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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.04.2013 13.2013.1

12 aprile 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,244 parole·~11 min·4

Riassunto

Accordo transattivo. Interpretazione

Testo integrale

Incarto n. 13.2013.1

Lugano 12 aprile 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Lardelli

vicecancelliere:

Cortese

sedente per statuire nella causa inc. n. CM.2011.96 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza 27 luglio 2011 da

 CO 1  patrocinata dall’ PA 1  

contro

 CO 2  patrocinata dall’  PA 1     e     RE 1   

E ora sul reclamo 17 dicembre 2012 di RE 1 contro la decisione 16 novembre 2012 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di interpretazione e rettificazione 31 agosto 2012 della decisione di stralcio 13 marzo 2012;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 27 luglio 2011 CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di __________ di procedere, “nell’ambito delle sue facoltà e competenze”, alla divisione e allo scioglimento della Comunione ereditaria fu  B__________ sulla base di diversi documenti, tra cui un accordo di divisione parziale sottoscritto dagli eredi CO 1, CO 2 e RE 1 il 22 giugno 2011.

                                  B.   In occasione dell’udienza di conciliazione 15 settembre 2011 le parti hanno definito e messo a verbale un accordo transattivo volto alla divisione parziale della successione, prevedendo in particolare al punto 4. che “la procedura verrà stralciata dal ruolo dopo che l’ing. __________ avrà fatto pervenire al pretore il piano di mutazione e dopo che le parti avranno confermato il loro accordo presa conoscenza del piano di mutazione” (verbale di udienza 15 settembre 2011).

                                  C.   Con scritto 4 ottobre 2011 RE 1 ha chiesto che nell’ambito dell’accordo transattivo gli fosse riconosciuta anche un’asserita pretesa di fr. 25'000.- a carico della coerede CO 1.

                                  D.   Con osservazioni 12 dicembre 2011 CO 2 ha chiesto al Pretore una proroga del termine per confermare l’accordo transattivo 15 settembre 2011, osservando che “vi sono infatti degli aspetti sui quali vorrei ancora riflettere prima di confermare, se del caso, il mio accordo”.

                                         Con osservazioni 13 dicembre 2011 CO 1 ha prodotto il piano di mutazione dell’ing. __________ controfirmato per accettazione da lei e da RE 1 e ha inoltre comunicato di aver raggiunto un accordo con il fratello riguardo all’asserita pretesa di quest’ultimo di fr. 25'000.-. Alla luce di tali circostanze CO 1 ha chiesto al Pretore di convocare le parti per procedere all’omologazione ed esecuzione dell’accordo transattivo.

                                  E.   Preso atto che all’udienza di discussione 1 febbraio 2012 è comparso soltanto l’ex patrocinatore di RE 1 e “considerato che questa procedura era stata avviata per dare una veste giuridica e processuale ad un eventuale accordo ma che in sé non vi sono pretese per le quali dovere rilasciare ora un’autorizzazione ad agire” (verbale di udienza 1 febbraio 2012), il Pretore ha invitato le parti a comunicare entro 15 giorni se avessero obiezioni al fatto che la procedura fosse stralciata dal ruolo, ritenuto che in caso di silenzio vi avrebbe comunque provveduto.

                                  F.   Con scritto 7 febbraio 2012, ritenendo che “la riunione de 1° febbraio non aveva altra finalità che quella di confermare l’accordo fra gli eredi già avvenuto per lo scioglimento della Comunione Ereditaria fu  B__________”, RE 1 ha comunicato al Pretore di attendere “la conferma di mia sorella Consuelo, che mi pare, è l’unica cosa che manca. Dopo di ciò, la Pretura potrà dichiarare sciolta la Comunione Ereditaria fu  B__________” secondo l’accordo transattivo di cui al verbale d’udienza 15 settembre 2011.

                                  G.   Con osservazioni 2 marzo 2012 CO 1 e CO 2 hanno comunicato al Pretore di aver ceduto le proprie ragioni ereditarie ad A__________  – nipote di CO 1, rispettivamente figlio di CO 2 – e chiesto nel contempo di sospendere la procedura giudiziaria. CO 2 ha inoltre segnalato di non essere intenzionata ad aderire, sottoscrivendo il piano di mutazione, ad alcun accordo.

