Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.07.2020 13.2019.102

28 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·3,661 parole·~18 min·2

Riassunto

Sospensione della procedura: interazione tra art. 193 CC e art. 285 segg. LEF

Testo integrale

Incarto n. 13.2019.102

Lugano 28 luglio 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Lardelli e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.9 (azione revocatoria ex art. 285 segg. LEF) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 14 gennaio 2013 da

CO 1  patrocinata dall’avv.  PA 2 

contro

 RE 1  patrocinata dall’avv.  PA 1 

e ora sul reclamo 13 dicembre 2019 di RE 1 contro la decisione 2 dicembre 2019 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di riattivazione della procedura;

ritenuto

in fatto:                   A.   In data 8 luglio 2004, innanzi al notaio avv. __________, RE 1 e il marito G__________ hanno sottoscritto una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, sciogliendo con effetto dal 1° gennaio 2004 il regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Ad RE 1 sono stati attribuiti beni mobili ed immobili e altresì riconosciuti, a titolo di conguaglio, dei crediti verso il marito.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________4 del 27 marzo 2009, fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione di Lugano (di seguito: UE), CO 1 ha escusso G__________ per l’importo di fr. 1'900'848.– indicando quale titolo “riconoscimento di debito” datato 14 giugno 2004. Il pignoramento dei beni del debitore è stato eseguito il 1° settembre 2010. Sui questi beni pignorati gravava comunque già un sequestro penale emesso nell’ambito del procedimento penale promosso a carico di G__________.

                                         Il 4 ottobre 2010 l’UE ha comunicato alle parti la partecipazione a quello stesso pignoramento - giusta l’art. 110 LEF - di RE 1, che nel frattempo aveva domandato il proseguimento nell’esecuzione n. __________6 da lei promossa nei confronti del marito per l’importo di fr. 1'647'931.20 oltre interessi, e ha notificato loro il relativo verbale di pignoramento che, il 23 agosto 2012, è poi stato dichiarato quale attestato provvisorio di carenza beni.

                                  C.   Il 4 dicembre 2012 PI 1 ha chiesto il pignoramento complementare di alcuni beni e crediti che il debitore aveva trasferito alla moglie nell’ambito della precitata convenzione matrimoniale (sopra, consid. A). Con avviso di pignoramento 6 dicembre 2012 e susseguente scritto del 12 dicembre 2012 l’ufficio ha fissato per il 14 dicembre 2012 il completamento del pignoramento. Con decisione 30 gennaio 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, quale autorità di vigilanza - adita da G__________ - ha annullato l’avviso di pignoramento complementare perché non ne erano date le condizioni esatte dalla LEF, e meglio perché la realizzazione dei beni pignorati il 1° settembre 2010 non era ancora divenuta impossibile.

                                  D.   Con petizione 14 gennaio 2013 CO 1., invocati gli art. 285 segg. LEF ha chiesto di revocare la citata convenzione matrimoniale di separazione dei beni e di condannare RE 1 a restituire al marito G__________ i beni mobili e immobili che le erano stati attribuiti, inclusi annullamento e/o estinzione di crediti e conguagli, il tutto fino a concorrenza di fr. 1'900'848.– oltre interessi e ad integrazione del pignoramento già ottenuto da CO 1 in esito all’esecuzione n. __________4.

                                  E.   Con separata istanza del medesimo giorno CO 1 ha indicato al Pretore che i beni oggetto della procedura di revocazione erano parimenti oggetto di confisca nel procedimento penale pendente a carico di G__________ oltre che del pignoramento complementare a cura dell’UE nell’esecuzione n. __________4. CO 1 ha quindi chiesto di sospendere giusta l’art. 126 CPC l’azione revocatoria poiché, a dipendenza dell’esito dei procedimenti penali ed esecutivi, poteva anche diventare priva d’oggetto.

                                         Con decisione 16 gennaio 2013 il Pretore ha sospeso la causa fino a crescita in giudicato della decisione di confisca penale rispettivamente della procedura di pignoramento complementare dei beni oggetto di causa.

