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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.01.2020 13.2019.61

7 gennaio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,640 parole·~8 min·6

Riassunto

Il decreto di stralcio per mancata comparizione dell'attore all'udienza di conciliazione è una disposizione ordinatoria processuale. È dato il requisito pregiudizio se la mancata entrata nel merito del reclamo comporta l'impossibilità definitiva di impugnare la disdetta del contratto di locazione

Testo integrale

Incarto n. 13.2019.61

Lugano 7 gennaio 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Lardelli e Olgiati  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa inc. n. 073/2019-Ov dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest promossa in data 19 giugno 2019 da

 RE 1  RE 2   entrambi patrocinati dagli avv.   PA 1   

contro  

CO 1  patrocinata dall’avv.     

e ora sul reclamo 2 agosto 2019 di RE 1 e RE 2 contro il decreto di stralcio emesso dall’Ufficio di conciliazione in data 25 luglio 2019;

ritenuto

in fatto:                   A.   La CO 1 ha concesso in locazione a RE 2 un locale ad uso negozio sito __________, in __________ a __________. Il contratto 26 marzo 2010 prevedeva l’inizio della locazione il 1° aprile 2010 e un canone di locazione di fr. 12'000.- annui, pagabile in due rate semestrali anticipate.

                                         Il 22 maggio 2019 la locatrice ha inviato a RE 2 la disdetta del contratto di locazione con effetto al 1° gennaio 2020, utilizzando il modulo ufficiale.

                                  B.   Con “opposizione” 19 giugno 2019, inviata all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest (in seguito UC), RE 1 si è opposto alla disdetta, chiedendo in pari tempo una protrazione della locazione per il periodo di 6 anni.

                                  C.   Con ordinanza 21 giugno 2019 l’UC ha citato RE 2 e CO 1 all’udienza dell’11 luglio 2019.

                                         Con istanza 28 giugno 2019 RE 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza, invocando le esigenze della sua attività commerciale e chiedendo di essere convocato possibilmente lunedì o mercoledì dopo le 17.45. Con ordinanza 1° luglio 2019 l’UC ha respinto la domanda di rinvio rilevando che “… le udienze di conciliazione vengono svolte celermente, chiedendo una presenza massima di 30 minuti”.

                                         Con istanza 1° luglio 2019 CO 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza “possibilmente a fine agosto”, domanda respinta dall’UC con ordinanza 2 luglio 2019.

                                         Con istanza 5 luglio 2019 CO 1 ha nuovamente chiesto il rinvio dell’udienza. Con ordinanza di medesima data l’istanza è stata accolta e l’udienza rinviata a giovedì 25 luglio 2019.

                                  D.   All’udienza 25 luglio 2019 è comparsa unicamente la parte convenuta. Constatata l’assenza dell’istante, l’UC ha considerato ritirata l’istanza e l’ha stralciata dai ruoli.

                                  E.   Con reclamo 2 agosto 2019 RE 1 e RE 2 hanno postulato l’annullamento della decisione di stralcio chiedendo la fissazione di una nuova udienza di conciliazione e di tenere in sospeso il reclamo in attesa di una decisione sull’istanza di restituzione dei termini nel frattempo inoltrata all’UC. Con osservazioni 25 novembre 2019 la parte convenuta ha postulato la reiezione del reclamo.

                                  F.   L’istanza di restituzione 29 luglio 2019 di RE 1 è stata respinta dall’UC con decisione 29 agosto 2019. Con appello 27 settembre 2019 RE 1 e RE 2 hanno impugnato la decisione in oggetto, postulandone l’annullamento.

                                         L’appello non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in diritto:                 1.   RE 1 e RE 2 hanno inoltrato reclamo contro la decisione di stralcio della procedura di conciliazione e appello contro la decisione di respingere l’istanza di restituzione dei termini. La Camera ha dapprima statuito sull’appello, ritenuto che, in caso di accoglimento dello stesso, il presente reclamo sarebbe divenuto privo d’oggetto. Con separata decisione odierna l’appello è stato respinto, sicché è ora da evadere il reclamo.

                                   2.   Il decreto di stralcio 25 luglio 2019 emesso per mancata comparizione della parte attrice in applicazione dell’art. 206 cpv. 1 CPC è una decisione ordinatoria processuale, impugnabile con reclamo in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (sentenza TF 4A_131/2013 consid. 2.2.2.2) nel termine di 10 giorni.

