Incarto n. 13.2012.48
Lugano 1 ottobre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.1 (domanda di revisione) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 13 febbraio 2012 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1 Comunione ereditaria fu B__________ composta da: PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 Eredi sconosciuti fu B__________, rappr. dal curatore ad hoc: RA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
E ora sul reclamo 1° giugno 2012 di RE 1 contro la decisione 24 maggio 2012 con la quale il Pretore ha respinto la sua domanda di revisione della decisione di stralcio 17 agosto 2011;
ritenuto
in fatto: che CO 1 è comproprietario in ragione di 5/15 della particella n. __________ RFD di __________, i rimanenti 10/15 essendo di proprietà della Comunione ereditaria fu B__________;
che con petizione 13 aprile 2010 CO 1 ha convenuto in causa gli “eredi fu B__________” - rappresentati dal curatore ad hoc RA 1 chiedendo lo scioglimento della comproprietà;
che, preso atto della dichiarazione di acquiescenza 11 giugno 2010 dei convenuti, il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli con decreto 17 agosto 2011;
che con domanda di revisione 13 febbraio 2012 RE 1, agendo per sé e come interveniente accessorio degli altri eredi del defunto B__________ - tra cui gli eredi sconosciuti e di ignota dimora rappresentati dal curatore ad hoc RA 1 e gli eredi conosciuti PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5 - ha chiesto di annullare il menzionato decreto di stralcio e di ordinare la reiscrizione della precedente comproprietà a RFD del mappale n. __________ __________ con le quote di comproprietà A 10/15 B__________ e B 5/15 CO 1, nonché di ordinare in via supercautelare, senza sentire la controparte, l’annotazione a RF della restrizione della facoltà di disporre del menzionato mappale;
che a mente dell’attrice l’acquiescenza della parte convenuta è inefficace avendo il curatore ad hoc RA 1 ecceduto i propri poteri di rappresentanza, agendo non soltanto in nome e per conto degli eredi sconosciuti e di ignota dimora come previsto dalla risoluzione n. 6/2007 della Commissione tutoria regionale __________, bensì anche per quelli conosciuti, eredi questi in realtà noti, ma in particolare noti al legale dell’attore;
che con decisione 14 marzo 2012 il Pretore ha respinto l’istanza superprovvisionale e, successivamente, con decisione 24 maggio 2012 - tenuto conto delle osservazioni degli altri eredi conosciuti, del curatore RA 1 e del convenuto CO 1 - ha respinto la domanda di revisione, argomentando che l’istante non ha in alcun modo partecipato al procedimento inc. OA.2010.8, che non ha reso verosimile il proprio interesse ad inoltrare l’istanza di revisione quale interveniente adesiva e che la domanda andava ad ogni modo respinta anche nel merito, ritenuto che RA 1 rappresentava invece tutti gli eredi del defunto nell’ambito di tutte le pratiche legate alla cessione della particella oggetto di causa;
che con reclamo 1° giugno 2012 RE 1 si aggrava contro la suddetta decisione, chiedendo di accogliere la domanda di revisione 13 febbraio 2012 e di annullare il decreto di stralcio 17 agosto 2011 (inc. OA.2010.8), nonché di ordinare la iscrizione della precedente comproprietà a RFD del mappale n. __________ di __________ con le quote di comproprietà A 10/15 B__________ e B 5/15 CO 1;
che con osservazioni 25 luglio 2012 RA 1 ha specificato di essere stato designato dalla Commissione tutoria quale curatore ad hoc a favore degli eredi sconosciuti e d’ignota dimora, ha rilevato che nessun erede del defunto si è mai fatto avanti, né per avanzare pretese né per far fronte agli oneri di comproprietario del fondo e ha indicato di non sapere se il legale di CO 1 conoscesse una parte degli eredi;
che con osservazioni 25 luglio 2012 PI 4 si è rimessa alla decisione di questa Camera;
che con osservazioni 26 luglio 2012 PI 5, PI 2 e PI 3 hanno aderito al reclamo;
che con osservazioni 17 settembre 2012 CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo in ordine e in via subordinata nel merito;
considerato
in diritto: che la decisione qui impugnata con cui il primo giudice ha respinto la domanda di revisione 13 febbraio 2012, con i relativi postulati, è impugnabile con reclamo giusta l’art. 332 CPC;
che è controverso se il termine di reclamo sia quello di 30 giorni giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC (Schwander, in Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar, n. 6 ad art. 332) oppure quello di 10 giorni secondo l’art. 321 cpv. 2 CPC (e come indicato dal Pretore nella decisione 24 maggio 2012), ma la questione può rimanere aperta, ritenuto che il reclamo nel caso concreto è stato ad ogni modo inoltrato tempestivamente;
che la sentenza impugnata è infatti pervenuta al legale della reclamante il 29 maggio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 1° giugno 2012, rispetta anche il termine più breve di 10 giorni ed è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che la LOG non specifica la competenza all’interno del Tribunale d’appello nel caso dell’art. 332 CPC, né la stessa appare evidente;
che la decisione con la quale viene respinta la domanda di interpretazione parrebbe essere una decisione finale, e come tale di competenza, a dipendenza della materia, della prima o della seconda Camera civile, mentre la domanda che accoglie la domanda di revisione non è una decisione finale, alla stessa seguendo poi ancora un ulteriore giudizio, sicché, se qualificabile quale decisione ordinatoria processuale, sarebbe di competenza della terza Camera civile;
che la questione può rimanere aperta nel caso concreto, l’incarto essendo trattato dalla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;
