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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.11.2019 13.2019.59

4 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,600 parole·~13 min·4

Riassunto

Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Esclusa una situazione di indigenza in capo alla richiedente. Esistenza di sostanza mobiliare. Spesa sostenibile anche tramite pagamenti rateali sull'arco di un anno rispettivamente un anno e mezzo

Testo integrale

Incarto n. 13.2019.59

Lugano 4 novembre 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CM.2019.376/SE.2019.226 (procedura di conciliazione/azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa - rispettivamente - con istanza 27 maggio 2019 e con azione 27 giugno 2019 da

 RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

contro  

  CO 1    

e ora sul reclamo 12 luglio 2019 di RE 1 contro la decisione 2 luglio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha respinto le sue istanze di gratuito patrocinio 27 maggio 2019 (inc. n. SO.2019.2776) e 27 giugno 2019 (inc. n. SO.2019.3091);

ritenuto

in fatto:                   A.   Dalla relazione tra RE 1, domiciliata a __________, e CO 1, domiciliato in Italia a __________, sono nate L__________ e A__________. La madre e le due figlie hanno vissuto a __________ con il padre nella casa di proprietà di quest’ultimo. A marzo 2019 la madre insieme alle due figlie è rientrata in Svizzera trasferendosi ad __________, dove dal 1° aprile 2019 ha preso domicilio.

                                  B.   Con istanza di conciliazione 27 maggio 2019 RE 1 ha chiesto a CO 1 il pagamento di contributi di mantenimento per le due figlie in base ai parametri delle Raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo. L’istante ha altresì postulato la concessione del gratuito patrocinio con l’assistenza legale dello Studio legale __________. L’autorizzazione ad agire è stata rilasciata il 26 giugno 2019.

                                  C.   Con petizione 27 giugno 2019 RE 1 ha convenuto CO 1 innanzi alla medesima Pretura rivendicando, già in via cautelare, il pagamento dei contributi di mantenimento per le figlie. Ha poi rinnovato la domanda di gratuito patrocinio, inclusa la rappresentanza dello Studio legale __________. Con osservazioni 18 luglio 2019 il convenuto si è opposto alla petizione.

                                  D.   Intanto, con decisione unica del 2 luglio 2019 il Pretore aggiunto ha negato, sia per la procedura di conciliazione sia per la susseguente procedura di merito, il beneficio del gratuito patrocinio all’interessata in quanto non indigente.

                                         Con reclamo 12 luglio 2019 RE 1 contesta questa decisione e ne chiede la riforma nel senso di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio come postulato.

                                         Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

                                  E.   All’udienza del 6 settembre 2019 le parti hanno infine raggiunto un accordo sui contributi di mantenimento per le figlie. Il 9 settembre 2019 il Pretore aggiunto ha omologato il citato accordo e stralciato dai ruoli la causa.

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

                                         La decisione impugnata, notificata il 2 luglio 2019, è pervenuta alla reclamante il giorno 4 luglio 2019 (doc. A: copia busta d’intimazione e copia estratto “Tracciamento degli invii”). Consegnato a mano alla cancelleria del Tribunale d’appello il giorno 12 luglio 2019, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   Per l’art. 117 CPC che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

                                3.1   È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

                                3.2   Il gratuito patrocinio è sussidiario rispetto agli obblighi di mantenimento e di assistenza dei genitori verso i figli minorenni dedotti dal diritto di famiglia e possono finanche includere l’anticipo di costi giudiziari resisi necessari per la tutela dei loro interessi (decisione del Tribunale federale 5A_606/2018 del 13 dicembre 2018 consid. 5.2 con riferimenti, 5A_617/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 5.3; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 13a ad art. 117; Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE- Kommentar, 2a ed., 2016, n. 34 ad art. 117). Della disponibilità finanziaria dei genitori va quindi tenuto conto (decisione del Tribunale federale 5A_606/2018 del 13 dicembre 2018 consid. 5.2 con riferimenti, 5A_617/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 5.3). In sostanza il figlio minorenne viene considerato indigente se entrambi i genitori lo sono (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 47 ad art. 117).

