Incarto n. 13.2019.38
Lugano 20 luglio 2020/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OA.2004.127 (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 24 novembre 2004 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 6 maggio 2019 di RE 1 contro la decisione 25 aprile 2019 con cui il Pretore ha invitato la convenuta a produrre un documento;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 24 novembre 2004 RE 1 ha promosso azione di divorzio nei confronti della moglie, chiedendo lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle relative conseguenze accessorie del divorzio.
Con risposta 27 giugno 2005 CO 1 ha proposto di respingere la petizione, chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio.
B. Con sentenza 17 maggio 2013 il Pretore si è pronunciato sulle domande delle parti e ha sciolto il matrimonio per divorzio e deciso sulle relative conseguenze accessorie.
Impugnata da entrambe le parti, la decisione è stata parzialmente confermata con sentenza 9 dicembre 2015 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, che ha nondimeno rinviato l’incarto al primo giudice affinché statuisse nuovamente in merito alla liquidazione del regime dei beni, all’indennità adeguata giusta l’art. 124 cpv. 1 CC per CO 1 e al contributo alimentare da lei rivendicato dopo il divorzio.
Con sentenza 30 gennaio 2017 il Tribunale federale ha respinto, rispettivamente ha dichiarato inammissibile, i ricorsi in materia civile presentati da entrambe le parti.
C. Nel luglio 2014 CO 1 aveva inoltrato una domanda di prestazioni AI. Con decisioni 23 novembre 2017 e 13 dicembre 2017 l’Ufficio dell’assicurazione invalidità cantonale (in seguito: Ufficio AI) le ha riconosciuto ¼ di rendita dal 1° settembre 2014, aumentato a rendita intera dal 1° dicembre 2014 al 1° settembre 2016, data dalla quale è stata ridotta a un quarto. Su ricorso dell’interessata, con sentenza 26 novembre 2018 il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Tribunale d’appello ha annullato le menzionate decisioni e rinviato gli atti all’amministrazione affinché si pronunciasse nuovamente sul diritto di CO 1 ad una rendita dopo il 1° settembre 2016, fermo restando il suo diritto ad almeno un quarto di rendita dal 1° settembre 2014 e ad una rendita intera dal 1° dicembre 2014 sino al 31 agosto 2016.
D. Con ordinanza 25 aprile 2019, stabilito che il calcolo dell’eventuale contributo alimentare per CO 1 dipendeva da tutte le sue fonti di reddito e la conseguente necessità di attendere la definizione del suo grado di invalidità da parte dell’Ufficio AI, il Pretore ha invitato l’interessata a produrre non appena disponibile la relativa decisione e, in un secondo tempo, i documenti attestanti le rendite di primo e di secondo pilastro che le spettavano.
E. Con reclamo 6 maggio 2019 RE 1 chiede ora di annullare questo provvedimento e di far ordine al Pretore di accertare subito presso la relativa cassa pensione l’importo della rendita AI a favore di CO 1 (ammontante al momento a ¼), retroattivamente dalla concessione del diritto e futura, come da sua istanza 5 aprile 2019.
Con osservazioni 15 giugno 2020 CO 1 si rimette al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il cui art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 24 novembre 2004, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC), riservati i temi oggetto degli art. 407a, 407b e 407c CPC.
2. Dal canto suo l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, ciò che vale non solo per le decisioni che pongono fine al procedimento o incidentali, bensì anche per ogni altra decisione processuale segnatamente le decisioni ordinatorie processuali. L’ammissibilità delle impugnazioni deve di conseguenza essere esaminata in applicazione del sistema d’impugnazione del CPC svizzero.
3. Il Pretore ha stabilito che CO 1 deve dapprima produrre, quando ne sarà in possesso, la decisione dell’Ufficio di assicurazione invalidità cantonale che definisce il suo grado di invalidità e in seguito la documentazione attestante le rendite di primo e secondo pilastro che le spettano. La decisione, che disciplina l’ordine di assunzione delle prove, è una decisione ordinatoria processuale giusta gli art. 124 e 154 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è di principio impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile. Con il reclamo, incentrato invero sull’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile - presupposto necessario per l’ammissibilità del gravame -, il reclamante non contesta la necessità di assumere le prove in questione e neppure rileva l’esistenza di un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, sostenendo invece che il mancato immediato accertamento della rendita da parte della Cassa Pensione __________ a favore di CO 1 è costitutivo di ritardata giustizia. Seppure all’origine del preteso diniego di giustizia v’è una decisione ordinatoria processuale, il reclamo è quindi fondato sull’art. 319 lettera c CPC. Ne discende che la trattazione dello stesso sarebbe di competenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lettera a cifra 8 LOG) e non della terza Camera civile, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lettera c cifra 2 LOG.
