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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.09.2020 12.2020.79

21 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,693 parole·~8 min·3

Riassunto

Appello contro decisione che rifiuta la restituzione di un termine

Testo integrale

Incarto n. 12.2020.79

Lugano 21 settembre 2020/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.2094 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 19 maggio 2020 da

 AP 1   AP 2   

contro  

AO 1  patrocinata dall’avv.  PA 1   

chiedente l’annullamento della decisione di espulsione 4 marzo 2020 (inc. SO.2020.621/ 627) e la restituzione dei termini con conseguente fissazione di una nuova udienza di discussione;

richieste respinte dal Pretore con decisione 10 giugno 2020;

appellanti gli istanti con appello 22 giugno 2020 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di annullare la decisione di espulsione 4 marzo 2020 (inc.SO.2020.621/627) e di rinviare la causa all’istanza inferiore affinché citi le parti a una nuova udienza di discussione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

considerato che il gravame non è stato intimato alla controparte per la risposta;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:     che con istanza 6 febbraio 2020 AO 1 ha chiesto, nella procedura sommaria nei casi manifesti (art. 257 CPC) l’espulsione di AP 1 e AP 2 dall’ente locato a seguito della sua mancata riconsegna alla scadenza della disdetta per mora nel pagamento delle pigioni (inc. SO.2020.621/627);

                                        che nell’ambito di quella procedura, con ordinanza 10 febbraio 2020, le parti sono state citate all’udienza di discussione del 3 marzo 2020, con l’avvertenza sulle conseguenze in caso di mancata comparsa;

                                        che i conduttori e qui istanti non hanno fatto atto di comparsa;

                                        che il Pretore, con decisione 4 marzo 2020, ha quindi ordinato l’espulsione dei conduttori dall’ente locato;

                                        che con istanza di restituzione dei termini 19 maggio 2020, avversata dalla controparte con osservazioni 2 giugno 2020, gli istanti hanno chiesto l’annullamento della decisione di espulsione e la fissazione di una nuova udienza di discussione, adducendo che essi sarebbero stati impossibilitati a presenziare all’udienza di discussione del 3 marzo 2020 a causa dei seri problemi di salute di AP 1 che avevano comportato un suo primo ricovero nel mese di ottobre 2019 e un’inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2020 al 4 febbraio 2020. Dal 5 febbraio 2020, giorno in cui è nato il terzo figlio, e fino al 31 maggio 2020 AP 1 non sarebbe stata in grado di uscire di casa a seguito delle complicanze causate dal parto. Durante tale periodo il suo compagno AP 2 avrebbe dovuto assisterla in maniera costante e continuativa senza mai poterla lasciare sola;

che con decisione 10 giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di restituzione dei termini, caricando le spese giudiziarie agli istanti, rimproverando loro di avere inoltrato l’istanza di restituzione tardivamente e osservando in via abbondanziale che anche in caso di impedimento personale essi avrebbero potuto avvertire per iscritto la Pretura e chiedere un rinvio dell’udienza, rispettivamente incaricare un difensore o un rappresentante professionalmente qualificato ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. a e d CPC, il quale avrebbe potuto presenziare all’udienza facendo valere le loro ragioni, ciò che però essi hanno omesso di fare;

che con l’appello 22 giugno 2020, che qui ci occupa, gli istanti hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di annullare la decisione di espulsione e di rinviare la causa al Pretore affinché citi le parti a una nuova udienza di discussione, con protesta di spese e ripetibili. Essi, ribadite le ragioni del loro impedimento già espresse in prima sede, hanno contestato, da una parte, la tardività dell’istanza di restituzione del termine, osservando al riguardo che la loro situazione sarebbe migliorata solo a partire dal 18 maggio 2020 e, dall’altra, che la mancata comparizione all’udienza di discussione sia attribuibile a una loro colpa, adducendo che i seri problemi di salute di AP 1 e la necessaria e costante assistenza del suo compagno non avrebbe permesso loro nemmeno di chiedere un rinvio dell’udienza o la nomina di un rappresentante che agisse al loro posto;

che l’appello non è stato intimato per osservazioni;

