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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.02.2016 13.2015.93

16 febbraio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·3,189 parole·~16 min·3

Riassunto

Cauzione processuale per spese ripetibili. Procedimento di merito dichiarato inammissibile in primo grado per mancata prestazione della cauzione. Stralcio del reclamo in quanto divenuto privo d'interesse. Esame del probabile esito del reclamo per decidere sulle spese giudiziarie

Testo integrale

Incarto n. 13.2015.93

Lugano 16 febbraio 2016/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2013.147 (azione creditoria procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 12/13 agosto 2013 da

 RE 1  patrocinata dall'  PA 1   PA 2     

contro  

  CO 1    CO 2  entrambi patrocinati dall'  PA 3     e     CO 3  patrocinato dall'  PA 4   

e ora sul reclamo 15 ottobre 2015 di RE 1 contro la decisione 2 ottobre 2015 con la quale il Pretore le ha imposto una cauzione processuale di complessivi fr. 100'000.–, da versare in due rate di fr. 50'000.– ciascuna;

ritenuto

in fatto:                   A.   RE 1 (1964), cittadina americana, dalla seconda metà degli anni '80 ha condiviso in unione di fatto la vita e il lavoro del cantante e compositore R__________ (1949), cittadino britannico, deceduto a __________ il 26 settembre 2003. CO 1 (1978) e CO 2 (1979) sono i figli legittimi di R__________ nati da un suo precedente matrimonio. Le disposizioni di ultima volontà del defunto sono state pubblicate in data 23 gennaio 2004 e 27 febbraio 2004, cui ha fatto seguito l'allestimento dell'inventario successorio. CO 3 è stato nominato amministratore dell'eredità con decisione 19 dicembre 2007 della prima Camera civile del Tribunale d'appello, confermata dal Tribunale federale il 9 dicembre 2008.

                                         CO 1 e CO 2 hanno impugnato il testamento con un'azione di nullità, rispettivamente di riduzione, vertenza poi sospesa nella prospettiva di una risoluzione extragiudiziale. Un progetto di accordo (Global deed of Arrangement) era stato siglato nel 2007. Divergenze sorte tra le parti ne avevano però impedito la sottoscrizione.  

                                  B.   Con istanza di conciliazione 17 ottobre 2012 RE 1 ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano gli eredi CO 1 e CO 2 e l'amministratore dell'eredità CO 3. Il 17 aprile 2013 all'interessata è stata rilasciata l'autorizzazione ad agire (inc. n. CM.2012.670).

                                         Con petizione 12/13 agosto 2013 RE 1 ha chiesto la condanna degli eredi a pagarle la metà del patrimonio complessivo (stimato in almeno fr. 4'370'711.50 e US$ 126'603.50) riconducibile al defunto R__________ e la metà di quanto percepito nei precedenti anni dagli eredi e dall'amministratore dell'eredità a titolo di diritti d'autore, dividendi e qualsiasi altro vantaggio economico o retribuzione, oltre ad un'indennità da stabilire a titolo di danno per mala gestione e a fr. 150'000.– per costi legali e di procedura già sopportati. In via subordinata ha chiesto la liquidazione del patrimonio del defunto in ragione di metà tra gli eredi e l'attrice, rispettivamente la nomina di un liquidatore con l'incarico di procedere in tal senso, la condanna degli eredi a pagare una somma da stabilire quale risarcimento danni per mala gestione e di fr. 150'000.– per i costi legali e di procedura già sostenuti.                                                                                

                                  C.   Con istanza 21 ottobre 2013 CO 1 e CO 2 hanno chiesto di imporre a RE 1 la prestazione di una cauzione giusta l'art. 99 CPC di fr. 220'509.– a garanzia delle spese ripetibili. 

                                         Con ordinanza 5 novembre 2013 il Pretore ha sospeso la causa di merito fino a crescita in giudicato della decisione sulla cauzione rispettivamente fino all'avvenuto versamento della cauzione.