                                  H.   Con decisione 13 marzo 2012, preso atto che CO 2 non ha confermato l’accordo transattivo 15 settembre 2011 neppure entro l’ultimo termine assegnatole su richiesta 7 febbraio 2012 del coerede RE 1, il Pretore ha stralciato la procedura dal ruolo, dando atto che non è stato possibile raggiungere un accordo sulla divisione.

                                    I.   Con domanda di interpretazione e rettificazione 31 agosto 2012 RE 1 ha chiesto al Pretore di modificare la decisione di stralcio “in modo tale da mantenere vigente l’accordo sottoscritto in Pretura per decisione unanime degli eredi il 15 settembre 2011”.

                                         Con osservazioni 4 ottobre 2012 CO 1 e CO 2 hanno postulato la reiezione della domanda di interpretazione e rettificazione.

                                         Con replica 17 ottobre 2012 e duplica 7 novembre 2012 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

                                  L.   Con decisione 16 novembre 2012 il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione e rettificazione e ha confermato il dispositivo n. 1 della decisione di stralcio del 13 marzo 2012. La tassa e le spese di complessivi fr. 100.- sono state poste a carico di RE 1, con l’obbligo di rifondere a CO 1 e CO 2 in comune fr. 500.- a titolo di ripetibili. Nelle proprie motivazioni, il Pretore ha in particolare ritenuto che “l’accordo di divisione parziale di cui ai punti 1-3 del verbale di udienza del 15 settembre 2011 non era perfetto poiché doveva essere confermato dopo l’allestimento del piano di mutazione dei fondi, che tutti i coeredi avrebbero dovuto sottoscrivere o comunque accettare. […] d’altra parte, questa necessità era chiara anche all’istante, tant’è che il 7 febbraio 2012 ha sollecitato la ratifica dell’accordo da parte della sorella CO 2, ovvero «l’unica cosa che manca» per procedere alla chiusura della divisione ereditaria e lo stralcio della procedura in Pretura” (decisione impugnata, pag. 3).

                                  M.   Con reclamo 17 dicembre 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la riforma nel senso di annullarla e interpretare la decisione di stralcio 13 marzo 2012 nel senso di mantenere vigente l’accordo sottoscritto in Pretura il __________. RE 1 chiede inoltre di esonerarlo dal pagamento delle ripetibili di fr. 500.- a favore di CO 1 e CO 2.

                                         Con osservazioni 11 febbraio 2013 CO 1 e CO 2 postulano che il reclamo sia respinto.

                                         Con “contro osservazioni” spontanee 1 marzo 2013 RE 1 ribadisce le proprie tesi e domande.

considerato

in diritto:                  1.   La decisione 16 novembre 2012 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di interpretazione e rettificazione della decisione di stralcio 13 marzo 2012 è impugnabile mediante reclamo nel termine di 30 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (combinati art. 334 cpv. 3 e 321 cpv. 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG).

                                         Poiché la decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 19 novembre 2012, il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 17 dicembre 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

                                   2.   Gli istituti giuridici dell’interpretazione e della rettifica ex art. 334 CPC non costituiscono mezzi d’impugnazione, bensì una via di diritto (Rechtsbehelfe) intesa non ad alterare il contenuto della decisione, ma a chiarificarla laddove il dispositivo fosse poco chiaro, ambiguo, incompleto o contraddittorio rispetto ai considerandi. Oggetto della domanda di interpretazione o rettifica è il dispositivo di una decisione, non invece le motivazioni che ne stanno alla base, sebbene esse siano necessarie alla sua comprensione (Trezzini, Comm. CPC, 2011, art. 334, pag. 1435-1436; Sterchi, in Hausheer/Walter, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, 2012, n. 1 e 5 ad art. 334; Herzog, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1-8 ad art. 334; Carcagni Roesler, in Backer & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 e 4 ad art. 334; Schwander, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2013, n. 3 e 5 ad art. 334; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 3 e 5 ad art. 334; Brunner, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 334).