                                   4.   Il Pretore aggiunto ha stabilito in fr. 3'860.– il reddito mensile netto disponibile in capo alla reclamante, tredicesima mensilità inclusa. Rilevata la scarsità delle allegazioni circa il fabbisogno personale mensile, il primo giudice ha stabilito una cifra di fr. 2'500.– comprensiva di fr. 1'350.– di minimo vitale, fr. 440.– di quota parte della pigione e spese accessorie, fr. 250.– stimati di premio assicurazione malattia, fr. 304.85 di rata mensile leasing auto, fr. 100.70 di RC auto e fr. 28.10 di assicurazione economia domestica e RC. Il Pretore aggiunto ha inoltre evidenziato che l’interessata era titolare di un conto privato soci presso __________ il cui saldo al 31 marzo 2019 assommava a fr. 40'547.66. Date queste premesse, egli ha escluso che in capo alla reclamante fosse dato il presupposto dell’indigenza.

                                   5.   La reclamante obietta di avere prodotto tutta la necessaria documentazione a comprova delle sue entrate e delle sue spese, e quindi del fatto che era sprovvista dei mezzi finanziari per far fronte all’azione di mantenimento (reclamo, pag. 3 n. 4). Nondimeno, sotto questo profilo, l’interessata non formula puntuali critiche alle poste e modalità di calcolo di reddito e fabbisogno così come operate dal primo giudice. Di modo che, non v’è motivo per ritenere che le cifre così come quantificate dal primo giudice siano frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Sicché, al riguardo, il reclamo è infondato.

                                   6.   Rileva invero la reclamante che nel suo fabbisogno personale mensile il Pretore aggiunto non ha conteggiato affatto quello delle due figlie, stabilito in base ai parametri fissati dalle Raccomandazioni di Zurigo (reclamo, pag. 4 n. 5). Va tuttavia rilevato che, in assenza di una comunione domestica di entrambi i genitori con i propri figli, il fabbisogno del genitore che ha la custodia dei figli impone un calcolo a sé stante rispetto a quello dei figli (Bühler, op. cit., n. 142 e n. 208 ad art. 117). Non solo. Le necessità dei figli vanno ancora adeguate ai loro effettivi e reali bisogni, dovendosi pertanto escludere a priori una trasposizione tout court di valori generici e standardizzati che fanno astrazione delle particolarità del caso specifico. E, di fatto, la reclamante al riguardo non spende una parola limitandosi a richiamare le citate Raccomandazioni di Zurigo. Si aggiunga peraltro che i citati parametri sono finanche comprensivi di assegni familiari e/o prestazioni di mantenimento versate da terzi (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 9; ICCA inc. n. 11.2012.10 del 20 ottobre 2014 consid. 7a) di cui, per quanto effettivamente percepite (inc. n. CM.2019.376/ SE.2019.226: act. I, pag. 7 n. 8), va pure tenuto conto. Su questo punto però la reclamante tace. A fronte di tutto ciò, la critica della reclamante, generica ed aleatoria, si rivela così inconsistente.

                                   7.   Afferma ancora la reclamante che, volendo limitare in fr. 1'400.– il fabbisogno di entrambe le due figlie, il suo reddito non basterebbe comunque a coprire il proprio fabbisogno personale e quello delle bambine (reclamo, pag. 4 n. 6). Se non che, evocata per la prima volta con il reclamo e a fronte di una decisione di diniego di gratuito patrocinio, oltretutto senza spendere particolari specificazioni sulle modalità di calcolo, la cifra risulterebbe come tale inammissibile per effetto dell’art. 326 cpv. 1 CPC. Sia come sia, andrebbe ancora altresì chiarito il tema di eventuali assegni familiari e/o altre prestazioni di mantenimento versate da terzi (sopra, consid. 6). Si volesse, ad ogni modo, finanche computare il fabbisogno delle figlie di fr. 1'400.– a motivo che il padre non versa al momento contributi di mantenimento alla madre e fare così astrazione dell’eccedenza mensile di fr. 1'360.– accertata dal Pretore aggiunto e che qui per quanto detto (sopra, consid. 4 e 5) - trova conferma, non sarebbero comunque dati gli estremi per ravvisare una situazione di indigenza.

                                   8.   Il Pretore aggiunto ha in effetti accertato l’esistenza di un conto privato bancario detenuto dalla reclamante e che al 31 marzo 2019 presentava un saldo di fr. 40'547.66.

                                8.1   La reclamante sostiene di dover attingere a detto conto per far fronte ai bisogni suoi e delle bambine, che però, per quanto si è detto (sopra, consid. 7), in base ai dati disponibili e a un giudizio di verosimiglianza risultano sostanzialmente coperti dal reddito mensile conseguito dalla reclamante. A fronte di un conto bancario in attivo di fr. 40'547.66 al 31 marzo 2019 e richiamato l’obbligo di mantenimento e di assistenza di un genitore verso i figli che include anche quello di anticipare rispettivamente partecipare a spese giudiziarie sorte a tutela di loro interessi (sopra, consid. 3.2), vi erano senz’altro i presupposti per ritenere che la reclamante disponesse del margine necessario per sopperire a quel momento almeno e in via provvisoria anche al costo giudiziario dell’azione di mantenimento da lei promossa in veste di sostituto processuale delle due figlie minorenni (DTF 136 III 365, 129 III 58 consid. 3.1.3). La censura si rivela così senza pertinenza.