                                  D.   L'udienza di discussione sulla cauzione processuale si è tenuta l'11 dicembre 2013. CO 3 si è rimesso al giudizio del Pretore. CO 1 e CO 2 hanno confermato la loro istanza. RE 1 vi si è opposta contestando che i presupposti di cui agli art. 99 segg. CPC fossero adempiuti, vista anche l'esistenza dell'abitazione di __________ (Ticino), assegnata in legato a RE 1. Considerata pretestuosa la richiesta dei convenuti, ha poi ritenuto che l'ammontare della cauzione era esagerato e sproporzionato, e comunque non sufficientemente dilazionato in base al corso della causa.                 

                                         Il 28 aprile 2015 il Pretore ha assegnato a RE 1 20 giorni, prorogati fino al 5 giugno 2015, per indicare e documentare il suo esatto domicilio. Il 2 giugno 2015 l'interessata ha trasmesso copia di una carta di soggiorno italiana.

                                  E.   Con decisione 2 ottobre 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza dei convenuti condannando RE 1 a versare sul conto della Pretura l'importo di fr. 100'000.–, o nella forma di una garanzia bancaria irrevocabile di pari importo, di cui fr. 50'000.– entro 30 giorni e fr. 50'000.– dopo le prime arringhe, previa assegnazione di un termine.

                                  F.   Con reclamo 15 ottobre 2015, e previa concessione dell'effetto sospensivo, RE 1 chiede la riforma della decisione in questione, nel senso di rigettare l'istanza di cauzione. In via subordinata chiede che la cauzione sia fissata in complessivi fr. 15'000.–, di cui fr. 10'000.– da versare in contanti o tramite garanzia bancaria entro 30 giorni e i restanti fr. 5'000.– a dipendenza dell'avanzamento della vertenza.  

                                         Con scritto 4 novembre 2015 CO 3 si è rimesso alla decisione di questa Camera rinunciando a indennità per ripetibili. Dal canto loro, con osservazioni 5 novembre 2015, CO 1 e CO 2 si oppongono alla concessione dell'effetto sospensivo e chiedono di respingere il reclamo.

                                  G.   Con decisione 9 febbraio 2016, comunicata al Presidente di questa Camera il giorno 11 febbraio 2016, il Pretore ha dichiarato la petizione inammissibile per mancato pagamento della 1a rata di fr. 50'000.– della cauzione per spese ripetibili entro il termine suppletorio fissato nel frattempo all'attrice in applicazione dell'art. 101 cpv. 3 CPC.  

Considerando

in diritto:                 1.   Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.

                                         La decisione qui in esame, notificata il 5 ottobre 2015, è pervenuta alla reclamante l'indomani. Consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il giorno 15 ottobre 2015, il reclamo risulta pertanto tempestivo.

                                   2.   Accanto alle fattispecie di cui all'art. 241 CPC, l'art. 242 CPC prevede lo stralcio dal ruolo della causa ogni qualvolta il procedimento termina per altri motivi senza decisione del giudice. Ciò è il caso laddove le parti convengono che la causa è divenuta priva d'oggetto oppure laddove la perdita d'oggetto è assolutamente palese e indiscutibile (Trezzini in Cocchi/Trezzini/

                                         Bernasconi, Commentario CPC, Lugano 2011, pag. 1069 seg. ad art. 242).  