                                         La decisione impugnata è giunta nelle mani dei reclamanti il 27 luglio 2019. Il gravame, rimesso alla posta il 2 agosto 2016, è quindi tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

                                   3.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                         Nel caso concreto il requisito pregiudizio è dato, poiché la mancata entrata nel merito del reclamo comporterebbe l’impossibilità definitiva per i reclamanti di impugnare la disdetta del contratto di locazione. Si può quindi entrare nel merito del gravame.

                                   4.   Giusta l’art. 206 cpv. 1 CPC, se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.

                                4.1   La parte reclamante sostiene che, stralciando la procedura per la mancata comparsa di RE 1 all’udienza, l’UC le ha impedito di esercitare i propri diritti. Rileva che RE 1 non è cognito di diritto e non era consapevole del fatto che la sua presenza all’udienza era obbligatoria né che la sua assenza avrebbe comportato lo stralcio della procedura. La decisione 1° luglio che respingeva la sua istanza di rinvio, così come le successive decisioni del 2 e del 5 luglio sulle domande di rinvio della parte convenuta, neppure contenevano le comminatorie in caso di mancata comparsa.

                                         Vero è che le decisioni sulle istanze di rinvio dell’udienza non indicano le conseguenze della mancata comparsa. La parte reclamante però neppure si confronta con la decisione impugnata, nella quale l’UC ha rilevato che l’indicazione delle conseguenze in caso di mancata comparizione era contenuta nell’ordinanza 21 giugno 2019 con cui le parti erano state citate all’udienza, ordinanza che i reclamanti non sostengono di non aver compreso. Per quale motivo poi le avvertenze contenute nella convocazione all’udienza avrebbero perso la propria validità per il solo fatto che l’UC ha dapprima respinto due istanze di rinvio per poi accogliere la terza richiesta, i reclamanti non lo spiegano. La censura, carente nella motivazione, si rivela inconsistente.

                               4.2.   A mente dei reclamanti l’assenza della parte istante non poteva essere considerata ingiustificata, avendo RE 1 indicato i motivi che gli impedivano di presenziare all’udienza in un giorno diverso dal lunedì e mercoledì, motivi che l’UC avrebbe considerato arbitrariamente non validi.

                                         Con l’istanza di rinvio 28 giugno 2019 RE 1 aveva postulato “… di poter ricevere una convocazione se possibile lunedì, mercoledì dopo le 17.45” per non dover chiudere il negozio, non essendovi alcuno che lo poteva sostituire. L’UC non ha concesso il rinvio, rilevando che le udienze si tenevano solo il mattino dei giorni di martedì e giovedì e che l’udienza avrebbe avuto una durata massima di 30 minuti. Quando l’UC ha concesso il rinvio - accogliendo la seconda istanza di CO 1 - non vi è stata alcuna reazione da parte della RE 2 o di RE 1. Inoltre, l’UC aveva indicato chiaramente che “… ulteriori rinvii dell’udienza verranno concessi unicamente per motivi gravi o per impegni improrogabili assunti anteriormente il ricevimento della presente comunicazione. La domanda di rinvio dovrà inoltre essere trasmessa tempestivamente e l’impedimento suffragato”. In siffatta situazione e rilevato che con l’ordinanza 21 giugno 2019 le parti erano state rese attente delle conseguenze in caso di mancata comparsa all’udienza, la parte reclamante non poteva attendere inattiva che si svolgesse l’udienza e confidare in una nuova convocazione. Ciò tanto più che essa sapeva che il dover chiudere il negozio il tempo necessario per partecipare all’udienza era un motivo che l’UC non aveva considerato rilevante, e comunque insufficiente per giustificare il rinvio dell’udienza, sicché non è dato di capire perché il medesimo motivo sarebbe ora sufficiente per rendere giustificata la mancata presenza. Va poi rilevato che, comunque sia, RE 1 neppure era impossibilitato a partecipare all’udienza, la sua assenza non essendo dovuta a forza maggiore o fattori estranei bensì alla sua scelta di non chiudere il negozio il tempo necessario per partecipare all’udienza stessa.

                                         Per i motivi esposti, il reclamo è respinto.

                                   5.   Il procedimento di conciliazione in materia di locazione e di affitto di locali commerciali è gratuito (art. 113 CPC). La gratuità del procedimento non si estende alla procedura di ricorso (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Losanna 2019, pag. 77 segg.). Di conseguenza, le spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 150.– in applicazione dell’art. 14 della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e tenuto conto della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti, in solido. Non si assegnano ripetibili (art. 113 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 2 agosto 2019 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali del reclamo di fr. 150.- sono poste a carico di RE 2 e di RE 1 in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-      ; - .  

                                         Comunicazione alla Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

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