4. Il reclamo per ritardata giustizia giusta l’art. 319 lettera c CPC non è soggetto a termini e può essere inoltrato in ogni momento, a parte nei casi dove il ritardo sia dovuto a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell’art. 321 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1).
4.1 La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il giorno 26 aprile 2019. Rimesso alla posta il giorno 6 maggio 2019, il reclamo è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile. Il gravame è stato poi notificato alla controparte il 2 giugno 2020, e ricevuto l’indomani. Spedite lunedì 15 giugno 2020, anche le osservazioni sono di per sé tempestive per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC.
5. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre nei casi non espressamente previsti dalla legge - quale è la decisione in materia di prove in genere e, in particolare, quella di ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 229 CPC - il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Dev’essere un rischio concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato con una decisione di merito.
5.1 Di regola, come detto, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata assunzione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, o ancora le modalità di assunzione abbiano recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
5.2 Il giudice deve essere libero di assumere le prove che ritiene necessarie, di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’assunzione delle prove non ecceda i bisogni di causa, e di organizzare l’istruttoria. Nell’esame della rilevanza delle prove e nell’organizzazione della loro assunzione egli gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.
5.3 Questa Camera ha inoltre già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
6. Ora da più punti di vista il reclamante reputa adempiuto il presupposto di pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC che gli deriva dalla decisione qui impugnata.
6.1 Anzitutto egli individua il suo pregiudizio difficilmente riparabile nella mancata possibilità d’incasso della rendita completiva di secondo pilastro da parte della madre durante gli anni di formazione e studio del figlio __________ e quindi nel fatto di dover conseguentemente erodere il proprio fabbisogno minimo vitale per prendersi carico anche dei costi negati dalla madre al figlio con la propria omessa richiesta di rendita completiva di secondo pilastro, omissione che il Pretore non aveva sanzionato bensì incomprensibilmente sorretto e mantenuto. Nondimeno, la rendita di primo e secondo pilastro dipendono dal grado di invalidità ancora sub iudice innanzi all’Ufficio AI. E, alla stessa stregua, è da questo medesimo contesto che dipende anche un eventuale diritto alla rendita completiva per il figlio laddove, sotto il profilo del diritto delle assicurazioni sociali, i presupposti per un siffatto riconoscimento fossero adempiuti. Ciò esclude a priori un’ipotesi di pregiudizio difficilmente riparabile.
6.2 Il reclamante si pretende poi pregiudicato in modo difficilmente riparabile, in quanto la decisione impugnata procrastina l’emissione della decisione finale e impedisce sostanzialmente la suddivisione dell’avere di previdenza del secondo pilastro tra i coniugi, impedendogli quindi di disporre liberamente dell’avere di libero passaggio, in particolare di reinvestirlo nell’acquisto di un nuovo appartamento. Se non che, virtuali e ipotetici interessi economici esulano a priori da un concetto di pregiudizio concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, non riparabile da una sentenza finale favorevole al reclamante. Sicché anche sotto questo profilo non si realizza il relativo e necessario presupposto.
6.3 A detta del reclamante il pregiudizio difficilmente riparabile è dato pure dalla possibilità che alla controparte venga per finire riconfermata una rendita d’invalidità di ¼, dovendo egli comunque nel frattempo continuare a versare fino alla sentenza finale il contributo alimentare stabilito in via cautelare, di importo ben superiore rispetto a quello ipotizzabile in sede di divorzio e che egli non avrebbe più potuto recuperare e compensare. Ma una volta ancora l’argomento così esposto si traduce in semplici congetture e scenari ipotetici che per definizione non possono contestualizzare un pregiudizio difficilmente riparabile attuale e concreto.
In assenza del presupposto del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, il reclamo è inammissibile.
7. Il reclamante sostiene che il provvedimento impugnato è costitutivo di una denegata e ritardata giustizia perché ha l’effetto di procrastinare ingiustificatamente la sentenza finale di divorzio, rilevando che la causa iniziata nel 2004, che vi è una prima sentenza di divorzio del 2013 e di una decisione di rinvio al Pretore per nuovo giudizio emessa nel 2015.
7.1 L’obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole, consacrato dall’art. 29 cpv. 1 Cost., impone all’autorità competente di statuire entro un termine giustificato dalla natura del litigio e dall’insieme delle circostanze. Vi è ritardata giustizia ove l’autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni; sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti (DTF 135 I 277 consid. 4.4).
