiunto ha dato atto dell’impossibilità dichiarata dal perito giudiziario ing. S__________ di rispondere, allo stato della scienza e della tecnica, ai due quesiti di delucidazione e completamento sottopostigli con ordinanza 2 settembre 2019 (act. XXXII) - precedentemente definiti con ordinanza 31 luglio 2019 (sopra, consid. F) - e ha di conseguenza disposto la conclusione della procedura di assunzione di prove a titolo cautelare. La decisione in esame non si esprime tuttavia sulle spese giudiziarie del procedimento, e non può quindi ancora essere considerata alla stregua di una decisione finale. Pertanto la decisione processuale del primo giudice va trattata quale disposizione ordinatoria processuale in materia di prove ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (a contrario sentenza TF 4A_421/2018 dell’8 novembre 2018 consid. 4 e 7, citata in Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., versione e-book al 1° maggio 2019, n. 114 ad art. 158; IIICCA 13.2014.108 del’8 gennaio 2015 consid. 1; sentenza del TF 4A_ 248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.3 con riferimenti), impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG). 

                                1.2   Trattandosi di disposizione ordinatoria processuale, emessa in procedura sommaria, il reclamo va proposto nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione 11 settembre 2019 del Pretore aggiunto è pervenuta alla reclamante l’indomani, 12 settembre. Consegnato a mano il 23 settembre 2019 alla cancelleria del Tribunale d’appello, il reclamo è tempestivo in applicazione dell’art. 142 cpv. 3 CPC e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi - quale quello concreto - non espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato con una decisione di merito.

                                   3.   La reclamante non accenna minimamente ad un’ipotesi di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Essa si limita a precisare che “in assenza di risposte tecnicamente valide ai quesiti sub a) e b)” - ovvero a quelli cui il perito afferma non poter dare evasione - “fondamentali per stabilire le cause dello scollamento del parquet, la perizia condotta dall’ing. __________ non è di alcuna utilità in una causa prova a futura memoria né tantomeno in una eventuale causa di merito” (reclamo, pag. 6 n. 9).

                                3.1   Ora, la procedura di assunzione di prove a titolo cautelare non ha per tema quello di giudicare materialmente sui diritti o obblighi delle parti, ma solo quello di constatare o apprezzare una certa fattispecie. Il giudice non decide sul ben fondato della pretesa di merito, e non procede ad un esame delle probabilità di successo di quelle che sono le rivendicazioni materiali di colui che ne ha fatto richiesta. E l’assunzione di una prova cautelare “fuori dal processo di merito” non priva come tale le parti del diritto di chiederne una nuova amministrazione al giudice di merito, rispettivamente di chiederne il completamento o ancora di chiedere l’amministrazione di altri mezzi di prova che si rivelassero necessari (DTF 143 III 113 consid. 4.4.1, 142 III 40 consid. 3.1.3; Trezzini, op. cit., n. 93 a 96 ad art. 158): starà poi a quel giudice - evidentemente dopo essersi determinato sulla pertinenza di tali richieste ed avere proceduto alla loro assunzione - di apprezzare liberamente l’insieme delle risultanze probatorie del procedimento cautelare e di merito (Trezzini, op. cit., n. 95 ad art. 158).

                                3.2   In concreto, la reclamante non pretende il contrario, e nemmeno ipotizza un’oggettiva impossibilità a che quei due quesiti di delucidazione della perizia possano eventualmente essere evasi nel contesto della futura causa di merito, dandosi il caso rivolgendosi ad un altro perito visto e considerato che per quanto gli competeva l’ing. S__________ ha giustificato i motivi per i quali non gli era possibile rispondervi. E questo esclude a priori un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.

                                   4.   In assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame proposto avverso la disposizione ordinatoria processuale 11 settembre 2019 è inammissibile.

                                         A mero titolo aggiuntivo, giova ad ogni modo rilevare che il Pretore aggiunto ha solo dato atto di quanto asserito dal perito - pacificamente cognito della materia su cui era chiamato ad esprimersi - dichiaratosi impossibilitato allo stato della scienza e della tecnica ad evadere la richiesta di delucidazione e/o completamento. E mal si vede perché di ciò si dovrebbe dubitare. Sicché, di primo acchito, anche il preteso rimprovero di accertamento manifestamente errato e incompleto dei fatti sarebbe comunque risultato infondato.

                                   5.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 350.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle controparti.

                                   6.   Il presente reclamo, richiamata la procedura sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 23 settembre 2019 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 350.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 23 settembre 2019 alle altre parti):

–      ; –      ; – .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 360'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

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