e ora sul reclamo 11 gennaio 2019 di RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 avverso la decisione 17 dicembre 2018 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la loro istanza di cauzione 16 febbraio 2018;
ritenuto
in fatto: A. PI 1 sostiene di avere incaricato nel 2008 PI 2, PI 4 e PI 3 di costituire e gestire il fondo fiduciario __________ Trust, __________, designando quale beneficiario la società panamense __________ Inc., di sua proprietà. Le risorse economiche di __________ Trust sono rappresentate dal 65% delle quote societarie della società italiana __________ Srl - a capo di una clinica di cura - che appartiene alla società spagnola __________ S.L. Quest’ultima era stata in origine costituita per detenere tutte le quote della società __________ Srl per conto di CO 1 (67% delle quote) e della sorella __________ (33% delle quote). Nel 2010 il 2% delle quote era stato retrocesso a CO 1 e da questi ceduto alla moglie RE 1, amministratrice unica della clinica, mentre il 33% era rientrato nelle mani di __________.
Irregolarità finanziarie in seno a __________ Srl, emerse nel 2013, avevano indotto PI 1 a rimuovere la moglie dalla carica di amministratrice. PI 3, nel suo ruolo di rappresentante di __________ S.L., si è però rifiutato di dare seguito alle istruzioni dell’attore. PI 1 ha così ripetutamente revocato il mandato conferito a suo tempo a PI 3, PI 2 ed PI 4, ingiungendo a questi la restituzione di tutti i beni e documenti che avevano attinenza con il fondo fiduciario __________ Trust. La richiesta non è stata mai soddisfatta.
B. Con petizione 17 aprile 2015 PI 1 ha convenuto PI 2, PI 4 e PI 3 davanti al Pretore del Distretto di Lugano chiedendo la restituzione di tutto quanto riguardava l’oggetto del mandato.
Con risposta 20 maggio 2015 i convenuti si sono opposti e hanno denunciato la lite agli eredi legittimi dell’attore e meglio alla moglie RE 1 e ai figli RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5.
Con gli allegati di replica 25 giugno 2015 e di duplica 19 agosto 2015 le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Con decreto 3 febbraio 2016 il Pretore ha fissato un termine ai denunciati in lite per una loro presa di posizione.
Il 17 febbraio 2016 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 hanno comunicato di volere intervenire nella lite a favore dei convenuti e il 20 aprile 2016 hanno postulato l’assegnazione di un termine per proporre osservazioni e/o mezzi di prova.
Con decisione 9 giugno 2016 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza degli intervenienti in lite poiché il loro intervento risaliva al 17 febbraio 2016, quando lo scambio degli allegati era già chiuso ed era posteriore all’udienza delle prime arringhe del 9 novembre 2015.
Con sentenza 30 gennaio 2017 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto il reclamo 20 giugno 2016 presentato da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 contro la predetta decisione. Le spese di fr. 500.-, anticipate dai reclamanti, sono state poste per fr. 250.- a loro carico e per fr. 250.- sono state messe a carico di PI 1. Le ripetibili sono state compensate.
D. Con istanza 16 febbraio 2018 gli intervenuti in lite hanno chiesto che sia fatto obbligo all’attore di prestare a loro favore una cauzione processuale per spese e ripetibili di fr. 17'000.-, adducendo ch’egli non aveva ancora fatto fronte al versamento dell’importo di fr. 250.- posto a suo carico dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello con precitata sentenza 30 gennaio 2017.
Con istanza 23 febbraio 2018 la parte convenuta ha anch’essa chiesto, per i medesimi motivi, che sia fatto obbligo all’attore di prestare a suo favore una cauzione processuale per spese e ripetibili di fr. 17'000.-.
E. Con decisione 17 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha respinto entrambe le istanze di cauzione. Il primo giudice, accertato che nel frattempo l’importo di fr. 250.- era stato versato ai denunciati in lite, ha ritenuto che erano venute meno le premesse per imporre la cauzione all’attore.
F. Con reclamo 11 gennaio 2019 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo, di rinviare gli atti al primo giudice affinché determini l’entità della cauzione.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
G. Con reclamo 14 gennaio 2019 anche la parte convenuta ha impugnato la decisione pretorile. Il gravame è evaso con separata decisione.
Considerando
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di una cauzione processuale ai sensi degli art. 99 segg. CPC che, giusta i combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione 17 dicembre 2018 è pervenuta ai reclamanti il 19 dicembre 2018. Tenuto conto della sospensione dei termini di cui all’art. 145 cpv. 1 CPC, rimesso alla posta l’11 gennaio 2019, il reclamo risulta così tempestivo.
2. L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Giusta l’art. 321 CPC, il reclamo deve poi essere scritto e motivato e deve quindi contenere una precisa domanda di giudizio.
3. L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo. Il documento B prodotto in questa sede dai reclamanti è quindi inammissibile.
4. I reclamanti non chiedono l’annullamento del giudizio impugnato né che la loro istanza di cauzione sia accolta, limitandosi a chiedere di rinviare l’incarto al primo giudice al fine di determinare l’importo della cauzione. In siffatta situazione la ricevibilità del reclamo appare quantomeno dubbia. La questione può nondimeno rimanere aperta, il gravame essendo comunque da respingere.
5. I reclamanti censurano la decisione del Pretore aggiunto, al quale rimproverano un’errata applicazione del diritto, rilevando che al momento dell’introduzione dell’istanza di cauzione l’attore non aveva ancora provveduto al pagamento dell’importo di fr. 250.- dovuto loro. Il pagamento è stato poi eseguito dal patrocinatore dell’attore, e non vi è alcuna garanzia che importi maggiori, verrebbero anche in futuro onorati dal legale. Inoltre, in Italia l’attore risulterebbe nullatenente, ciò che compromette la possibilità di recuperare in futuro eventuali spese.
6. Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
7. RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5, denunciati in lite dai convenuti, sono intervenuti nella lite a favore dei convenuti medesimi. L’intervento in lite è basato su un rapporto giuridico tra chi interviene in lite e la parte che essa appoggia, rapporto al quale la controparte non partecipa. La partecipazione al processo di chi interviene nella lite è quindi a salvaguardia degli interessi relativi a tale rapporto giuridico e non di un rapporto giuridico con la controparte. Di conseguenza, di principio non si giustifica di riconoscere all’intervenuto in lite un’indennità per ripetibili (DTF 130 III 571). Nulla vi cambia il fatto che nella sentenza 30 gennaio 2017 le ripetibili siano state - impropriamente compensate, ritenuto che in realtà non ne sono state attribuite.
In siffatta situazione gli intervenuti in lite non potevano chiedere che la parte attrice fosse astretta a prestare una cauzione a garanzia di ripetibili alle quali essi non hanno diritto. Già per questo motivo l’istanza non avrebbe potuto essere accolta, e ciò a prescindere dalla questione se siano realizzati gli estremi dell’art. 99 cpv. 1 let. c CPC. Di conseguenza, nella misura in cui l’istanza è stata respinta, non si può rimproverare al Pretore aggiunto di avere applicato in modo errato il diritto. Il reclamo è pertanto respinto.
8. Il presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda tesa a conferire effetto sospensivo al reclamo. Stante quanto sopra esposto, richiamate in particolare censure a priori infondate, la relativa richiesta non evidenziava comunque possibilità di esito favorevole.
9. Le spese processuali sono fissate in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-). Esse seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC), che le hanno già anticipate.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.- e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico.
4. Notificazione (unitamente al reclamo 11 gennaio 2019 alla controparte):
- ; - ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).