Incarto n. 12.2020.78
Lugano 28 ottobre 2020/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Stefani, giudice delegato
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.1496 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 6 aprile 2020 da
CO 1
contro
RE 1 patrocinata dall’avv. PA 1
chiedente nella procedura sommaria a tutela dei casi manifesti l’espulsione della
convenuta dall’ente locato, con le comminatorie di rito, nonché la sua contestuale
condanna al pagamento di un’indennità giornaliera per occupazione illegittima dei locali
pari a fr. 718.- oltre interessi per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’ente locato;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha dichiarato irricevibili con
decisione 9 giugno 2020 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 200.- a carico dell’istante, pure condannata a rifondere alla controparte
fr. 300.- per ripetibili (dispositivo n. 2);
reclamante la convenuta con reclamo 19 giugno 2020, con cui chiede la riforma del
dispositivo n. 2 della sentenza nel senso che le vengano attribuiti fr. 3'800.- oltre a fr.
308.- di IVA a titolo di ripetibili, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
mentre l’istante con risposta 1° luglio 2020 ha rilevato l’opportunità di attribuire alla
controparte un’indennità ripetibile ridotta, rimettendosi al giudizio di questa Camera
per la relativa quantificazione;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che CO 1 ha concesso in locazione a RE 1 i locali commerciali adibiti a ristorante nell’immobile denominato “__________” sito in via __________ a __________;
che giusta il contratto del 4 agosto 2017 di cui al doc. A la pigione mensile ammontava a fr. 20'000.- e gli acconti per le spese accessorie a fr. 6'000.- mensili;
che con scritto 9 dicembre 2019 la locatrice ha diffidato la conduttrice a versarle uno scoperto pari a fr. 252'816.93 (come da conteggio allegato) entro 30 giorni, con la comminatoria della disdetta del contratto per mora ai sensi dell’art. 257d CO (plico doc. B);
che con modulo ufficiale 30 gennaio 2020 la locatrice ha notificato alla conduttrice la disdetta ordinaria del contratto di locazione per il 31 luglio 2020 (doc. 2);
che la locatrice sostiene di avere altresì trasmesso alla conduttrice, mediante modulo ufficiale datato 31 gennaio 2020, la disdetta straordinaria del contratto per il 31 marzo 2020 (plico doc. B);
che con istanza 20 febbraio 2020 la conduttrice ha contestato la disdetta ordinaria 30 gennaio 2020 innanzi al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest (doc. 3), sottolineando come la stessa fosse contraria alla buona fede e abusiva poiché notificata nemmeno un anno dopo il termine di una procedura giudiziaria sorta fra le parti a fronte di un mancato pagamento delle pigioni e conclusasi mediante transazione (che prevedeva in particolare la continuazione della locazione e un piano di rientro degli importi scoperti);
che con istanza 6 aprile 2020 la locatrice ha postulato innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano l’espulsione della convenuta dai locali nella procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, nonché la sua contestuale condanna al pagamento di un’indennità giornaliera per occupazione illegittima dei locali pari a fr. 718.- oltre interessi per ogni giorno di ritardo a fronte della mancata restituzione dei locali per il 31 marzo 2020;
che in data 8 aprile 2020 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest ha sospeso la procedura di sua competenza in attesa dell’esito della procedura di sfratto (doc. 5);
che con osservazioni 8 maggio 2020 la conduttrice ha contestato l’istanza di espulsione 6 aprile 2020, innanzitutto in considerazione della parallela procedura di contestazione della disdetta già pendente presso il competente Ufficio di conciliazione, rilevando altresì di non aver mai ricevuto la disdetta straordinaria per la scadenza del 31 marzo 2020 e sottolineando l’abusività della medesima nonché l’infondatezza degli importi richiesti a fronte di pregressi accordi fra le parti relativi al rientro delle pigioni scoperte e agli importi da versare in tal senso, come pure dei pagamenti da lei già effettuati;
che con decisione 9 giugno 2020 il Pretore ha sancito l’irricevibilità dell’istanza di sfratto per insufficiente liquidità della fattispecie (dispositivo n. 1), stabilendo il valore di causa in almeno fr. 720'000.- e ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.- a carico dell’istante, pure condannata a rifondere alla controparte fr. 300.- per ripetibili (dispositivo n. 2);
che con il reclamo 19 giugno 2020 che qui ci occupa la conduttrice chiede la riforma del dispositivo n. 2 della decisione impugnata nel senso di aumentare da fr. 300.- a fr. 3'800.- oltre a fr. 308.di IVA l’importo a lei riconosciuto a titolo di ripetibili, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede;
che con risposta 1° luglio 2020 la locatrice ha rilevato che essendo il caso estremamente facile, il primo giudice ha correttamente attribuito alla controparte delle ripetibili ridotte, rimettendosi al giudizio di questa Camera per la quantificazione del relativo importo;
che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso;
che giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo;
che in concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera, nella composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG) è senz’altro competente a statuire sul reclamo della conduttrice, inoltrato tempestivamente;
che giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere
censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;
che peraltro, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (IICCA del 3 febbraio 2020, inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1);
