Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 08.01.2015 13.2014.108

8 gennaio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,751 parole·~9 min·2

Riassunto

La decisione che dispone l'assunzione in via cautelare di una prova, dovendosi ancora procedere all'amministrazione della prova medesima, è una disposizione ordinatoria processuale giusta l'art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Reclamo in materia di spese e ripetibili

Testo integrale

Incarto n. 13.2014.108

Lugano 8 gennaio 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2014.45 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 10 settembre 2014 da

 CO 1  patrocinato dall'avv.  PA 2 

contro

 RE 1  patrocinata dall'avv. dott.  PA 1   

e ora sul reclamo 25 novembre 2014 di RE 1 contro la decisione 17 novembre 2014 del Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza cautelare 10 settembre 2014 CO 1 ha convenuto in causa RE 1 avanti il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo l’assunzione a titolo cautelare di una perizia volta ad accertare le cause delle infiltrazioni d'acqua nel proprio appartamento, i lavori necessari per la loro eliminazione con i relativi costi e il minor valore dell'appartamento.

                                         Con osservazioni 20 settembre 2014 la convenuta si è opposta all'istanza, alla quale ha però successivamente aderito in sede di duplica, opponendosi nondimeno ad alcuni quesiti peritali.

                                  B.   Con decisione 17 novembre 2014 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare e i relativi quesiti, ad eccezione della domanda n. 10. Ha poi posto le spese processuali di fr. 800.- a carico dell'istante in ragione di ¼ e per i rimanenti ¾ alla convenuta alla quale ha altresì imposto il versamento di fr. 1'000.- di ripetibili a favore della controparte.

                                  C.   Con reclamo 25 novembre 2014 RE 1 si aggrava contro la menzionata decisione, chiedendone la riforma nel senso di porre gli oneri processuali interamente a carico dell'istante.

                                         Con osservazioni 15 dicembre 2014 CO 1 ha postulato la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                 1.   L'art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente unicamente mediante reclamo. La decisione impugnata è stata emanata nell’ambito di un procedimento di assunzione di prove a titolo cautelare ex art. 158 CPC, al quale si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 158 cpv. 2 CPC) e più in generale la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Dinanzi a una decisione pronunciata su istanza di assunzione di prove a titolo cautelare occorre esaminare di che tipo di decisione si tratta, al fine di determinare la Camera competente a occuparsi dell'impugnativa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 46 consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; DTF 138 III 76 consid. 1.2), la decisione che respinge la domanda di assunzione di prove a titolo cautelare nell’ambito di una procedura indipendente pone fine a questa procedura. Come tale è quindi una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a CPC, impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG). Per contro, la decisione che accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare non pone invece giocoforza fine alla procedura, perché è ancora necessario amministrare la prova in questione. In particolare, nel caso di allestimento di una perizia al di fuori del procedimento di merito come nella presente fattispecie - il giudice deve poter compiere ulteriori atti, quali per esempio nominare un altro perito prima che la procedura giunga al termine o trasmettere al perito eventuali domande supplementari delle parti, oppure ancora pronunciarsi sulla domanda di ricusa del perito; inoltre il giudice deve dare modo alle parti di chiedere la delucidazione o il completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC). Di conseguenza, una decisione - come quella impugnata - che accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare e ordina l’assunzione di una perizia nell’ambito di una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale, e meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG), ciò anche se l'impugnativa concerne solo le spese.

                                   2.   Poiché la decisione è pervenuta alla convenuta il 18 novembre 2014, il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 25 novembre 2014, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

                                   3.   Per l'art. 320 CPC, con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   4.   In concreto RE 1 contesta la decisione nella misura in cui sono state poste a suo carico una parte della tassa di giustizia e l'indennità per ripetibili di fr. 1'000.– da versare alla controparte. A mente della reclamante, nell'ambito dell'assunzione di una prova a titolo cautelare non sono applicabili i principi di ripartizione delle spese giudiziarie stabiliti dall'art. 106 CPC, le spese giudiziarie essendo da porre a carico della parte richiedente, la quale ne potrà poi chiedere la rifusione in un'eventuale causa di merito.