                                2.1   Accertato che l'attrice non aveva provveduto al pagamento della 1a rata di fr. 50'000.– della cauzione processuale entro il termine suppletorio assegnatole con ordinanza 16 novembre 2015 e prorogato di 10 giorni l'ultima volta con ordinanza 9 dicembre 2015 (cfr. art. 138 cpv. 3 e 145 cpv. 1 lett. c CPC), con decisione 9 febbraio 2016 il Pretore ha dichiarato la petizione 12/13 agosto 2013 dell'attrice (inc. n. OR.2013.147) inammissibile. Copia di questo giudizio è stato trasmesso a questa Camera, che si occupa del pendente reclamo interposto contro la decisione sulla cauzione, reclamo per legge sprovvisto di effetto sospensivo (art. 325 cpv. 1 CPC). Ora, non risulta che il Pretore abbia subordinato la fissazione del termine suppletorio giusta l'art. 101 cpv. 3 CPC alla crescita in giudicato della decisione sulla cauzione processuale di complessivi fr. 100'000.– (decisione impugnata, pag. 3). Mentre sulla richiesta di effetto sospensivo contestuale al reclamo questa Camera non si è ancora espressa. E, invero, neppure a fronte dell'assegnazione del termine suppletorio per versare la 1a rata di fr. 50'000.– la reclamante ha mai sollecitato una decisione al riguardo.  

                                2.2   Ciò detto, dovendosi oramai costatare come sia stato dichiarato inammissibile il procedimento di merito promosso dall'attrice, ne consegue che il reclamo avverso la decisione sulla cauzione ha perso incontestabilmente ogni interesse. Sicché, diventato privo d'oggetto, il gravame deve essere stralciato dai ruoli in applicazione dell'art. 242 CPC. Restano nondimeno da decidere le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) attinenti il reclamo.

                                   3.   L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che se la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e procedere a un giudizio secondo equità, considerando quindi i motivi alla base del reclamo, il suo probabile esito finale e le cause che hanno condotto al suo stralcio (Naegeli/Richers in: Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 10 ad art. 242; Leumann/Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., 2013, n. 9 ad art. 242; Killias in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 2, 2012, n. 23 ad art. 242).  

                                   4.   Ora, l'art. 320 CPC dispone che con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Giusta l'art. 326 cpv. 1 CPC non sono poi ammesse né nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.

                                         In sostanza il Pretore, esperite le necessarie verifiche, ha escluso un domicilio in Ticino (Svizzera) dell'attrice, che all'udienza di conciliazione era stato rettificato in __________ (USA). La copia della carta di soggiorno prodotta il 2 giugno 2015 attestava poi solo di un suo ingresso in Italia il 23 marzo 2015, senza comprovare l'effettiva residenza in quel paese. Ha poi rilevato che l'art. 17 della Convenzione dell'Aia relativa alla procedura civile del 1° marzo 1954 (RS 0.274.12) – di cui Svizzera e Italia erano parte – dispone l'esonero dalla cauzione per cittadini di uno Stato membro, aventi domicilio in uno di essi. Considerato però che l'attrice è cittadina statunitense e che gli Stati Uniti non hanno mai sottoscritto una convenzione in tal senso, il Pretore ha accolto l'istanza di cauzione, che ha fissato in fr. 100'000.–, da versare in due rate.        

                                4.1   La reclamante ha allegato al reclamo copia di una carta d'identità italiana a lei intestata (ma non valida per l'espatrio) emessa il 2 luglio 2015 insieme al suo codice fiscale italiano (doc. C) e copia del passaporto datato 13 luglio 2011 di __________, con cui ha affermato di essere convolata a nozze a inizio 2015 (doc. D). Trattandosi di documenti prodotti per la prima volta in questa sede, come tali sarebbero stati dichiarati inammissibili per l'art. 326 cpv. 1 CPC. Ciò vale anche riguardo ai fatti che da essi la reclamante pretendeva dedurre a sostegno del reclamo, e meglio il suo comprovato e intervenuto trasferimento di domicilio da __________ (USA) in Italia, e meglio a __________ (reclamo, pag. 3 n. 5 e pag. 4 n. 6). In aggiunta sarebbe bastato peraltro rilevare che, a ben vedere, la carta d'identità nulla specificava riguardo allo stato civile della reclamante (doc. C pag. 1) e che, semmai, il passaporto di colui che era presentato quale coniuge attestava di un domicilio di quest'ultimo a “__________ (ZAF)” (doc. D pag. 2) e non a __________ (Italia). Per il resto, la soppressione della cauzione per sopravvenuta modifica delle circostanze avrebbe dovuto essere sottoposta al giudice che l'aveva concessa, nell'ambito di una richiesta giusta l'art. 100 cpv. 2 CPC.   