che, per l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che la reclamante rimprovera in particolare al Pretore di aver presunto che il curatore rappresentasse tutti gli eredi, fondando di conseguenza la propria decisione su una motivazione insufficiente e un ragionamento errato;
che giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace;
che l’acquiescenza è un atto processuale unilaterale, con il quale la parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 13 ad art. 352 con riferimento alla giurisprudenza che è rimasta invariata con l’entrata in vigore del nuovo CPC);
che nel caso in cui vi sono più convenuti in litisconsorzio necessario, come nel caso di una comunione ereditaria, il processo può prendere fine per acquiescenza unicamente nel caso in cui tutti i convenuti abbiano dichiarato di aderire alle conclusioni dell’attore (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 15 ad art. 352 con riferimento alla giurisprudenza che è rimasta invariata con l’entrata in vigore del nuovo CPC);
che l’acquiescenza conduce allo stralcio (totale o parziale) della causa e non a un giudizio di merito sulla pretesa in questione e ha l’effetto di una decisione munita di regiudicata materiale (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 328, pag. 1429 che rimanda all’art. 241, pag. 1067 e segg.);
che nel caso in rassegna il curatore ad hoc RA 1 è stato nominato unicamente per rappresentare gli eredi sconosciuti e di ignota dimora (cfr. risoluzione n. 6/2007 della Commissione tutoria regionale __________, doc. C, inc. OA.2010.8, nonché le osservazioni 25 luglio 2012 di RA 1, pag. 1) e non gli eredi noti, la decisione della Commissione tutoria regionale non potendo estendersi anche a questi;
che neppure risulta che l’attore abbia intrapreso ricerche di sorta o in qualche modo reso verosimile che fosse impossibile risalire agli eredi noti di B__________;
che emerge invece dalla documentazione agli atti, segnatamente dall’istanza del legale dell’attore alla Commissione tutoria regionale __________ intesa a ottenere la nomina di una curatela ad hoc, che alcuni eredi erano noti (doc. B nell’inc. OA.2010.8), circostanza questa avvalorata dalla documentazione prodotta in data 4 maggio 2012 da RE 1 nell’ambito dell’inc. OR.2012.1 (domanda di revisione), rimasta incontestata;
che in siffatta situazione non si può ritenere che tutti gli eredi – tra cui per l’appunto gli eredi noti: RE 1, PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5 – abbiano aderito alla pretesa di CO 1 nella procedura inc. OA.2010.8;
che, pertanto, è senz’altro dato un motivo di revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC;
che, il Pretore avendo erroneamente presunto che il curatore rappresentasse tutti gli eredi, anche quelli conosciuti, ha accertato in modo manifestamente errato i fatti, applicando poi in modo errato il diritto (art. 320 lett. a CPC) e negando erroneamente l’esistenza di un motivo di revisione;
che la reclamante ha un interesse degno di protezione a presentare istanza di revisione contro il decreto di stralcio proprio perché non è stata coinvolta come avrebbe invece dovuto quale erede e membro della comunione ereditaria fu B__________ - nel procedimento OA.2010.8;
che, di regola, la procedura di revisione comprende due decisioni: la prima che si pronuncia in sé sulla domanda di revisione, e la seconda con la quale, esaminate le nuove circostanze, il giudice decide se annullare la prima decisione e, in caso affermativo, quale debba essere la nuova decisione (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 334, pag. 1434);
che, per i motivi esposti, la domanda di revisione era nel principio da accogliere;
che, stante l’esito negativo della domanda di revisione oggetto di impugnazione, la seconda decisione, e meglio la questione a sapere se la prima decisione sia da annullare e, in caso affermativo, quale debba essere la nuova decisione, non è ancora stata presa, e di principio essa competerebbe al Pretore;
che, tuttavia, stante la particolarità della fattispecie, dove il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli ritenendo erroneamente che vi fosse acquiescenza da parte di tutti i membri della comunione ereditaria, è necessario annullare la decisione di stralcio e ripristinare la litispendenza, affinché egli possa procedere dopo aver garantito anche agli eredi noti il diritto di essere sentiti;
che, con ciò venendo meno il titolo per il trapasso di proprietà a registro fondiario, è da far ordine all’ufficiale dei registri di procedere al ripristino della situazione precedente;
che visto quanto sopra esposto, il reclamo deve essere accolto;
che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico di CO 1, soccombente;
che alla reclamante sono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar);
Per i quali motivi
pronuncia 1. Il reclamo 1° giugno 2012 di RE 1 è accolto.
§ Di conseguenza la domanda di revisione 13 febbraio 2012 è accolta (OR.2012.1).
§§ Le spese processuali di fr. 300.- della procedura di revisione sono poste a carico di CO 1 che rifonderà a RE 1 fr. 300.- a titolo di ripetibili (OR.2012.1).
§§§ Il decreto di stralcio 17 agosto 2011 è annullato. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficiale dei registri di reiscrivere il precedente rapporto di comproprietà del mappale n. __________ RFD di __________ con le quote di A 10/15 B__________ e B 5/15 CO 1.
2. Le spese processuali di fr. 300.- per la procedura di reclamo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1 che rifonderà altresì fr. 200.- a RE 1 a titolo di ripetibili.
3. Notificazione (unitamente alle osservazioni alle rispettivi controparti e alle parti implicate):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio nonché, una volta cresciuta in giudicato, all’Ufficiale dei registri di Blenio per esecuzione del punto 1.§§§.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso è pure ammissibile, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).