                                8.2   L’interessata rileva che in sede di udienza il padre delle bambine aveva rivendicato la sua esclusiva proprietà di quel capitale, preannunciando già la sua intenzione di appunto agire in giudizio nei di lei confronti affinché i soldi depositati su quel conto gli fossero restituiti. A suo modo di vedere, che il Pretore aggiunto avesse negato il gratuito patrocinio a motivo dell’esistenza di quella somma capitale costituiva pertanto un accertamento manifestamente errato dei fatti (reclamo, pag. 5 n. 8). L’argomento è tuttavia fuorviante, poiché in un’ottica di mantenimento delle figlie la questione della titolarità di questo importo di denaro non ha una portata pratica. Dagli atti e fino a prova contraria risulta che il conto bancario è intestato alla reclamante (doc. R e U). E, da questo punto di vista, già si è detto che a fronte di una disponibilità quantificabile in fr. 40'547.66 quest’ultima aveva senz’altro un agio sufficientemente sostenibile per supportare il costo dell’azione promossa a tutela delle sue due figlie (sopra, consid. 8.1). D’altra parte l’obbligo di mantenimento e di assistenza, comprensivo dell’anticipo e/o partecipazione alle eventuali spese giudiziarie per i figli, vale anche in capo al padre sprovvisto della loro custodia (consid. 3.2). Sicché, alla resa dei conti, nell’ipotesi in cui si trattasse effettivamente di soldi del padre, il fatto di attingervi nell’interesse delle due figlie minorenni si tradurrebbe in sostanza in un adempimento di tale suo obbligo. Pare quindi difficile che, in siffatte circostanze, egli possa validamente rivendicare dalla madre la restituzione di importi destinati a finanziare il loro mantenimento. Non è pertanto ravvisabile un accertamento manifestamente errato dei fatti imputabile al primo giudice. La decisione impugnata resiste così alla critica.

                                8.3   La reclamante si duole infine del fatto che il padre aveva dichiarato di vincolare il versamento di un contributo di mantenimento complessivo per le figlie di Euro 1'000.– a condizione che lei restituisse il capitale depositato sul citato conto bancario (reclamo, pag. 5 n. 10). Se non che, quand’anche discutibile, la critica non è affatto pertinente e, comunque, oramai superata dall’azione di mantenimento da lei promossa quale sostituto processuale delle bambine. Una volta di più il reclamo è infondato. 

                                   9.   A titolo abbondanziale giova rilevare che l’esito odierno del reclamo non risulta arbitrario neppure alla luce del successivo accordo delle parti sui contributi di mantenimento per le figlie e del conseguente stralcio della causa di cui al decreto 6 settembre 2019 (inc. n. SE.2019.226). In effetti il padre versa alla madre fr. 650.– ciascuna per il mantenimento delle due figlie da settembre 2019, che si aggiungono agli assegni familiari di fr. 260.– ognuna direttamente percepiti dalla madre. Dal canto suo il Pretore aggiunto ha rinunciato al prelievo di tasse di giustizia e spese per premiare lo sforzo conciliatorio delle parti, motivo per cui la richiesta di gratuito patrocinio concerne solo l’onorario del patrocinatore legale della reclamante. Premessa la redazione dell’istanza di conciliazione (11 pagine) e lo svolgimento della relativa udienza, l’azione di mantenimento che è seguita ha visto la presentazione dell’atto iniziale in esatta copia dell’istanza di conciliazione e la partecipazione al dibattimento del 6 settembre 2019. Nel complesso la prevedibile spesa pare così senz’altro sostenibile anche ipotizzando un pagamento a rate di fr. 300.– mensili sull’arco di un anno, rispettivamente fr. 200.– sull’arco di un anno e mezzo (cfr. Trezzini, op. cit., n. 32 seg. ad art. 117).   

                                10.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e già anticipate dalla reclamante qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), restano a suo carico. Non si pone la questione delle ripetibili non essendo state chieste osservazioni.

                                11.   Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 12 luglio 2019 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 300.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 12 luglio 2019 alla controparte):

–      ; –     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 1000 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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