7.2 Nel caso che qui ci occupa il Pretore ha anzitutto rilevato l’esigenza di conoscere tutte le fonti di reddito di CO 1, incluse rendite invalidità del primo e secondo pilastro, prima di poter decidere in merito a un eventuale contributo alimentare a suo favore dopo il divorzio. Se non che, a seguito della decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il grado d’invalidità della convenuta, da cui dipendeva il diritto a quelle rendite, non era ancora stato definito. Non potendo fare affidamento su mere previsioni fini a sé stesse, occorre dunque attendere la nuova decisione dell’Ufficio AI che deve procedere alle valutazioni di sua competenza, premessa per poter poi chiedere i documenti attestanti le rendite di primo e secondo pilastro. Di qui l’invito all’interessata di produrre non appena disponibile la nuova decisione di quell’Ufficio e, subito dopo, dei documenti attestanti le rendite di primo e di secondo pilastro che le spettano.
7.3 In concreto il reclamante non contesta il principio secondo cui per stabilire nuovamente l’eventuale contributo alimentare dovuto alla parte convenuta dopo il divorzio, il Pretore ha da tenere conto dell’ammontare delle prestazioni pensionistiche delle parti (reclamo, pag. 3 n. 1) e quindi, all’evidenza, anche della rendita d’invalidità di primo e di secondo pilastro su cui la stessa potrà contare. È poi pacifico che, a seguito della decisione con cui il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha rinviato l’incarto all’Ufficio AI per accertamenti (sopra, consid. C), il grado di invalidità della parte convenuta non è ancora accertato. Per decidere con cognizione di causa, il Pretore deve però disporre di dati certi e chiari e non può certo fondarsi su mere supposizioni e incerte previsioni. Per determinare il diritto di CO 1 a una rendita e il relativo ammontare, la Cassa Pensione __________ deve a sua volta dapprima conoscere il suo grado di invalidità, che ha, appunto, da essere determinato dall’Ufficio AI. Poiché il grado d’invalidità ancora non è disponibile, l’accertamento immediato chiesto con il reclamo neppure appare possibile, salvo basarsi su mere ipotesi, non fondate su dati certi, il cui risultato non sarebbe di alcuna utilità per la decisione del Pretore.
7.4 Malgrado la durata oggettivamente lunga della causa, e pur comprendendo il legittimo desiderio delle parti di porre fine a questa vicenda giudiziaria, è da rilevare che il primo giudice deve comunque procedere agli accertamenti necessari per evadere, entro i limiti fissati dalla decisione 9 dicembre 2015 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, le questioni ancora aperte (sopra, consid. B). Nella misura in cui si muove nel solco di quella decisione, non si può rimproverargli una ritardata giustizia.
8. A mero titolo aggiuntivo si rileva che il reclamante non otterrebbe causa vinta nemmeno laddove, tenuto conto dei soli effetti della decisione ordinatoria processuale qui impugnata, la si volesse equiparare ad una decisione di sospensione ai sensi dell’art. 126 cpv. 1 CPC, censurabile anch’essa con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello entro il termine di dieci giorni in applicazione degli art. 126 cpv. 2, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, per applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
8.1 Giusta l’art. 126 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio di celerità della causa in corso (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126).
8.2 Ciò posto, in un contesto che ancora impone oggettivi chiarimenti pregiudiziali per la definizione dell’eventuale contributo alimentare alla convenuta dopo il divorzio segnatamente il grado d’invalidità dal 1° settembre 2016 in poi e il nuovo conteggio retroattivo e futuro delle relative rendite di primo e secondo pilastro (sopra, consid. C e 6.3) - la decisione del primo giudice di attendere le conclusioni dell’Ufficio di assicurazione invalidità troverebbe comunque spiegazione in un’ottica di opportunità, senza cadere in un eccesso o abuso dell’ampio margine di apprezzamento di cui dispone. Pertanto, in definitiva, non sono neppure ravvisabili elementi a sostegno di un’errata applicazione dell’art. 126 cpv. 1 CPC rispettivamente di un manifestamente errato accertamento dei fatti, e da questo punto di vista il reclamo sarebbe stato respinto poiché infondato.
9. Le spese processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 250.–, già anticipati dal reclamante. Non si assegnano ripetibili alla controparte che, rimettendosi al giudizio di questa Camera, non ha resistito al reclamo.
10. Il reclamo, stante il giudizio di inammissibilità e, comunque sia, non ponendo questioni di principio, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 6 maggio 2019 di RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 250.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.