                                  F.   Il 5 aprile 2017, su istanza di CO 1 il Pretore ha ordinato il sequestro di diversi beni (azioni, crediti, fondo, arredo coniugale e somme di denaro) asseritamente di proprietà di RE 1. CO 1 ha promosso nei confronti di G__________ l’esecuzione n. __________1 per l’importo di fr. 1'900'848.– oltre interessi, fondata sul “riconoscimento di debito” già oggetto dell’attestato provvisorio di carenza di beni 4 ottobre 2010.

                                         L’opposizione interposta da G__________ a questo precetto esecutivo è stata respinta in via provvisoria dal Pretore con decisione 30 agosto 2018. Il reclamo dell’escusso è stato respinto il 27 maggio 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello.

                                  G.   Il 24 agosto 2017 CO 1 ha ottenuto un ulteriore sequestro di beni (azioni, arredo domestico, rendita e crediti) asseritamente di proprietà di RE 1 e fino a concorrenza dell’importo di fr. 1'900'848.– oltre interessi, sempre fondato sul “riconoscimento di debito” già oggetto dell’attestato provvisorio di carenza di beni 4 ottobre 2010.

                                  H.   Intanto con decisione 27 luglio 2017 la Corte di appello e di revisione penale ha pronunciato il dissequestro di beni (azioni e fondo) appartenenti ad RE 1 mancando i presupposti stabiliti dagli art. 70 seg. CP.

                                    I.   Con petizione 24 settembre 2018 G__________ ha inoltrato un’azione di disconoscimento del debito per l’importo di fr. 1'900'848.– oltre interessi dal 14 giugno 2004, di cui all’esecuzione n. __________1 (sopra, consid. F). La relativa causa è tutt’ora pendente, segnatamente oggetto di reclamo presso questa Camera in relazione ad un ordine di prestazione di una cauzione per spese ripetibili posta a carico di G__________ (inc. n. 13.2019.99).

                                  L.   Con istanza 25 settembre 2019 RE 1 ha chiesto la riattivazione dell’azione revocatoria e, nel contempo, la condanna di CO 1 a prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 107'021.08 oltre fr. 4'200.– di spese, in applicazione dell’art. 99 segg. CPC, giustificando la richiesta con la sua sede all’estero, e meglio a __________.

                                         Il 24 ottobre 2019 CO 1 vi si è opposta adducendo che l’azione revocatoria dipendeva ora dall’esito dell’azione di disconoscimento del debito di fr. 1'900'848.– che G__________ aveva nel frattempo avviato (sopra, consid. I). Nell’eventualità di una riattivazione della causa CO 1 ha chiesto che l’importo massimo della cauzione sia di fr. 57'000.–, a fronte di un valore di causa massimo di fr. 1'900'848.–.

                                         I rispettivi punti di vista son stati ribaditi in sede di replica spontanea 7 novembre 2019, duplica spontanea 13 novembre 2019 e osservazioni 18 novembre 2019.

                                  M.   Con decisione 2 dicembre 2019 il Pretore ha respinto la domanda di riattivazione e confermato la sospensione della causa di revocazione. Egli ha inoltre sospeso il termine assegnato a CO 1 per il pagamento dell’anticipo delle spese processuali.

                                  N.   Con reclamo 13 dicembre 2019 RE 1 impugna ora questa decisione di cui chiede la riforma nel senso che, in accoglimento della sua istanza 25 settembre 2019, l’azione revocatoria sia riattivata e con essa il decorso del termine per il pagamento dell’anticipo spese insieme all’esame dell’istanza di cauzione per spese ripetibili da evadere con separata decisione.

                                         Con osservazioni 30 giugno 2020 CO 1 si è opposta al gravame.

