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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.10.2012 13.2012.68

9 ottobre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,243 parole·~6 min·2

Riassunto

Reclamo in materia di anticipazione di spese

Testo integrale

Incarto n. 13.2012.68

Lugano 9 ottobre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Celio

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire sul reclamo 31 agosto 2012 (reclamo in materia di anticipazione di spese) di

 RE 1 patrocinato dall’  PA 1  

contro la decisione 2 febbraio 2011 con la quale il Pretore del Distretto di Bellinzona gli ha assegnato un termine di 30 giorni per versare l’importo di fr. 6'300.- quale anticipo delle spese giudiziarie nell’ambito della procedura (inc. OR.2012.37) da lui promossa nei confronti di  

 CO 1 patrocinata dall’  PA 2  

Ritenuto

in fatto e in diritto:      che con petizione 21 agosto 2012 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di fr. 62'800.oltre accessori;

                                         che in data 22 agosto 2012 la Pretura del distretto di Bellinzona ha assegnato all’attore un termine di 30 giorni per versare l’importo di fr. 6'300.- quale anticipo delle spese giudiziarie;

                                         che con reclamo 31 agosto 2012 RE 1 insorge contro la precitata decisione, postulando che l’anticipo richiesto sia ridotto a fr. 2'000.-;

                                         che con osservazioni 19 settembre 2012 il Pretore ha rilevato che una causa come quella in oggetto si rivela solitamente litigiosa, ponderosa e suscettibile di generare oneri finanche superiori all’importo richiesto e ha evidenziato che detto anticipo rientra nei limiti previsti dalla LTG;

                                         che con scritto 1° ottobre 2012 il reclamante ha comunicato di mantenere il gravame;

                                         che il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, e impartisce un termine per la sua prestazione (art. 98 CPC);

                                         che le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), potendosi censurare l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);

                                                                     che nel caso concreto la decisione impugnata, intimata il 22 agosto 2012, è pervenuta all’interessato al più presto il 23 agosto seguente, ragione per cui il reclamo qui in esame, datato 31 agosto 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;

                                         che le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza – che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) – secondo cui la tassa non può essere sproporzio­nata all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli;

                                         che nei limiti dei menzionati principi l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;

                                         che in Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011 la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);

                                         che dando seguito ai dettami degli art. 95 segg. CPC, l’art. 7 LTG prevede degli esborsi forfettari per le decisioni del Pretore nella procedura ordinaria, stabiliti in modo scalare per differenti fasce di valore di causa;

                                         che per valori litigiosi da fr. 50'000.- a fr. 100'000.- è prevista una tassa tra fr. 2'000.e fr. 8'000.-;

                                         che la Pretura, a fronte di un valore litigioso di fr. 62'800.- ha fissato l’anticipo delle spese in fr. 6'300.-, importo che rientra nella forchetta prevista dalla tariffa;

                                         che, nondimeno, a mente del reclamante l’importo è eccessivo, la controversia sottoposta a giudizio essendo di estrema semplicità sicché non sarebbero prevedibili oneri importanti nella fase dibattimentale;

                                         che, di conseguenza, fissando le spese in fr. 6'300.- il Pretore sarebbe incorso in un eccesso del proprio potere d’apprezzamento;

                                         che il rispetto del principio della copertura dei costi non è controverso (peraltro in Ticino il grado di copertura dei costi della giustizia varia tra il 35% nel 2008 e il 24% nel 2009: cfr. Messag­gio del Consiglio di Stato n. 6361 sulla revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria, dell’11 maggio 2010);

                                         che l’importo di fr. 6'300.può certo apparire elevato, ma rientra comunque nei limiti stabiliti dal legislatore e non si tratta di una somma esorbitante né tale da configurare gli estremi dell’eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento da parte del Pretore, tenuto conto che va considerato anche il possibile impegno che la trattazione della pratica richiede all’autorità giudiziaria sicché, stabilendo l’anticipo così come fatto, si evita il rischio di dover richiedere ulteriori anticipi qualora la procedura dovesse protrarsi e si dovessero tenere più udienze;

                                         che va pure considerato che, nella commisurazione dell’anticipo delle spese il Pretore ha tenuto conto delle spese giudiziarie della procedura di conciliazione, non prelevate allorquando è stata rilasciata l’autorizzazione ad agire, spese che, in applicazione dell’art. 5 LTG variano tra un minimo di fr. 500.- e un massimo di fr. 3'000.-;

                                         che, comunque, qualora la procedura si rivelasse, a ragion veduta, più semplice del previsto, con la decisione sulle spese (art. 207 CPC) sarà possibile stabilire un importo inferiore all’anticipo richiesto e restituire l’eventuale differenza;

                                         che, per i motivi che precedono, il reclamo è respinto;

                                         che, per quanto riguarda le spese, la LTG non prevede l’esenzione dal prelievo di oneri processuali per il reclamo dell’art. 103 CPC, né un’eccezione si impone nel caso concreto;

                                         che appare giustificato applicare la tassa minima prevista dall’art. 14 LTG, che prevede per le decisioni su reclamo una tassa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-;

                                         che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

                                         che la presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;

per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo31 agosto 2012 di RE 1 è respinto.

                                   2.   La domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto.

                                   3.   Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico del reclamante.

                                   4.   Notificazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici sulla pagina successiva

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.

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