                                   5.   Per l'art. 106 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente, ma il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità segnatamente quando vi sono circostanze speciali che fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura (art. 107 CPC). Nell'ambito dell'assunzione di una prova a titolo cautelare non vi sono di regola né una parte vincente né una parte soccombente (DTF 139 III 33), ciò considerato che la procedura è fatta in vista di un'eventuale causa di merito, nell'ambito della quale sarà poi da decidere quale parte sarà soccombente in relazione a una determinata pretesa. Per quanto riguarda l'attribuzione delle spese, va rilevato che l'assunzione di una prova in via cautelare è nell'interesse di chi la chiede, poiché gli dà la possibilità di assicurare un mezzo di prova la cui assunzione potrebbe essere in pericolo, ma anche di valutare le possibilità di successo di una futura causa di merito. Con l'istanza di assunzione di prove in via cautelare la parte convenuta è invece costretta in un procedimento ancor prima che nei suoi confronti sia stata iniziata una causa. In siffatta situazione, stante la sua potenziale posizione di convenuta, è pertanto da riconoscerle la facoltà di difendersi dalla richiesta di assunzione di prove in via cautelare, senza che essa sia esposta anche al rischio dei costi che ciò comporta. Laddove l'azione di merito non è ancora pendente è quindi la parte che ha chiesto l'assunzione di prove in via cautelare che deve farsi carico delle spese processuali e dell’obbligo di versare eventuali ripetibili alla controparte (DTF 140 III 30 consid. 3.3 e 3.4; III CCA 7.10.2014 inc. 13.2014.29 Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 104;), quest’ultima non potendo già a questo stadio essere considerata soccombente giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC (DTF 140 III 30 consid. 3.5 e 3.6). L'istante ha comunque la possibilità di rimettere in discussione la ripartizione di queste spese giudiziarie nell'ambito del processo di merito, qualora, per finire, dovesse risultare vincente nel medesimo (DTF 140 III 30 consid.3.5; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 104). In assenza una tempestiva azione di merito, il dispositivo sulle spese dell’assetto cautelare assumerebbe invece carattere definitivo (Schmid, op. cit., n. 5 ad art. 104). In tal senso andavano del resto già dottrina e giurisprudenza sviluppate vigente il codice di procedura civile cantonale, e confermate da questa Camera anche con riferimento all’applicazione del codice processuale svizzero (per un riassunto con riferimenti: IIICCA inc. 13.2011.37 del 28 luglio 2011).

                                   6.   Per i motivi che precedono, l'opinione del primo giudice che ha considerato soccombente la convenuta per il fatto che essa si era inizialmente opposta all'istanza, ponendo di conseguenza a suo carico una parte delle spese e delle ripetibili, non può essere seguita, il principio della soccombenza non trovando applicazione (DTF 140 III 30), le spese giudiziarie sorte in quel contesto sono da porre a carico della parte istante. Decidendo diversamente il primo giudice ha violato il diritto. La decisione va quindi annullata e riformata come chiesto dalla reclamante. Per quanto concerne le ripetibili, l'importo di fr. 1'000.- chiesto dalla reclamante appare corretto e può essere confermato.

                                   7.   Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta gli art. 13 e 14 LTG, nel caso concreto le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.e sono poste a carico di CO 1, il quale inoltre rifonderà alla reclamante congrue ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 25 novembre 2014 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 5 della decisione 17 novembre 2014 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. n. CA.2014.45) è annullato e riformato come segue:

                                         “5.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- di questa decisione sono poste a carico di CO 1, il quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.”

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, il quale inoltre rifonderà a RE 1 fr. 500.- di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-     ; -      .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.

13.2014.108 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 08.01.2015 13.2014.108 — Swissrulings