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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.04.2018 13.2017.60

23 aprile 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·3,192 parole·~16 min·3

Riassunto

Reclamo contro decisione che obbliga un terzo a produrre documenti con la comminatoria delle sanzioni di legge in caso di rifiuto indebito a cooperare. Provvedimenti a tutela di interessi degni di protezione

Testo integrale

Incarto n. 13.2017.60

Lugano 23 aprile 2018/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2017.150/CA.2017.6 (misure a protezione dell'unione coniugale e provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 20 febbraio 2017 da

 CO 1  patrocinata dall'  PA 1     

contro

RA 1   patrocinato dall' __________    

e ora sul reclamo 23 maggio 2017 di RE 1 contro la decisione 11 maggio 2017 con cui il Pretore le ha ordinato di produrre gli estratti conto dei conti ad essa intestati per il periodo dal 1° gennaio 2015 ad oggi;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza 20 febbraio 2017 CO 1 ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord il marito RA 1, chiedendo l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale, già in via cautelare. L'istante ha fra l'altro chiesto il versamento, con effetto da ottobre 2016, di un contributo alimentare mensile di fr. 2'398.– (AF esclusi) per la figlia __________ e di uno per sé di entità ancora da definire.

                                  B.   Tra le richieste di prova notificate all'udienza di discussione 21 marzo 2017, l'istante ha postulato l'edizione da RE 1 dei bilanci societari e degli estratti dei conti ad essa intestati per il periodo dal 1° gennaio 2015 ad oggi, allo scopo di determinare i redditi e le disponibilità finanziarie del marito. Il Pretore ha assegnato un termine per presentare le relative formali istanze di edizione di documenti, cui l'istante ha dato seguito il 3 aprile 2017.

                                  C.   Con decisione 5 aprile 2017 il Pretore ha fissato a RE 1 un termine di 30 giorni per formulare eventuali osservazioni o produrre la documentazione richiesta.

                                         Con osservazioni 9 maggio 2017 RE 1 ha prodotto il bilancio e il conto economico relativo agli anni di esercizio 2015 e 2016. Si è per contro opposta alla produzione dei propri estratti conto avvalendosi del diritto di rifiuto a cooperare giusta l'art. 166 CPC. A suo dire, dagli stessi potevano emergere nomi di clienti e informazioni protette, sottostanti l'obbligo di riserbo cui era vincolata in forza del contratto di mandato che la legava a loro e che, se fosse stato leso, l'avrebbe esposta a danni economici.

                                  D.   Con decisione 11 maggio 2017 il Pretore ha accolto l'istanza di edizione e ha fatto ordine a RE 1, nella persona del suo socio gerente RA 1, qui convenuto in causa, di produrre entro 20 giorni gli estratti conto dei conti a lei intestati per il periodo dal 1° gennaio 2015 ad oggi. L'ordine le è stato impartito con le relative comminatorie di legge conseguenti il rifiuto indebito a cooperare.

                                  E.   Con reclamo 23 maggio 2017 RE 1 postula ora l'annullamento di questa decisione e la reiezione della domanda di edizione. In via subordinata chiede che l'istanza di edizione sia parzialmente ammessa nel senso che, per mantenere confidenziali gli estratti dei conti a lei intestati, l'accesso ai medesimi sia limitato al Pretore ad esclusione delle parti.

                                         Il reclamo non è stato notificato alle controparti.

Considerando

in diritto:                 1.   L'art. 167 cpv. 3 CPC prevede l'impugnabilità delle decisioni emanate dal giudice nei confronti di un terzo che si rifiuta indebitamente di cooperare. In dottrina è dibattuto il tema a sapere se sia impugnabile solo la decisione che minaccia effettivamente quelle sanzioni oppure anche quella in cui il giudice si limita a ordinare la cooperazione, rispettivamente una determinata misura probatoria, senza prevedere sanzioni (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 17 ad art. 167; Hafner, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 4 ad art. 167; Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 28 ad art. 167; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 37 ad art. 167; Rüetschi, in: Berner Kommentar  ZPO, 2012, n. 20 ad art. 167). Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione (sentenza 5A_384/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 4.1).   

                                         Nella fattispecie in esame, la questione può restare irrisolta. In effetti con la decisione impugnata il Pretore ha disposto l'obbligo di cooperare a carico di RE 1, con la comminatoria sulle conseguenze di legge previste dall'art. 167 cpv. 1 CPC in caso di rifiuto indebito. Va pertanto riconosciuta l'ammissibilità del reclamo giusta l'art. 167 cpv. 3 CPC.