                                         RE 1 ha confermato le sue domande con replica spontanea 9 luglio 2020.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione di sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

                                         La decisione 2 dicembre 2019 è pervenuta l’indomani alla reclamante (estratto tracciamento invii). Rimesso alla posta il giorno 13 dicembre 2019, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                2.1   Il Pretore, rilevato che erano state emesse sia la sentenza di confisca penale sia quella della CEF in merito al pignoramento complementare dei beni oggetto di causa, ha dato atto che erano venuti meno i motivi sui quali era stata fondata la sospensione dell’azione revocatoria. Egli ha nondimeno rilevato che i beni attribuiti a RE 1 con la convenzione matrimoniale del 2004 erano stati nel frattempo oggetto di due nuovi sequestri, confermati in seconda istanza dalla Camera di esecuzione e fallimenti. Nell’ambito della procedura d’esecuzione a convalida degli stessi, promossa da CO 1 - causa di cui il medesimo Pretore è stato chiamato a occuparsi - G__________ ha chiesto il disconoscimento del suo debito di fr. 1'900'848.–, ciò che osta al pignoramento definitivo di quei beni. Poiché l’esistenza di tale debito e l’esito della procedura esecutiva sono rilevanti per i presupposti dell’azione revocatoria, in primis la legittimazione attiva di CO 1 e il pregiudizio da lei patito, vista la complessità e l’onerosità della causa il Pretore non ha ritenuto opportuno procedere in parallelo con le due procedure, considerato che ciò neppure sarebbe suscettibile di garantire una più celere risoluzione della controversia che opponeva CO 1 ad RE 1.

                                2.2   Dal canto suo la reclamante lamenta la violazione dell’art. 126 CPC e, in tal contesto, delle garanzie procedurali generali in applicazione dell’art. 29 Cost., segnatamente del principio di celerità.

                                   3.   Giusta l’art. 126 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio di celerità della causa in corso (Trezzini in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126).

                                   4.   La reclamante obietta che la sospensione di un procedimento deve rimanere l’ultima ratio, e che la sospensione confermata con decisione 2 dicembre 2019 non è compatibile con il principio di celerità per il semplice fatto che quella pronunciata nel 2013 durava oramai già da ben sei anni (reclamo, n. 11). Così proposta l’argomentazione risulta però riduttiva e generica. La durata adeguata di un procedimento non può essere misurata in modo astratto e nemmeno ridotta in termini meramente numerici. Essa va per contro rapportata alle circostanze particolari di ogni singolo caso concreto. In proposito, la giurisprudenza considera in particolare fattori quali il significato della procedura per le persone che vi sono implicate, la complessità del caso (tipo di procedura, estensione e complessità dell’oggetto litigioso e delle questioni giuridiche) e il comportamento processuale delle persone coinvolte nella procedura e dell’autorità che lo tratta (Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 126). Sicché, in quanto limitata ad un mero calcolo matematico, la censura va respinta.

                                   5.   Contesta poi la reclamante che i sequestri esecutivi ottenuti da CO 1 nel 2017 - riguardanti anche, sulla scorta dell’art. 193 CC, beni oggetto della convenzione matrimoniale 8 luglio 2004 - insieme all’azione di disconoscimento di debito avviata da suo marito G__________ in esito alla procedura di convalida di quegli stessi provvedimenti, possano giustificare il mantenimento della sospensione dell’azione revocatoria. A torto.

                               5.1.   Per il Pretore, l’esistenza del debito in sé e l’esito delle procedure esecutive condizionano direttamente i presupposti dell’azione revocatoria; in particolare determinano la legittimazione attiva di CO 1 e l’esistenza di un pregiudizio in capo alla medesima. Egli non ritiene quindi opportuno, posta la complessità e l’onerosità dell’azione revocatoria, procedere parallelamente con le due cause, neppure potendo garantire una più celere risoluzione della lite in essere tra CO 1 e RE 1. Nella sostanza questa sua conclusione regge alla critica della reclamante.