che in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte vincente devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);
che giusta l’art. 11 RTar, nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile, le ripetibili sono determinate in funzione del valore litigioso (onorario ad valorem) sulla base delle tariffe ivi esposte, ed entro questi limiti, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio;
che secondo l’art. 13 cpv. 1 RTar, nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle suddette disposizioni;
che inoltre l’art. 13 cpv. 2 RTar prevede che se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili calcolate in base alle norme precedenti possono essere ridotte in misura adeguata, ritenuto che per giurisprudenza invalsa esse possono essere calcolate sulla base della formula (2 x OV x OH) / (OV + OH) con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad horam (IICCA del 27 marzo 2019, inc. 12.2017.192, consid. 9; IICCA del 24 maggio 2018, inc. 12.2018.38; IICCA del 3 marzo 2015, inc. 12.2014.125, consid. 5.1);
che la reclamante rimprovera al Pretore di non essersi attenuto alle suesposte tariffe, ritenuto che il valore di causa di fr. 720'000.- imponeva una quantificazione delle ripetibili fra un minimo di fr. 5'760.- e un massimo di fr. 30'240.- in applicazione dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar;
che secondo la reclamante, a fronte delle peculiarità della procedura di cui all’art. 257 CPC, la decisione qui in esame non è una pronuncia classica di irricevibilità ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 RTar, poiché il primo giudice ha dovuto comunque esaminare le argomentazioni delle parti e la documentazione prodotta;
che inoltre a suo dire l’importo di fr. 300.- assegnatole non sarebbe comunque adeguato, non situandosi in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita dal suo legale: esso corrisponderebbe nei fatti a una sola ora di lavoro, quando il dispendio orario del suo patrocinatore, comprendente due colloqui, l’esame della fattispecie, uno scambio epistolare con la Pretura e l’allestimento delle osservazioni (ove sono state affrontate diverse tematiche) è quantificabile in 12 ore di lavoro a fr. 300.-/ora (complessivi fr. 3'800.- oltre IVA);
che avendo la conduttrice nell’ambito della procedura di sfratto mosso diverse contestazioni avverso la validità della disdetta straordinaria, la decisione del Pretore di fissare il valore litigioso in almeno fr. 720'000.- (corrispondente alla somma del corrispettivo per 3 anni) è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (STF 4A_565/2017 dell’11 luglio 2018, consid. 1.2 seg.), ritenuto che in tale caso, facendo capo alla tariffa percentuale minima, le ripetibili dovrebbero ammontare ad almeno fr. 5'760.- (art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar);
che anche volendo quantificare il valore litigioso nell’ammontare delle pigioni per una durata di sei mesi (fr. 120'000.-) alla luce dell’alternativo metodo di calcolo citato dalla predetta decisione dell’Alta Corte per le procedure che hanno per oggetto solamente l’espulsione, l’importo attribuito alla convenuta dal giudice di prime cure sarebbe comunque ben inferiore al limite tariffale (fr. 1'440.-);
che la reclamante non ha prodotto una nota d’onorario dettagliata, risultando il dispendio orario da lei esposto manifestamente eccessivo per rapporto alla procedura sommaria qui in esame, vertente su un tema limitato e non particolarmente complesso, malgrado le sue osservazioni abbiano in effetti sollevato diversi aspetti controversi;
che tenuto conto dei necessari contatti fra cliente e patrocinatore, della richiesta di proroga del termine per formulare le osservazioni inoltrata il 27 aprile 2020, dello studio dell’istanza e dell’allestimento delle osservazioni 8 maggio 2020 (4 pagine), si può ammettere un dispendio orario pari all’incirca a 5 ore, retribuite con fr. 280.-/ora (v. art. 12 RTar);
che pur non essendo arbitraria o errata la decisione del Pretore di scostarsi dalle tariffe di cui all’art. 11 RTar a fronte della manifesta sproporzione fra il valore litigioso della controversia e l’importo ad valorem così determinato e le prestazioni del patrocinatore della reclamante, a ragione quest’ultima rileva che l’importo a lei attribuito non pare giustificato e non tiene adeguatamente conto del lavoro svolto;
che in tali circostanze, la somma attribuita dal Pretore si rivela manifestamente insufficiente e non può essere confermata;
che a fronte delle suesposte considerazioni si giustifica di attribuire alla reclamante un importo arrotondato di fr. 1'500.-, che tiene altresì in considerazione l’IVA e le spese;
che il reclamo deve pertanto essere parzialmente accolto;
che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che considerate le particolarità del caso concreto, segnatamente le pertinenti considerazioni della reclamante in relazione alle modalità di quantificazione dell’indennità ripetibile, ma anche l’eccessività delle sue pretese, si giustifica porre le spese del presente giudizio di fr. 200.- (v. art. 14 LTG) in capo alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. Il reclamo 19 giugno 2020 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 9 giugno 2020 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4 (inc. SO.2020.1496) invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 200.--, da anticipare dalla parte istante, restano interamente a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte CHF 1’500.-- a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il giudice delegato La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).