                                   2.   Il giudizio impugnato, emesso in procedura sommaria (art. 248 lett. d e 271 lett. a CPC), è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 154 seg. CPC) che, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello nel termine di dieci giorni.                                          

                                         Essa è pervenuta a RE 1 il 15 maggio 2017 (cfr. reclamo, pag. 2 in alto che rinvia al doc. 2 allegato). Rimesso alla posta il 23 maggio 2017 (cfr. timbro postale sulla busta originale d'invio) il reclamo è così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   3.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                         Il Pretore ha accertato che socio e gerente di RE 1 è il convenuto (decisione impugnata, pag. 1), che gli estratti conto dei conti a lei richiesti erano tesi ad appurare se il convenuto traeva dei vantaggi economici, che ciò era preponderante rispetto ai motivi di opposizione da lei addotti e che, in particolare, i pretesi clienti da tutelare erano società da lei amministrate il cui nominativo già era emerso in corso d'udienza 21 marzo 2017 ed era quindi noto (decisione impugnata, pag. 2).      

                                         La reclamante obietta che nei suoi documenti bancari figurano i nomi di propri clienti ai quali è legata da un vincolo di confidenzialità sancito da relativi contratti di mandato (reclamo, pag. 2), che a tali informazioni potrebbe fra l'altro accedere il compagno dell'istante attivo quale fiduciario e quindi in concorrenza con il convenuto, che i documenti bancari non erano determinanti per accertare i vantaggi economici di quest'ultimo trattandosi di fatti desumibili dai bilanci e conti economici 2015 e 2016 prodotti e dagli altri documenti agli atti, che pertanto non vi era un interesse preponderante per giustificare la produzione dei suoi estratti bancari, che la ponderazione degli interessi in gioco da parte del Pretore era quindi errata e che, per finire, la richiesta costituiva una “fishing expedition” (reclamo, pag. 3). In via subordinata la reclamante chiede che gli estratti conto siano assunti previa adozione di provvedimenti giusta l'art. 156 CPC nel senso di consentirne l'accesso al solo Pretore (reclamo, pag. 3).                             

                                   4.   Giusta l'art. 166 cpv. 1 lett. a CPC il terzo può rifiutarsi di cooperare all'accertamento di fatti che potrebbero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente, rispettivamente nei casi in cui egli si rendesse colpevole della violazione di un segreto secondo l'articolo 321 CP (cpv. 1 lett. b). Il terzo detentore di altri segreti protetti dalla legge può poi rifiutarsi di collaborare se rende verosimile che l'interesse al mantenimento di quel segreto prevale su quello all'accertamento della verità (art. 166 cpv. 2 CPC). Giusta il cpv. 2, il terzo non rivendica la protezione di un proprio segreto bensì quella di un segreto affidatogli da altri e che egli è tenuto a salvaguardare (E.F.Schmid, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 163 e n. 18 ad art. 166).

                                4.1   Non generano un segreto protetto ai sensi dell'art. 166 cpv. 2 CPC, le clausole contrattuali di confidenzialità che non trovano nel contempo corrispondenza in un dovere di segretezza previsto dalla legge (Trezzini, op. cit., n. 50 ad art. 166; E.F.Schmid, op. cit., n. 49 ad art. 160 e n. 18 ad art. 166; Hasenböhler, op. cit., n. 79 ad art. 166; Rüetschi, op. cit., n. 58 ad art. 166). Parte della dottrina riconosce un diritto “relativo” di rifiuto a cooperare giusta l'art. 166 cpv. 2 CPC a persone vincolate dall'obbligo di confidenzialità in virtù di norme del diritto civile, fra cui il mandato (art. 398 CO) (sentenza del TF 4A_63/2016 del 10 ottobre 2016 consid. 5.2.1 con rinvii; E.F.Schmid, op. cit., n. 8d ad art. 163 e n. 18 ad art. 166; Hasenböhler, op. cit., n. 73 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 14 ad art. 163 e n. 33 ad art. 166; H.Schmid, in: Kurzkommentar ZPO, 2a ed., 2014, n. 18 ad art. 163 e n. 10 ad art. 166).   