                                5.2   È pacifico che nel contesto dell’esecuzione n. __________4 promossa da CO 1 il relativo verbale di pignoramento 4 ottobre 2010 è stato riconosciuto quale attestato provvisorio di carenza di beni in data 23 agosto 2012 (sopra, consid. B). Nell’ambito di questa stessa esecuzione CO 1 si è quindi mossa su due livelli. Da una parte, avvalendosi della protezione offerta dall’art. 193 CC, il 4 dicembre 2012 essa ha postulato il pignoramento complementare di beni trasferiti ad RE 1 in virtù della convenzione matrimoniale 8 luglio 2004 (sopra, consid. C; act. II doc. 1; doc. 5 pag. 3). Con decisione 30 gennaio 2013 il relativo avviso di pignoramento è stato tuttavia annullato dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello - quale autorità di vigilanza - in quanto la vertenza penale era ancora aperta e conseguentemente la realizzazione dei beni già pignorati non era ancora diventata impossibile (sopra, consid. C; doc. 5 pag. 5). Sull’altro fronte, sempre in relazione alla convenzione matrimoniale del 2004, il 30 agosto 2012 CO 1 ha avviato la procedura di conciliazione per essere autorizzata ad introdurre l’azione revocatoria giusta agli art. 285 segg. LEF, poi inoltrata il 14 gennaio 2013 (sopra, consid. D) e da subito sospesa (sopra, consid. E). Tale azione revocatoria era quindi restata sospesa in attesa di una definizione della questione relativa alla confisca penale dei beni di spettanza della reclamante - situazione che aveva appunto condizionato la decisione 30 gennaio 2013 - giunta solo il 27 luglio 2017 e sfociata in una decisione di dissequestro dei beni di RE 1 (sopra, consid. H).

                                5.3  Nel frattempo, nondimeno, CO 1 si è nuovamente avvalsa della protezione offerta dall’art. 193 CC chiedendo il sequestro di beni oggetto della convenzione matrimoniale 2004 (sopra, consid. F e G), provvedimenti che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha confermato il 25 marzo 2019 respingendo i relativi gravami presentati dalla qui reclamante (doc. V e in particolare con riferimento a pag. 13 segg. consid. 10). Il 27 maggio 2019 CO 1 ha inoltre ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione di G__________ nell’esecuzione n. __________1 promossa il 6 aprile 2017 a convalida del primo di questi sequestri (sopra, consid. F). E tutto questo ha in sostanza ripristinato lo status quo esistente prima del formale annullamento pronunciato il 30 gennaio 2013 del pignoramento complementare fondato sull’art. 193 CC e che era stato uno dei motivi di sospensione giusta l’art. 126 CPC dell’azione revocatoria (sopra, consid. D). Poiché il pignoramento definitivo dei beni sequestrati è ora subordinato all’esito dell’azione di disconoscimento di debito avviata da G__________ (sopra, consid. I), nelle particolari e specifiche circostanze del caso concreto non si può rimproverare al primo giudice un eccesso del proprio potere d’apprezzamento per aver ritenuto che l’esito dell’azione di disconoscimento di debito è pregiudiziale rispetto all’azione revocatoria, e che ciò giustifica la sospensione della causa di revocazione. Di qui la reiezione del reclamo.

                                   6.   Obietta ancora la reclamante che l’azione di disconoscimento di debito introdotta da G__________ si rapporta a procedure avviate nel 2017, mentre l’azione revocatoria era stata introdotta già nel 2013, ovvero cinque anni prima. Rileva che una sospensione ai sensi dell’art. 126 CPC è giustificata e proporzionale se dipende da una controversia già in corso e ad uno stadio avanzato. Invano. Già si è detto del carattere pregiudiziale dell’azione revocatoria. Inoltre, come illustrato sopra, il contesto in cui s’inserisce l’azione di disconoscimento di debito è assimilabile a quello esistente prima dell’annullamento pronunciato il 30 gennaio 2013 in relazione al pignoramento complementare e che aveva motivato appunto la sospensione dell’azione revocatoria. A fronte di una situazione parificabile a quella precedente, non appare ora giustificato decidere diversamente. La censura va quindi respinta.

                                   7.   La reclamante soggiunge ancora che il suo interesse a vedere la fine dell’azione revocatoria avviata contro di lei nel 2013 è prevalente rispetto a quello di CO 1 di ottenere una nuova sospensione della pratica (rispettivamente una mancata riattivazione della stessa) nell’attesa dell’esito di procedure pendenti tra quest’ultima e suo marito G__________. CO 1 era senz’altro libera di intraprenderle, ma non di esigere che fino ad una loro definizione altre iniziative giudiziarie precedentemente avviate nei confronti di RE 1 venissero accantonate. Tuttavia anche questo argomento non porta a diversa conclusione, ciò considerato il carattere pregiudiziale dell’azione di disconoscimento del debito.