                                4.2   Invero la reclamante si è lamentata della lesione del suo diritto di essere sentita. Il 2 giugno 2015 aveva trasmesso al Pretore copia della sua carta di soggiorno rilasciatale dalla Questura di __________ in Italia (doc. 5), luogo dove – a suo dire – aveva ottenuto domicilio e residenza a seguito del matrimonio celebrato il 21 marzo 2015, dichiarandosi disposta a trasmettere non appena possibile copia della carta d'identità (reclamo, pag. 2 n. 2). Il Pretore però si era limitato a notificarle lo scritto con cui controparte sollecitava la decisione sulla cauzione, seguita il 2 ottobre 2015, senza indagare oltre sul suo domicilio (reclamo, pag. 2 n. 3 e 4).

                                         Se non che, è con ordinanza 28 aprile 2015 che il Pretore aveva interpellato l'attrice affinché provasse con documenti il suo esatto luogo di domicilio (act. VIII) entro 20 giorni, termine poi prorogato fino al 5 giugno 2015 (act. IX). Ora, il 2 giugno 2015 l'interessata aveva trasmesso una copia della “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'unione” rilasciata a suo nome dalla Questura di __________, attestante un suo ingresso in Italia il giorno 23 marzo 2015 per motivi familiari (doc. G). Contestualmente l'attrice indicava il suo attuale domicilio in “__________, Italia” (act. X), ciò di cui però – come peraltro anche il Pretore rileva (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo) – la citata carta di soggiorno non dava alcun riscontro. Rimasta una mera allegazione di parte, la reclamante non poteva seriamente considerare di avere adempiuto all'invito rivoltole dal Pretore. E ancor meno pretendere che, prima di emettere la decisione 2 ottobre 2015, il primo giudice le sollecitasse l'invio della preannunciata copia della carta d'identità. Peraltro nello scritto 21 agosto 2015 che esortava una decisione sulla cauzione, i convenuti spiegavano perché a loro modo di vedere, anche di fronte alla citata “carta di soggiorno”, i presupposti per un suo esonero non erano dati (act. XI). E, l'avvenuta notifica di tale atto (art. 136 lett. c CPC) non era controversa (reclamo, pag. 2 n. 3). Sui tali argomenti la reclamante aveva così avuto modo di esprimere la sua opinione, la decisione del Pretore essendo seguita dopo oltre un mese. Di modo che anche per questo si sarebbe dovuto escludere la tesi di una lesione del suo diritto di essere sentito (cfr. Weber in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 8 ad art. 124).   

                                4.3   Esclusa la pretesa violazione del diritto di essere sentita della reclamante, anche la conseguente ipotesi di un accertamento manifestamente errato dei fatti imputabile al Pretore per il fatto di avere ritenuto “__________ (USA)” in luogo di __________ (Italia) quale domicilio dell'interessata (reclamo, pag. 3 n. 4) sarebbe stata respinta.    

                                4.4   La reclamante è infine insorta contro l'ammontare della cauzione, stabilita dal Pretore in due rate da fr. 50'000.– ciascuna, ritenendolo eccessivo ed esagerato e finanche non sufficientemente dilazionato. A detta dell'interessata l'abitazione di __________ (Ticino, Svizzera) riconosciutale a titolo di legato dal defunto convivente copriva ampiamente l'eventuale pretesa per ripetibili dei convenuti (reclamo, pag. 3 n. 6 e pag. 4 n. 7). Se non che il Pretore aveva precisato che il corrispondente mappale n. __________ RFD di __________ risultava ancora iscritto a nome del defunto convivente e che l'asserito legato era oggetto di contestazione (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo). Rilevando che “manca ancora il certificato ereditario e i beni non sono ancora stati divisi” (reclamo, pag. 4 n. 6), la reclamante stessa avvalorava di fatto la conclusione del primo giudice. D'altro canto poi una mera aspettativa ereditaria non garantiva la sicurezza di un pagamento in contanti o di una garanzia bancaria irrevocabile (art. 100 cpv. 1 CPC; Trezzini in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario CPC, Lugano, 2011, pag. n. 416 ad art. 100).      