                                4.2   Il diritto “relativo” di rifiuto di cooperare, teso ad evitare conflitti di coscienza e d'interesse, va motivato e reso verosimile (Messaggio n. 06.062, op. cit., pag. 6690; E.F.Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 8 ad art. 166) e meglio, per quanto attiene il cpv. 2, si tratta di rendere verosimile che il mantenimento del segreto è preminente rispetto all'accertamento della verità (E.F.Schmid, op. cit., n. 17 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 33 ad art. 166). Trattandosi dell'edizione di documenti, l'istante deve dal canto suo precisare, nel limite del possibile, con sufficiente chiarezza cosa produrre per non incorrere in una domanda d'investigazione o “fishing expedition”, che resta illegale (Trezzini, op. cit., n. 42 ad art. 160; E.F.Schmid, op. cit., n. 23 seg. ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 13 ad art. 160; Rüetschi, op. cit., n. 16 ad art. 160).

                                   5.   La reclamante invoca la clausola di confidenzialità contenuta nel contratto di mandato da lei sottoscritto con ognuno dei propri clienti. Gli estratti dei suoi conti sottostavano appunto all'obbligo di riserbo e di segreto ivi sancito e che nei loro confronti si era impegnata a mantenere, in quanto potevano includere - fra l'altro - proprio il nome di quei clienti, con il rischio per lei di incorrere in possibili sanzioni civili (reclamo, pag. 2 in basso).       In merito il Pretore ha rilevato che i clienti della reclamante erano società da lei amministrate e che i relativi nomi erano già emersi nel corso dell'udienza tenutasi il 21 marzo 2017 (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo).

                                         Ora, la reclamante non contesta affatto questa circostanza, che peraltro trova conferma nel relativo verbale agli atti (verbale d'udienza 21 marzo 2017, pag. 2). La citata clausola contrattuale di confidenzialità stabilisce poi che “il mandatario si impegna a mantenere il massimo riserbo su tutte le circostanze apprese nell'adempimento del suo mandato, nonché riguardo al contratto di mandato e in particolare a non rivelare a terzi il nome del mandante, i dati economici della mandante, se non nei limiti di legge ed in particolare nel punto 9 sopracitato” (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”: “modello di contratto di mandato standard” annesso alle osservazioni del 9 maggio 2017, pag. 3 n. 11). E, a ben vedere, tale suo obbligo sussiste semmai nei confronti dei soci delle singole società amministrate (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”: “modello di contratto di mandato standard” annesso alle osservazioni 9 maggio 2017, pag. 1 in alto) ma non delle società medesime che la reclamante era tenuta a costituire, gestire ed amministrare (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”: “modello di contratto di mandato standard” annesso alle osservazioni del 9 maggio 2017, pag. 1 n. 1 e pag. 2 n. 5). Di modo che, da questo punto di vista, in difetto di un accertamento manifestamente errato dei fatti rispettivamente di un accertamento errato del diritto, la censura è infondata.

                                   6.   Obietta la reclamante che il suo flusso economico è comprovato dai bilanci societari e dai conti economici 2015 e 2016 già prodotti, e che la documentazione agli atti era sufficiente per dimostrare i fatti all'origine della richiesta di edizione. Questa poi - a suo dire - rappresentava una “fishing expedition” in quanto non era specificato in dettaglio cosa era da intendere per benefici concessi al convenuto e la loro rilevanza nel contesto della vertenza di misure a protezione dell'unione coniugale (reclamo, pag. 3 nel mezzo). Se non che il Pretore ha anzitutto evidenziato che tutte le quote sociali della reclamante erano detenute dal convenuto e che questi ne era socio gerente con firma individuale. Ha quindi soggiunto che l'istanza mirava ad appurare se, oltre allo stipendio, la reclamante concedeva al convenuto altri vantaggi economici sotto forma di pagamenti diretti o assunzione di spese, fatti questi il cui accertamento era preponderante rispetto all'obbligo contrattuale di confidenzialità da lei eccepito (decisione impugnata, pag. 2 verso l'altro).