                                   8.   Gioverà qui ancora rilevare che la costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti (art. 193 cpv. 1 CC). Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale (art. 193 cpv. 2 CC). Dal canto suo la revocazione ai sensi dell’art. 285 cpv. 1 LEF ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.

                                8.1   L’art. 193 CC tutela il creditore titolare di una pretesa sorta prima dell’atto revocabile giusta gli art. 285 segg. LEF (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., 2010, n. 21 ad art. 285) e, nell’esecuzione promossa contro il coniuge debitore, consente a quel creditore di pignorare e realizzare, rispettivamente far rientrare nella massa fallimentare i beni sottratti come se l’adozione, la modifica o la liquidazione del regime matrimoniale non fosse avvenuta (DTF 142 III 73 consid. 4.2; CEF 25 marzo 2019 14.2018.144/145 consid. 10.2.b, pubbl. in: RtiD II-2019 n. 52c pag. 792 segg.). Se il creditore può far valere una pretesa fondata sull’art. 193 CC, l’azione revocatoria ai sensi degli art. 285 segg. LEF è di principio esclusa (DTF 127 III 5 consid. 2/a; Hausheer/Aebi-Müller, in: Basler Kommentar, ZGB I, 6a ed., 2018, n. 20 ad art. 193; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effetts du mariage, 3a ed., Berna 2017, n. 859c; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 285; Lorandi, Neuere Rechtsprechung zur insolvenzrechtlichen Anfechtung - Ein Spaziergang durch den paulianischen Rosengarten des Bundesgerichts, in: BlSchK 2009 pag. 213, 235; CEF 25 marzo 2019 14.2018.144/145 consid. 10.1, pubbl. in: RtiD II-2019 n. 52c pag. 792 segg.), sicché le eventuali contestazioni del coniuge proprietario dei beni andranno risolte nell’ambito della procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF e 242 LEF; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 21 ad art. 193).

                                8.2   Anche se dal punto di vista del creditore le due norme, pur sottostando a condizioni diverse, sono in concorrenza, l’applicabilità dell’art. 193 CC ha da essere esaminata prima rispetto a quella dell’azione revocatoria: la protezione dell’art. 193 CC è in effetti più ampia rispetto a quella degli art. 285 segg. LEF sicché, laddove il creditore dovesse soccombere nella prima, l’azione revocatoria nemmeno entrerebbe più in considerazione (DTF 127 III 5 consid. 2a; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 285; Lorandi, op. cit., pag. 236). Così stando le cose, rilevato che nelle procedure di sequestro del 5 aprile 2017 e del 24 agosto 2017 (consid. F, G) CO 1 si avvale proprio dell’art. 193 CC, sarebbe quindi ancora da esaminare se l’azione revocatoria sia da riattivare, oppure se la questione non sia piuttosto da risolvere nell’ambito delle procedure di sequestro.

                                   9.   La reclamante invoca infine, a motivo dei tanti anni oramai trascorsi, il divieto di ritardata giustizia e quindi la violazione dell’art. 29 Cost.. L’argomento tuttavia non si pone in questi termini. La causa di revocazione è stata sospesa con decisione 16 gennaio 2013. E con il gravame in esame, proposto giusta l’art. 126 cpv. 2 CPC, la reclamante impugna la decisione con cui il Pretore ha respinto, per i motivi di cui si è detto, la sua istanza di riattivazione della procedura confermando il mantenimento della sospensione. Di modo che, al Pretore non si può imputare di avere ostacolato il corso della giustizia, men che meno di avere ritardato la giustizia in modo ingiustificato e di non avere proceduto negli incombenti di sua competenza.

                                10.   Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 400.–. La reclamante rifonderà a CO 1 un’indennità per ripetibili giusta gli art. 10 segg. Rtar commisurata all’impegno richiestole per la presentazione delle osservazioni al reclamo e che può essere stabilita in fr. 1'000.–.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 13 dicembre 2019 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico della reclamante. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–      ; –      .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

13.2019.102 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.07.2020 13.2019.102 — Swissrulings