                                   3.   Nel caso in rassegna, mediante domanda di interpretazione e rettificazione della decisione di stralcio 13 marzo 2012, il convenuto RE 1 ha chiesto al Pretore di “mantenere vigente l’accordo sottoscritto in Pretura per decisione unanime degli eredi il 15 settembre 2011” (reclamo, pag. 6), dilungandosi in argomentazioni relative alla pretesa esistenza e obbligatorietà dell’accordo transattivo. Formulata in questi termini, a ben vedere, l’istanza del reclamante non è quindi volta a chiarire un dispositivo poco chiaro, ambiguo o in contraddizione con i considerandi – il convenuto RE 1 non avendo neppure indicato, tra l’altro, i punti contestati e le modifiche auspicate con riferimento al dispositivo della decisione di stralcio (art. 334 cpv. 1 CPC) – bensì a ottenere la riforma della decisione di stralcio ritenuta errata. Siffatto intento andava in realtà semmai perseguito, a dipendenza del valore litigioso, mediante appello ex art. 308 CPC o reclamo ex art. 319 lett. a CPC da proporre nei termini di legge contro la decisione di stralcio. Impugnazione la cui ammissibilità presuppone comunque la prova dell’esistenza di un interesse degno di protezione, questione tutt’altro che scontata nel caso concreto, ciò considerato che la decisione di stralcio in oggetto, per sua natura, non cresce in giudicato materiale e non pregiudica quindi il merito della vertenza, ovvero, nel caso specifico, l’eventuale esistenza e obbligatorietà dell’accordo transattivo di cui al verbale di udienza 15 settembre 2011.

                                         Alla luce di quanto esposto sopra, considerato che il dispositivo n. 1 della decisione di stralcio è chiaro, univoco e congruente con i considerandi, l’istanza di interpretazione e rettificazione era da respingere per mancanza dei presupposti dell’art. 334 CPC che sono alla base di una domanda d’interpretazione, senza neppure entrare nel merito degli argomenti sollevati dal richiedente, il quale, in realtà, ha utilizzato una via di diritto processuale (istanza di interpretazione e rettifica) alla stregua di un mezzo di impugnativa quale è l’appello o il reclamo, allorquando il termine di impugnazione di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC) della decisione di stralcio era ormai ampiamente scaduto.

                                   4.   Gioverà precisare, a titolo abbondanziale, che la procedura avviata da CO 1 si prefiggeva di dare all’accordo di divisione parziale sottoscritto dalle parti in data 22 giugno 2011 – definito e messo a verbale dinanzi al Pretore in occasione dell’udienza di conciliazione 15 settembre 2011 – la forma di una transazione giudiziaria con effetto dunque di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC), ciò che in sé è ammissibile, giacché nell’ambito di una procedura di conciliazione le parti possono sempre chiedere al conciliatore di mettere a verbale un accordo raggiunto privatamente (cfr. Trezzini, op. cit., art. 208, pagg. 935-936; Honegger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 8 ad art. 208). Compito del conciliatore in siffatta procedura è però solo di prendere atto della volontà delle parti, ovvero dell’eventuale accordo raggiunto da esse. Il conciliatore non ha invece potere decisionale e segnatamente non è di sua competenza – così come neppure compete al giudice del merito dinanzi al quale le parti hanno raggiunto un’intesa (art. 124 cpv. 3 CPC) – applicare l’istituto dell’art. 334 CPC per interpretare il contenuto di un accordo transattivo non chiaro. Difficoltà interpretative legate a siffatto accordo devono essere risolte in un nuovo processo (Killias, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, 2012, n. 15 ad art. 241 e sentenza citata), ciò che ha da valere anche per la questione a sapere se, in caso di disaccordo fra le parti, l’accordo transattivo sia perfetto.

                                   5.   In considerazione di quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il reclamo dev’essere respinto.

                                         Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente.

                                         Avendo le controparti inoltrato osservazioni, sebbene mediante il medesimo allegato, vengono loro assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007).

Per i quali motivi

Pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 17 dicembre 2013 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere altresì alle controparti CO 1 e CO 2 fr. 300.- a ciascuna a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-        -       

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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