                                         La reclamante sembra non considerare che nella fattispecie in esame rilevante non è tanto il “flusso economico societario” fine a sé stesso, bensì e semmai l'incidenza di questi beni sulla situazione finanziaria del convenuto. E, nel contesto di una procedura di protezione dell'unione coniugale che vede quest'ultimo, suo unico socio e gerente, coinvolto, pretendere che ciò non sia affatto importante è poco serio e sfiora addirittura il pretesto. Giova peraltro osservare che la direzione del processo spetta al giudice (art. 124 CPC) e che, a fronte delle debite allegazioni e contestazioni delle parti, è suo compito individuare i fatti controversi oggetto di prova e valutare quali fra i mezzi così notificati sono quelli pertinenti (art. 150 e 152 CPC), fermo restando poi l'eventuale accertamento d'ufficio di determinati fatti (art. 153 CPC). L'opinione contraria del terzo non ha, da questo punto di vista, rilevanza alcuna. Proprio il fatto che sia stato specificato che per vantaggi economici erano da intendersi sia dei pagamenti diretti sia l'assunzione di spese, basta poi ad inficiare qualsiasi ipotesi di “fishing expedition”, censura formulata peraltro in modo generico e acritico e quindi comunque inammissibile. In siffatte circostanze, risulta vano il rimprovero al Pretore di non avere correttamente ponderato gli interessi in gioco, ovvero che nella fattispecie in esame quello ad accedere agli estratti dei conti a lei intestati era preminente se rapportato al suo interesse a mantenere confidenziali informazioni riguardanti propri clienti (reclamo, pag. 3). Sicché, una volta di più, nulla indica che il giudizio impugnato sia costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un accertamento errato del diritto. Il reclamo va così respinto poiché infondato.

                                   7.   La reclamante afferma invero che vi era anche un altro interesse ad accedere agli estratti dei conti a lei intestati e a conoscere quindi la sua clientela. In effetti il compagno dell'istante esercitava la professione di fiduciario, svolgendo quindi un'attività concorrente: la stessa istante aveva peraltro già incaricato quest'ultimo di indagare sulle entrate del convenuto (reclamo, pag. 3 in alto). Sicché, a tutela dell'interesse degno di protezione a che siano salvaguardate informazioni confidenziali concernenti propri clienti, la reclamante reputa imprescindibili dei provvedimenti giusta l'art. 156 CPC, e meglio nel senso di riservare al solo Pretore l'accesso agli estratti conto da produrre, richiesta che qui formula a titolo subordinato (reclamo, pag. 3 in basso).

                                7.1   Pur avendo fini distinti, tra diritti di rifiuto di cooperare (art. 163 a 167 CPC) e provvedimenti a tutela di interessi degni di protezione (art. 156 CPC) sussiste una certa reciprocità e interazione (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 156; Hasenböhler, op. cit., n. 4 seg. ad art. 156; Leu, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 2 seg. ad art. 156; Higi, op. cit., n. 33 ad art. 166; H. Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 156; Brönnimann, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 5 seg. ad art. 156): dei provvedimenti adottati in applicazione dell'art. 156 CPC possono così entrare in considerazione laddove il rifiuto di cooperare non è giustificato da un interesse al mantenimento di un segreto giusta l'art. 163 cpv. 2 e 166 cpv. 2 CPC, e quindi essere in questo contesto richiesti. Colui che rivendica misure di tutela ai sensi dell'art. 156 CPC - di regola l'intervento d'ufficio del giudice s'impone quando l'interessato non è nelle condizioni di farlo - deve sostanziare l'esistenza di un concreto ed effettivo pericolo - un rischio solo teorico non è sufficiente dell'interesse degno di protezione che invoca (Hasenböhler, op. cit., n. 9 e 11 ad art. 156; Leu, op. cit., n. 12 e 14 ad art. 156; Guyan, in: Basler Kommentar, 3a ed., 2017, n. 4 ad art. 156; H. Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 156; Brönnimann, op. cit., n. 13 ad art. 156).

                                7.2   In concreto la richiesta, formulata per la prima volta davanti a questa Camera è nuova e sottostà quindi, in questa sede di giudizio, al divieto sancito dall'art. 326 cpv. 1 CPC. La questione potrà nondimeno essere riproposta e sostanziata dalla reclamante, e quindi di riflesso esaminata e decisa dal Pretore, contestualmente alla produzione dei suddetti documenti: il primo giudice avrà così modo di visionare gli estratti dei conti dal 1° gennaio 2015 in poi intestati alla reclamante alla luce delle argomentazioni che questa riterrà opportuno invocare e spiegare, di appurare l'effettiva esistenza di interessi degni di protezione giusta l'art. 156 CPC e la necessità di provvedimenti a loro tutela in applicazione di questa norma e, se del caso, di individuare il tipo di misura adeguata che in concreto s'impone (vari esempi in: Trezzini, op. cit., n. 28 segg. e nota 4005 ad art. 156).

                                   8.   Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello la tassa di giustizia è stabilita in applicazione dell'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e dell'art. 14 LTG (minimo di fr. 100.– e massimo di fr. 10'000.–). Essa è fissata in fr. 400.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo state raccolte osservazioni al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 23 maggio 2017 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 23 maggio 2017 alle controparti):

– ; – ; –      .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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