                                         Scopo della cauzione è assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili per l'intero procedimento in corso, ed è (quindi) fissata sulla scorta dei medesimi principi che reggono la determinazione delle ripetibili (Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 9 ad art. 99 e n. 4 ad art. 100). Nel Cantone Ticino si applica il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar; art. 96 CPC). Nel quantificare la cauzione poi il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento che, in seconda sede, può essere censurato solo in caso di eccesso o di abuso, ipotesi da escludere se la somma attribuita rientra tra i minimi e i massimi di quel Regolamento (III CCA 13 agosto 2013 [inc. n. 13.2013. 63] consid. 3.1; 15 gennaio 2014 [inc. n. 13.2013.100] consid. 4.1). In concreto il Pretore ha stabilito l'importo di fr. 100'000.– in base al citato Regolamento, ritenuto un valore di causa non inferiore a fr. 4 Mio (decisione impugnata, pag. 2 in basso) adeguato a quanto chiesto con la petizione (sopra, consid. B). La cifra di fr. 100'000.– corrisponde a un tasso percentuale del 2.5% ed è quindi conforme ai parametri di cui all'art. 11 cpv. 1 Rtar che, per valori dai fr. 2 Mio ai 5 Mio, lo situa tra il 2% e il 4%, ciò che sarebbe bastato per respingere le censure della reclamante che lo riteneva eccessivo. Il Pretore poi aveva già tenuto conto della dilazione posticipando il versamento della seconda rata di fr. 50'000.– a dopo le prime arringhe (decisione impugnata, pag. 3). Sicché anche sotto questo profilo il rimprovero della reclamante sarebbe stato respinto.

                                4.5   In definitiva, e per quanto ammissibile, le censure del reclamo – in parte ai limiti del pretesto e su cui questa Camera si è comunque dovuta pronunciare – sarebbero state respinte poiché infondate. Lo stralcio della causa di merito va ricondotto alla mancata prestazione della 1a rata della cauzione (sopra, consid. 2). Tutto ciò considerato, si giustifica di porre le spese processuali del presente decreto di stralcio integralmente a carico della reclamante. La tassa di giustizia può così essere fissata in fr. 600.– (in sede di reclamo va da fr. 100.– a fr. 10'000.–: art. 14 LTG). Una riduzione giusta l'art. 21 LTG non entra in considerazione questa Camera – per i motivi di cui si è detto – essendosi comunque dovuta chinare sulle censure della reclamante. Ai convenuti CO 1 e CO 2, che hanno resistito al reclamo proponendo 9 pagine di osservazioni con argomentazioni pertinenti, la reclamante corrisponderà un'adeguata indennità per ripetibili giusta gli art. 10 segg. Rtar e a dipendenza di una cauzione di fr. 100'000.–. Avendovi rinunciato, non si assegnano ripetibili a CO 3.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 15 ottobre 2015 di RE 1, insieme alla contestuale richiesta di effetto sospensivo, sono stralciate dal ruolo in quanto divenute prive d'oggetto.

                                   2.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 600.–, già anticipate da RE 1 sono poste a suo carico, con l'obbligo di corrispondere a CO 1 e a CO 2, complessivi fr. 2'500.– a titolo di ripetibili. Non si assegnano ripetibili a CO 3.  

                                   3.   Notificazione:

–      ; –     ; –     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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