che secondo la giurisprudenza, una decisione che rifiuta la restituzione di un termine è suscettibile, secondo il valore litigioso, di appello o di reclamo se il rifiuto della restituzione comporta la perdita definitiva dell'azione o di un mezzo d'azione (DTF 139 III 479 consid. 6; v. anche le sentenze del Tribunale federale 5A_964/2014 del 2 aprile 2015 consid. 2.3 e 4A_163/2015 del 12 ottobre 2015 consid. 1.1 e 4A_334/2016 del 7 luglio 2016). In concreto il rigetto dell'istanza di restituzione costituisce una decisione finale ed è quindi impugnabile;

che, in base alla legge, ad istanza della parte che non ha osservato un termine - ossia non ha compiuto tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non è comparsa (art. 147 cpv. 1 CPC) - il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa nell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC); la domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo restando che se vi è già stata pronuncia del giudice la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato (art. 148 cpv. 3 CPC); il giudice dà alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente (art. 149 CPC);

che per costante dottrina e giurisprudenza una parte è reputata non aver colpa dell’inosservanza del termine o della mancata comparsa oppure è reputata averne solo in lieve misura ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC in presenza di una sua malattia di una certa gravità che le impedisca di presentarsi o di adottare per tempo le necessarie misure (Gozzi, Basler Kommentar ZPO, 2ª ed., n. 20 ad art. 148 CPC; TF 12 marzo 2015 4A_468/2014 consid. 3.2 pubbl. in SJ 2015 I 418, 12 ottobre 2015 4A_163/2015 consid. 4.1);

che un certificato medico non basta da sé solo per sorreggere un'istanza di restituzione del termine, l'istante dovendo pur sempre spiegare e rendere verosimile il genere di malattia o la tipologia dell'infortunio, come pure la relativa incidenza sull'impossibilità di agire per tempo (Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in: RDS 2015 I pag. 158 con rinvii);

che in concreto le citazioni all’udienza di discussione fissata per il 3 marzo 2020 sono state ritirate il 13 febbraio 2020 mentre le decisioni di espulsione, notificate il 4 marzo 2020, sono state ritirate il 12 marzo 2020;

che gli istanti, regolarmente citati all’udienza di discussione, già dal 13 febbraio 2020 erano a conoscenza dell’esistenza di una procedura di espulsione nei loro confronti per mora nel pagamento delle pigioni e che l’udienza di discussione era stata fissata per il 3 marzo 2020;

che dai certificati medici relativi a quel periodo (peraltro allestiti solo il 19 maggio 2020, doc. D e F) non risulta che AP 1 era costretta a letto, ma solo il “consiglio” di non uscire di casa e la circostanza secondo cui essa aveva costante e continuo bisogno dell’assistenza e della cura di AP 2 non risulta suffragata da alcun elemento oggettivo agli atti;

che essi non hanno pertanto reso verosimile che il loro impedimento era talmente grave e improvviso da impedire loro non solo di presenziare all’udienza prevista per il 3 marzo 2020 ma anche, e soprattutto, da non permettere loro entro quella data di prendere le necessarie disposizioni nel senso di sollecitare un rinvio dell’udienza (art. 135 lett. b CPC) o incaricare un patrocinatore, rispettivamente un rappresentante professionalmente qualificato ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC che avrebbe potuto presenziare all’udienza facendo valere le loro ragioni;

che dovendosi pertanto ritenere che agli istanti andava imputata una colpa non lieve per l’ingiustificata mancata comparsa all’udienza del 3 marzo 2020 (art. 148 cpv. 1 CPC), è a ragione che il Pretore ha respinto l’istanza di restituzione;

che per le medesime ragioni nemmeno si può ritenere che l’impedimento sia perdurato fino al 9 maggio 2020 (ossia fino a 10 giorni prima della data dell’inoltro della presente istanza), come preteso dagli istanti ma non dimostrato, di modo che l’istanza di restituzione del termine è pure tardiva (art. 148 cpv. 2 CPC);

che se l’impedimento fosse durato fino al 9 maggio 2020, ciò non basterebbe tuttavia ancora per riformare il querelato giudizio a favore degli istanti ritenuta la loro negligenza nell’osservanza del termine ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC;

che l’appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di principio, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG);

che l’appello deve così essere respinto, ritenuto che le spese processuali seguono la soccombenza degli istanti (art. 106 e 108 CPC) e che non si assegnano ripetibili alla controparte a cui l’appello non è stato intimato;

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   L’appello 22 giugno 2020 di AP 1 e AP 2 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.- sono a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-    ; -    ; - avv.       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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